§ 27.6.7 - D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 51.
Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:11/01/1945
Numero:51


Sommario
Art. 1.      La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è effettuata in base al decreto interministeriale previsto dall'art. [...]
Art. 2.      In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato [...]
Art. 3.      Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei [...]
Art. 4.      Il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato è elevato, per le [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 27.6.7 - D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 51.

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

(G.U. 15 marzo 1945, n. 32).

 

Art. 1.

     La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è effettuata in base al decreto interministeriale previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati.

     Il decreto interministeriale, da pubblicarsi senza spesa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sostituisce, a tutti gli effetti, la deliberazione degli enti mutuatari.

     L'istituto mutuante, subito dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, provvede senz'altro alla stipulazione del contratto di mutuo, subordinando peraltro la somministrazione del mutuo stesso al preventivo rilascio, da parte dell'ente mutuatario, o, in difetto, da parte dello Stato, della garanzia prevista dall'art. 1, lettera b) e dall'art. 2 del predetto decreto legislativo.

     Nei casi di assoluta necessità, riconosciuti dalla Commissione centrale della finanza locale, l'istituto mutuante potrà essere autorizzato, con il decreto interministeriale, di cui al primo comma del presente articolo, ad effettuare, appena stipulato il contratto di mutuo - ed in pendenza delle pratiche per la determinazione dei cespiti da costituire in garanzia, - la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sarà assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, se e quando venga provveduto al rilascio della garanzia di cui all'art. 1, lettera b) del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211.

     Il saldo della somma mutuata sarà somministrato allorché sia stato provveduto a tale costituzione di garanzia o sia stata riconosciuta la impossibilità dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo.

 

     Art. 2.

     In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.

 

     Art. 3.

     Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

     Art. 4.

     Il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato è elevato, per le spese inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci degli enti locali, a lire dieci milioni.

 

     Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.