§ 98.1.44384 - Circolare 15 gennaio 2002, n. 15 .
Compenso ferie non godute. Modalità procedurali per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/2002
Numero:15

§ 98.1.44384 - Circolare 15 gennaio 2002, n. 15 .

Compenso ferie non godute. Modalità procedurali per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione dei modd. DM10, CUD e 770 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti 

 

Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per 

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

La disciplina attinente l'imposizione contributiva dei compensi per ferie non godute è stata oggetto di numerosi interventi e precisazioni da parte di questo Istituto e del Ministero del lavoro di seguito richiamati cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti:

- lettera circolare 14 maggio 1998, n. 6/PS/60985 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- circolare 23 giugno 1998, n. 134 I.N.P.S.;

- circolare 7 ottobre 1999, n. 186 I.N.P.S.

Da ultimo, con il messaggio 13 giugno 2001, n. 101 (allegato) sono stati enunciati i criteri per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva relativamente alle ferie ante 1999, la cui scadenza è stata fissata al 30 giugno 2001, salvo il caso in cui le stesse, ove superiori a 30 giorni, siano state oggetto di accordi finalizzati alla effettiva fruizione, accordi che dovevano essere stipulati entro la stessa data.

Nello stesso messaggio è stato anche chiarito che, in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, poiché fra gli elementi variabili della retribuzione è ricompresa anche «l'indennità sostitutiva per ferie», essendo la stessa legata all'effettivo conteggio dei giorni di presenza, gli adempimenti contributivi ad essa correlati possono essere effettuati nei 30 giorni successivi.

Con la presente circolare, a parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, vengono illustrate le modalità procedurali per l'assolvimento "a regime" dell'imposizione contributiva in trattazione. Inoltre, vengono definite le modalità operative per il recupero dei contributi versati sull'imponibile corrispondente al compenso ferie spettante ma non corrisposto, nell'ipotesi di successiva fruizione delle ferie.

 

 

1. Obbligazione contributiva per le ferie maturate a partire dall'anno 1999.

1.1 "Momento impositivo" del compenso per ferie non godute.

Come precisato nella circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, richiamata in premessa, in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine indicato nella normativa di riferimento.

Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall'art. 9 comma 1 e 2 della convezione OIL; ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso ferie non godute coincidono con il mese in cui cade tale termine differito.

Infine, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, così come precisato nella circolare n. 134 del 23 giugno 1998, la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all'anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via).

1.2. Assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute.

Individuato il momento impositivo con i criteri su esposti i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto.

Come precisato nel messaggio n. 101 del 2001, l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione I.N.P.S. n. 5 del 26 marzo 1993 (approvata con D.M. 7 ottobre 1993) i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

L'importo del compenso ferie dovrà essere inserito nella voce «ALTRE COMPETENZE» del modello CUD e del modello 770 semplificato (ex quadro SA del modello 770) relativo all'anno nel quale è stata assolta l'obbligazione contributiva. Così ad esempio, le ferie maturate nell'anno 1999 il cui obbligo contributivo, ove non godute, è stato assolto con la retribuzione di luglio 2001, troveranno collocazione nel CUD 2002 riferito ai redditi 2001. Successivamente, al momento della corresponsione del compenso, ad esempio, per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà assoggettata a contribuzione solo l'eventuale differenza di importo rispetto a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale.

1.3 Ferie godute successivamente all'assolvimento degli obblighi contributivi.

Come già precisato con la circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, la individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie.

Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie vengano godute in un periodo successivo al momento impositivo; in tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al «compenso ferie» non è più dovuto.

Al fine di semplificare quanto più possibile le operazioni di recupero, contemperandole con le esigenze procedurali di ciascuna azienda, a parziale modifica delle istruzioni contenute nella citata circolare n. 186 del 7 ottobre 1999 (che prevedevano in ogni caso il ricorso alla procedura di vigilanza) i datori di lavoro potranno recuperare il contributo versato sui compensi in trattazione in base alle modalità che seguono.

1.3.1 Ferie fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l'obbligo contributivo ovvero in quello successivo ma prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770 semplificato (30 giugno 2002).

In questo caso le aziende potranno adottare in alternativa una delle seguenti procedure:

1.3.1.1. Procedura prevista dal messaggio 13 giugno 2001, n. 101 (recupero contributi nel quadro «D» del mod. DM10)

- assoggetteranno a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga;

- porteranno a conguaglio nel quadro «D» del mod. DM10/2 l'importo dei contributi versati relativi al compenso sostituivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura «REC. CONTR. FERIE»;

- indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l'importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnandolo con i seguenti codici di nuova istituzione:

«H400» preceduto dalla dicitura «RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE», se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare in corso;

«H401» preceduto dalla dicitura «RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE», se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell'anno solare precedente .

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle «NUMERO DIPENDENTI», «NUMERO GIORNATE» e «CONTRIBUTI DOVUTI».

Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce «Altre competenze» del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le «competenze correnti» del CUD e del 770 dell'anno in cui le stesse vengono fruite.

1.3.1.2. Procedura di "decontribuzione" diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie

- assoggetteranno a contribuzione la retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l'importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;

- attribuiranno, comunque, l'intera retribuzione corrisposta al periodo di paga nel quale le ferie vengono fruite;

- ove l'operazione di decontribuzione venga effettuata l'anno successivo a quello in cui è stata versata la contribuzione sul compenso ferie dovrà essere riportato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM 10/2, l'importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi, contrassegnandolo con il previsto codice «D000» (importo che ha determinato la diminuzione dell'imponibile dell'anno in corso, ma di competenza dell'anno precedente).

Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce «Altre competenze» del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le «competenze correnti» del CUD e del 770 dell'anno in cui le stesse vengono fruite.

Si precisa che l'adozione del criterio della decontribuzione è consentita ove il regime di contribuzione sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale è stato assolto l'obbligo contributivo sul compenso ferie e purché la riduzione dell'imponibile non incida sul rispetto del minimale giornaliero.

1.3.2 Ferie fruite successivamente alla trasmissione dei dati relativi al modello 770-semplificato (30 giugno 2002)

In tale ipotesi l'importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nel quadro «Altre competenze» del CUD e del mod. 770.

Pertanto, per il recupero dei contributi sul compenso ferie dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V. Inoltre, essendo stato già trasmesso il mod. 770 con l'indicazione del compenso ferie, è necessaria una apposita comunicazione di rettifica attraverso il mod. SA/RETT, con la quale viene modificata la voce altre competenze riferita al compenso ferie.

 

 

2. Decorrenza delle nuove disposizioni operative.

Atteso il carattere innovativo delle presenti istruzioni, si precisa che ove l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle ferie disciplinate con la citata circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, non sia stato assolto con la denuncia del mese di luglio 2001 e le ferie stesse non siano state ancora fruite, l'obbligo contributivo dovrà essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (vedi delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, recepita con D.M. 4 ottobre 1993).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Msg. 13 giugno 2001, n. 101

Obbligazione contributiva compenso ferie non godute con riferimento agli anni precedenti il 1999 .