Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.7 imposta complementare |
Data: | 01/03/1964 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti all'imposta complementare i contributi il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle [...] |
Art. 2. Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è [...] |
Art. 3. In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire [...] |
§ 95.7.8 - Legge 1 marzo 1964, n. 113.
Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
(G.U. 25 marzo 1964, n. 76)
A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti all'imposta complementare i contributi il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia non ecceda le lire 960.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'art. 6, ultimo comma, della
In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con