Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/07/2001 |
Numero: | 27 |
§ 98.1.43856 - Circolare 12 luglio 2001, n. 27 .
Disposizioni in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate contributive.
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Al Consiglio di Stato |
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Alla Corte dei Conti |
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All'Avvocatura dello Stato |
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Al Ministero del lavoro e della previdenza |
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sociale |
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Al Ministero del tesoro |
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Direzione generale |
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A tutti i Ministeri - Gabinetto |
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Agli Uffici provinciali I.N.P.D.A.P. |
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Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI |
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(per il tramite degli Uffici provinciali) |
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Alle Corti d'Appello |
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(per il tramite degli Uffici provinciali) |
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Al Ministero del tesoro |
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Servizio centrale per il sistema informativo |
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integrato |
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Al Ministero del tesoro |
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II Dipartimento - Ispettorato generale per |
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l'informatizzazione per la contabilità dello Stato |
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Alle Università |
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(per il tramite degli Uffici provinciali) |
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Al Cineca |
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All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
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Alla Cassa depositi e prestiti |
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Al Corpo forestale dello Stato |
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Al CNEL |
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Ai Monopoli di Stato |
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All'ENAV |
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Alla Guardia di finanza |
e, p. c.: |
Alla Direzione centrale organi collegiali |
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I.N.P.D.A.P. |
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Ai Dirigenti generali centrali e Compartimentali |
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I.N.P.D.A.P. |
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Ai Coordinatori delle consulenze |
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Professionali I.N.P.D.A.P. |
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Alle Organizzazioni sindacali nazionali |
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Agli Enti di Patronato |
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Alla Associazione nazionale Comuni italiani |
Premessa
Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001, è cambiato il sistema sanzionatorio in materia contributiva.
La
Sorta dall'esigenza di semplificazione della disciplina in tema di sanzioni civili succedutasi nel tempo la nuova normativa reca, all'art. 116, comma 18, la soluzione di raccordo tra vecchio e nuovo regime normativo. Viene, infatti, espressamente previsto che per i crediti in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina ed "accertati al 30 settembre 2000" continui ad applicarsi l'apparato sanzionatorio della
Tale coordinamento tra le discipline succedutesi nel tempo, risponde alla finalità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento anche per il passato: al contempo aggiunge un ulteriore parametro di calcolo delle sanzioni senza rimuovere quello precedente, aggiungendo un segmento temporale governato da una differente normativa.
E, pertanto, in relazione a tutti i crediti accertati e quindi sorti dopo il 30 settembre 2000, si applica il regime normativo vigente al momento in cui si è verificato l'inadempimento; per i crediti in essere ed accertati entro il 30 settembre 2000 troverà applicazione la previgente normativa (
DESTINATARI
Il nuovo regime sanzionatorio trova come destinatari (
L'Istituto annovera, tra i soggetti giuridici iscritti, da un canto le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali riguardati dall'articolo 116, comma 11, della
Diversi sono gli effetti sanzionatori del nuovo sistema per i soggetti indicati.
- Amministrazioni dello Stato ed Enti locali
L'intervenuta disposizione dell'articolo 116 della
La novella disciplina nel rispondere all'esigenza di unificare i diversi regimi sanzionatori detta, ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo sopra citato, le nuove sanzioni in materia di omissione o evasione contributiva.
Sottolinea, poi, al comma 11, la diretta responsabilità, e quindi la sottoposizione del dirigente dell'Ufficio preposto a sanzioni disciplinari nei casi medesimi.
SANZIONI CIVILI
Gli effetti della nuova normativa decorrono a far data dal 1 gennaio 2001 (articolo 158 della
Il comma 8 dell'articolo 116 gradua, poi, le sanzioni in rapporto alla minore o maggiore gravità del comportamento omissivo delineando con maggiore precisione i caratteri della più grave violazione che va sotto il nome di evasione.
Viene, quindi, distinto:
1) caso del mancato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce obbligatorie e/o registrazioni obbligatorie.
In tale ipotesi e, quindi, in tutti i casi di mancato o ritardato pagamento dei crediti per contributi, debitamente notificati alle amministrazioni iscritte, è imposto il pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi stessi.
Giova far presente che a decorrere dal 15 maggio 2001, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia 10 maggio 2001, pubblicato sulla Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111 il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 4,50%.
Le sanzioni civili devono intendersi, pertanto, dovute nella misura del 10,00% in ragione d'anno (4,50 + 5,50). Le stesse non possono superare il 40% dei contributi dovuti. Al raggiungimento del tetto massimo devono essere calcolati, in esecuzione del citato articolo, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del
Si evidenziano di seguito i tassi di riferimento in vigore dal 30 settembre 2000 ad oggi, precisando che le successive variazioni saranno comunicate da questa Direzione centrale:
data entrata in vigore |
tasso di riferimento |
Gazzetta Ufficiale |
fino al 5/9/2000 |
4,25 |
- |
6/9/2000 |
4,50 |
207 del 5/9/2000 |
11/10/2000 |
4,75 |
237 del 10/10/2000 |
15/5/2001 |
4,50 |
111 del 15/5/2001 |
2) caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Il legislatore chiarisce che si versa in tale ipotesi quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
Nella nuova norma permane il riferimento dell'omissione di denunce obbligatorie; ma la lettura della norma è da intendersi nel senso che debba trattarsi di una totale omissione dei rapporti contrattuali.
