§ 95.6.69 – L. 14 agosto 1982, n. 747.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:14/08/1982
Numero:747


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le dopppie imposizioni in materia di imposte sul [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione [...]
Art. 1.  Soggetti.
Art. 2.  Imposte considerate.
Art. 3.  Definizioni generali.
Art. 4.  Domicilio fiscale.
Art. 5.  Stabile organizzazione.
Art. 6.  Redditi immobiliari.
Art. 7.  Utile delle imprese.
Art. 8.  Navigazione marittima ed aerea.
Art. 9.  Imprese associate.
Art. 10.  Dividendi.
Art. 11.  Interessi.
Art. 12.  Canoni.
Art. 13.  Utili da capitale.
Art. 14.  Professioni indipendenti.
Art. 15.  Lavoro subordinato.
Art. 16.  Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione.
Art. 17.  Artisti e sportivi.
Art. 18.  Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica.
Art. 19.  Funzioni pubbliche.
Art. 20.  Professori.
Art. 21.  Studenti.
Art. 22.  Altri redditi.
Art. 23.  Patrimonio.
Art. 24.  Disposizioni per evitare le doppie imposizioni.
Art. 25.  Non discriminazione.
Art. 26.  Procedura amichevole.
Art. 27.  Scambio di informazioni.
Art. 28.  Funzionari diplomatici e consolari.
Art. 29.  Domande di rimborso.
Art. 30.  Entrata in vigore.
Art. 31.  Denuncia.


§ 95.6.69 – L. 14 agosto 1982, n. 747.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

(G.U. 14 ottobre 1982, n. 64, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le dopppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

 

 

Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo

intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito

e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali

 

          Art. 1. Soggetti.

     La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

          Art. 2. Imposte considerate.

     1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciacuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

     2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dall'impresa, nonché le imposte sui plusvalori.

     3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

     a) per quanto concerne l'Italia:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     3) l'imposta locale sui redditi;

     ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

     b) per quanto concerne il Lussemburgo:

     1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'impôt sur le revenu de personnes physiques);

     2) l'imposta sul reddito degli enti collettivi (l'impôt sur le revenu des collectivités);

     3) l'imposta speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impôt special sur les tantiémes);

     4) l'imposta sul patrimonio (l'impôt sur la fortune);

     5) l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation);

     6) l'imposta comunale sull'ammontare dei salari (l'impôt communal sur le total des salaires);

     ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").

     4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte di cui al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

 

          Art. 3. Definizioni generali.

     1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

     a) il termine "Lussemburgo" designa il Granducato di Lussemburgo;

     b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

     c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Lussemburgo o l'Italia;

     d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

     e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

     f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

     g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile gestiti da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

     h) il termine "nazionali" designa:

     1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

     2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

     i) l'espressione "Autorità competente" designa:

     1) per quanto concerne il Lussemburgo, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato;

     2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

     Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

          Art. 4. Domicilio fiscale.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona, che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

     2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel modo seguente:

     a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente col quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

     b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

     c) se detta persona soggiorna abitualmente di entrambi gli Stati contraenti oppure non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

     d) se detta persona ha la nazionalità in entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

     3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

          Art. 5. Stabile organizzazione.

     1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

     2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

     a) una sede di direzione;

     b) una succursale;

     c) un ufficio;

     d) un'officina;

     e) un laboratorio;

     f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

     g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

     3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

     a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

     b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

     c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

     d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

     e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

     4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

     5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

     6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

 

          Art. 6. Redditi immobiliari.

     1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

     2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma d'utilizzazione di beni immobili.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

 

          Art. 7. Utile delle imprese.

     1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

     3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

     4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

     5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

     6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

     7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

          Art. 8. Navigazione marittima ed aerea.

     1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

          Art. 9. Imprese associate.

     Allorché

     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

     b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

     e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

          Art. 10. Dividendi.

     1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

     Questo paragrafo non pregiudica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

 

          Art. 11. Interessi.

     1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

     a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o

     b) gli interessi sono stati pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi gli Istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente o a un suo ente locale, o

     c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli Istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

     4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato contratto il debito che ha originato il pagamento degli interessi e che sopporta l'onere di tali interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.

     7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 12. Canoni.

     1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

     3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

     5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l'onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.

     6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 13. Utili da capitale.

     1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

     2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in un uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui il paragrafo 3 dell'art. 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.

     3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

 

          Art. 14. Professioni indipendenti.

     1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

     2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

          Art. 15. Lavoro subordinato.

     1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 16, 18, e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

     a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

     b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dall'altro Stato; e

     c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

     3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili gestite in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

 

          Art. 16. Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione.

     I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

          Art. 17. Artisti e sportivi.

     1. Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

     2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15.

 

          Art. 18. Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica.

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.

 

          Art. 19. Funzioni pubbliche.

