Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 12/11/1971 |
Numero: | 952 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle [...] |
Art. 2. L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 27.6.91 - L. 12 novembre 1971, n. 952. [1]
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari.
(G.U. 25 novembre 1971, n. 298).
Le disposizioni dell'art. 2 della
L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla
Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del