§ 27.6.6b - Legge 18 febbraio 1963, n. 208.
Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:18/02/1963
Numero:208


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue
Art. 2.      Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 è aumentato come segue
Art. 3.      All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo [...]


§ 27.6.6b - Legge 18 febbraio 1963, n. 208. [1]

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

(G.U. 16 marzo 1963, n. 73).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue:

     "Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985".

 

          Art. 2.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 è aumentato come segue:

Esercizio finanziario

Milioni

1962-63

200

1963-64

500

1964-65

800

dal 1965-66 al 1981-82

1.000

1982-1983

800

1983-84

500

1984-85

200

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.