     1.

     a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di questo Stato che:

     i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le remunerazioni, o

     ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

     2.

     a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

     b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.

     3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

          Art. 20. Professori.

     Le remunerazioni di un professore o di un altro membro del personale insegnante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o di effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una università od altro istituto d'insegnamento o di ricerca scientifica non avente fini di lucro, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente a condizione che le remunerazioni provengano da fonti situate fuori del primo Stato.

 

          Art. 21. Studenti.

     Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

          Art. 22. Altri redditi.

     1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'art. 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale mediante una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

 

          Art. 23. Patrimonio.

     1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

     2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

     3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

     4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

          Art. 24. Disposizioni per evitare le doppie imposizioni.

     Le doppie imposizioni saranno eliminate nel modo seguente:

     1. Nel Lussemburgo:

     a) Se un residente del Lussemburgo possiede redditi od elementi di patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, in Lussemburgo, fatte salve le disposizioni contenute nella lettera b), esenta da imposte tali redditi o tali elementi di patrimonio, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi od elementi di patrimonio in questione non fossero stati esentati.

     b) Se un residente del Lussemburgo possiede redditi che, conformemente alle disposizioni degli artt. 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, il Lussemburgo accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.

     2. In Italia:

     Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Lussemburgo, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

     In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Lussemburgo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

     Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito ai sensi della legislazione italiana.

 

          Art. 25. Non discriminazione.

     1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

     2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

     3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 7 dell'art. 11, o del paragrafo 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

     4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

     5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

 

          Art. 26. Procedura amichevole.

     1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o dai due Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

     2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà e i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

     4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata dai rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

 

          Art. 27. Scambio di informazioni.

     1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od Aautorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1, non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

     a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

     b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

     c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

 

          Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari.

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o di accordi particolari.

 

          Art. 29. Domande di rimborso.

     1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

     2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere il diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

     3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 26, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

          Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Roma.

     2. La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

     a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1978;

     b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1978.

     3. Le domande di rimborso previste dalla presente Convenzione, con riferimento alle imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

          Art. 31. Denuncia.

     La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare successivo al quinto anno solare che segue la data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

     a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

     b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

     In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

 

 

Protocollo finale alla convenzione

tra l'Italia e il Lussemburgo intesa ad evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali

 

     All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Lussemburgo e l'Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

     1. - Società finanziarie

     agli artt. 1, 3 e 4

     La presente Convenzione non si applica alle società finanziarie residenti del Lussemburgo che godano di benefici particolari in virtù della legge del 31 luglio 1929 e del decreto granducale del 17 dicembre 1938 (emanato in applicazione dell'art. 1, 7°, primo e secondo comma della legge del 27 dicembre 1937) o di ogni altra legge analoga che entri in vigore nel Lussemburgo dopo la firma della Convenzione. Essa non si applica altresì ai redditi che un residente dell'Italia ritrae da società similari né alle azioni od altri titoli di capitale di tali società posseduti da dette persone.

     2. - Imposte considerate

     all'art. 2

     Resta inteso che qualora dovesse essere introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà a detta imposta.

     3. - Utili delle imprese

     all'art. 7, paragrafo 3

     Per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.

     4. - Funzioni pubbliche

     all'art. 19, paragrafi 1 e 2

     Le disposizioni dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale da parte dei servizi od enti seguenti:

     a) per quanto riguarda il Lussemburgo:

     - la Società Nazionale delle Ferrovie lussemburghesi (la Sociétùé Nationelle des Chemins de fer lussemburgeois);

     - l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (l'Administration des Postes et Télécomunications);

     - l'Ufficio nazionale del Turismo (l'Office national du Tourisme).

     b) per quanto riguarda l'Italia:

     - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane;

     - le Amministrazioni dei Servizi delle Poste e delle Telecomunicazioni;

     - l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo;

     - l'Istituto per il Commercio estero.

     5. - Prevenzione della doppia imposizione in Italia

     all'art. 24, paragrafo 2

     Nel caso in cui dovesse essere istituita un'imposta sul patrimonio in Italia, l'imposta lussemburghese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà portata in detrazione dall'imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'art. 24.

     6. - Procedura amichevole

     all'art. 26, paragrafo 1

     Resta inteso che l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" significa che l'attivazione della procedura amichevole non dispensa il contribuente dall'instaurare la procedura contenziosa nazionale alla quale, in ogni caso, egli deve preventivamente ricorrere laddove la controversia riguarda un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione.

     7. - Scambio di informazioni

     all'art. 27

     Le disposizioni dell'art. 27 non recano pregiudizio all'esecuzione di obbligazioni più estese che potrebbero derivare dalle misure adottate in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 1977 concernente l'assistenza reciproca delle Autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

     8. - Riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione

     all'art. 29

     Le disposizioni dell'art. 29 non escludono l'interpretazione secondo la quale le Autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione.

     Fatta a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.