Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 05/12/1964 |
Numero: | 1267 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e [...] |
Art. 2. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 95.8.39 - Legge 5 dicembre 1964, n. 1267. [1]
Provvedimenti in materia di imposta di bollo.
(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303)
L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente art. 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data. Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del