| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.5 entrate | 
| Data: | 30/06/1972 | 
| Numero: | 422 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni [...] | 
§ 27.5.6 - D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422.
Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari.
(G.U. 16 agosto 1972, n. 212).
     Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel 
Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
     Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della