§ 95.7.8 - Legge 1 marzo 1964, n. 113.
Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.7 imposta complementare
Data:01/03/1964
Numero:113


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti all'imposta complementare i contributi il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle [...]
Art. 2.      Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è [...]
Art. 3.      In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire [...]


§ 95.7.8 - Legge 1 marzo 1964, n. 113.

Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

(G.U. 25 marzo 1964, n. 76)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964 non sono soggetti all'imposta complementare i contributi il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia non ecceda le lire 960.000 annue.

     A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata ad un anno.

 

          Art. 2.

     Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è ulteriormente elevato a L. 960.000.

 

          Art. 3.

     In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, già variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, è elevato a lire 960.000.