| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.6 finanza locale | 
| Data: | 15/05/1954 | 
| Numero: | 228 | 
| Sommario | 
| Art. unico. | 
§ 27.6.31 - Legge 15 maggio 1954, n. 228. [1]
Esenzione a favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizione legislative di proroga.
(G.U. 29 maggio 1954, n. 122)
				     Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla 
				[1] Abrogata dall'art. 99 del