§ 95.6.128 – L. 27 gennaio 2000, n. 10.
Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:27/01/2000
Numero:10


Sommario
Articolo 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica [...]
Articolo 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del [...]
Articolo 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.6.128 – L. 27 gennaio 2000, n. 10.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

(G.U. 9 febbraio 2000, n. 32).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

 

          Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

 

          Articolo 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Protocollo di modifica della convenzione

tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia

di imposte sul reddito, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979

 

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, con riferimento alla Convenzione da essi conclusa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979, con il presente Protocollo hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.

     Resta inteso che:

     1) L'articolo 8 è soppresso e sostituito dal seguente:

     “1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.”

     2) il paragrafo 2 dell'articolo 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

     “2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione”.

     3) Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11, l'aliquota degli interessi è soppressa e sostituita dalla seguente aliquota: 12,50 per cento.

     4) Il testo dell'articolo 12 è soppresso e sostituito dal seguente:

     “1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in tale altro Stato se detto residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

     2. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, incluso il software, le pellicole cinematografiche e le opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche o televisione, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

     4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di esso e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.”

     5) L'articolo 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

     “1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

     2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1997;

     b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1997”

     6) La lettera g) del Protocollo aggiuntivo è soppressa.

     7) Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.