§ 27.6.58 - Legge 27 gennaio 1962, n. 7.
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:27/01/1962
Numero:7


Sommario
Art. 1.      E' concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 8 miliardi
Art. 2.      Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, commisurato per ciascuna unità della popolazione [...]
Art. 3.      Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la [...]
Art. 4.      Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, [...]
Art. 5.      I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli [...]
Art. 6.      E' fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 7.      Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente [...]
Art. 8.      Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni
Art. 9.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 27.6.58 - Legge 27 gennaio 1962, n. 7.

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

(G.U. 7 febbraio 1962, n. 34)

 

 

     Art. 1.

     E' concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 8 miliardi.

     E' inoltre autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi in Napoli ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

     La spesa prevista dal comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, commisurato per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, a lire 10.200 nel 1961 e nel 1962, a lire 8.800 nel 1963, a lire 7.700 nel 1964, a lire 6.600 nel 1965.

     Per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969, e di lire 4.000 milioni nel 1970.

 

          Art. 3.

     Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

     Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

     Il Comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

     Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal Comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il Comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.

     Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

 

          Art. 4.

     Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

     Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

     Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

     La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontare annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

     Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

     Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonché servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

     All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.

 

          Art. 5.

     I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonché degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

     Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dall'Amministrazione del comune di Napoli d'intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

     Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli farà alle Amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

     Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

     Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli.

     L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 6.

     E' fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

     Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

     Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

 

          Art. 7.

     Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturno, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma conseguirà la disponibilità di energia di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375, è autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i limiti territoriali del comune di Napoli, senza bisogno della autorizzazione di cui al citato art. 17.

 

          Art. 8.

     Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 1.000 milioni, in deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio (legge 21 luglio 1960, n. 722) per lo stesso esercizio 1959-60; per lire 14.545 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e per lire 965 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 585 del predetto stato di previsione, per lo stesso esercizio; per lire 21.950 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 5.450 milioni mediante riduzione dello stanziamento, per movimento di capitali, di detto stato di previsione per lo stesso esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.