Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 06/08/1966 |
Numero: | 637 |
Sommario |
Art. 1. Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del [...] |
Art. 2. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 [...] |
Art. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero [...] |
Art. 4. Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e [...] |
Art. 5. L'art. 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente |
Art. 6. I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche [...] |
§ 27.6.76 - Legge 6 agosto 1966, n. 637. [1]
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.
(G.U. 22 agosto 1966, n. 207)
Ai Comuni e alle Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'art. 11 della
Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della
Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'art. 1 della
Le disposizioni dell'art. 2 della
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni.
Al predetto fondo sono devoluti:
a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;
b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'art. 2 della
Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Provincie, ai sensi degli articoli 1 e 4 della
La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Provincie, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.
La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Provincie, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.
L'art. 9, secondo comma, della
"A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della
I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del