Nel caso, quindi, di omessa o errata denuncia di contributi obbligatori effettuata dopo dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, ricorre l'applicazione della norma nella parte in cui prescrive una sanzione civile, sempre in ragione d'anno, pari al 30% dell'ammontare dei contributi dovuti, fino ad un massimo del 60%.
Nel caso, invece, di spontanea regolarizzazione contributiva da parte dell'amministrazione iscritta, prima, cioè di contestazioni o richieste dall'ente previdenziale (comma 8, lettera b), la sanzione diviene meno pesante. Se, infatti, la denuncia viene effettuata entro il termine di 12 mesi stabilito per il pagamento dei contributi ed il relativo pagamento avvenga entro 30 giorni dalla (auto)denuncia, le sanzioni scendono alla misura di cui al punto 1.
3) caso di mancato pagamento della contribuzione per "oggettive incertezze" connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
In tal caso si applica la più lieve sanzione prevista per il caso di cui al punto 1.
- Enti iscritti alla CPDEL diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali
Il nuovo regime sanzionatorio, introdotto con la legge finanziaria 2001, trova piena applicazione nei confronti di quei soggetti giuridici diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, iscritti a questo Istituto.
Mentre, infatti, per l'espresso richiamo contenuto al comma 11, alle Amministrazioni dello Stato ed enti locali si applica il solo istituto della sanzione civile (commi 8, 9, 10, articolo 116), nei confronti degli altri enti iscritti, già destinatari di un previgente sistema sanzionatorio, trovano esecuzione anche le ulteriori disposizioni recate dalla legge in esame.
E, pertanto, ferme restando per tali enti le considerazioni su "l'an o il quantum" della sanzione già formulate con riguardo alle Amministrazioni Pubbliche statali o locali, la nuova legge estende "l'abrogazione delle sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento contributivo alle violazioni formali in materia di collocamento" (cfr. Ministero del lavoro direttiva citata).
Tale obbligo ha effetto a far data dal 1 gennaio 2001.
Per quel che qui interessa si precisa che le sanzioni civili rimangono l'unico strumento sanzionatorio extrapenale dell'inadempienza contributiva in seguito all'abrogazione della sanzione amministrativa.
SANZIONI PENALI
Il comma 19, riscrive integralmente l'articolo 37 della
Esso prevede il delitto di omissione o falsità per i casi di registrazioni o di denunce obbligatorie, nei confronti del datore di lavoro, punibile con la reclusione fino a due anni, quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.
L'omissione assume rilevanza penale, quindi, tutte le volte in cui abbia determinato un'evasione contributiva che superi in ogni caso i 5 milioni di lire e che sia altresì superiore alla metà dei contributi dovuti.
Per quanto riguarda la fattispecie di reato di cui al riformulato articolo 37, il Ministero del lavoro ha precisato che "per il principio del favor rei" entrambi gli elementi costitutivi del reato devono ricorrere anche per le violazioni connesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge.
Con la introdotta depenalizzazione di tutte quelle falsità od omissioni di registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento dei contributi per un importo mensile pari o superiore a cinque milioni di lire ma inferiore al 50% dei contributi dovuti, viene rimossa l'iniquità che caratterizzava la previgente norma là dove penalizzava le aziende di maggiori dimensioni.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali gli enti per i quali siano stati dichiarati il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa, non trovando applicazione l'azione revocatoria di cui all'art. 67 del
Eventuali richieste di riduzione delle sanzioni, potranno essere oggetto di parere del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.
Il pagamento di contributi obbligatori effettuato in favore di altro ente previdenziale, ha ugualmente effetto liberatorio.
ADEMPIMENTI PER GLI UFFICI PROVINCIALI
Gli Uffici provinciali avranno cura di procedere secondo le seguenti modalità;
1) per gli enti soggetti al pagamento delle sanzioni in applicazione della
2) per gli enti soggetti al pagamento di ruoli e di contributi obbligatori nel periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della
3) per tutti i versamenti, sia a fronte di ruoli emessi che per i contributi obbligatori, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2001, le disposizioni di cui all'articolo 116 della sopra citata legge, si applicano a tutti gli enti iscritti senza alcuna eccezione (quindi sia Amministrazioni statali che enti locali).
Nei casi di versamento affluito erroneamente ad altro (o da altro) ente previdenziale, gli Uffici provinciali dovranno porre in essere tutte le procedure utili al trasferimento al competente ente previdenziale o all'introito nei confronti di questo Istituto.
La presente nota dovrà essere trasmessa a tutti gli enti iscritti, sia locali che statali, con la massima cortese sollecitudine.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
(art. 116 - commi 8, 9 e 18,
PERIODO DI SCADENZA DEI RUOLI |
SANZIONI DOVUTE |
EFFETTI |
ESENZIONI |
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Ruoli con scadenza fino al 30/9/2000 |
Somme aggiuntive secondo le modalità previste dai commi da 217 a 224 art. 1 |
Nessuno |
Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori |
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Ruoli con scadenza dal 1/10/2000 al 31/12/2000 |
Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/a |
Determina credito a favore dell'ente pari alla differenza fra le vecchie e le nuove sanzioni (comma18) |
Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori |
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Ruoli con scadenza dal 1/1/2001 |
Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/a |
Nessuno |
Nessuna |
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Sistemazione contributiva con elenco suppletivo mod. 103/S |
Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/b (se entro 12 mesi = 10,00% - oltre i 12 mesi = 30%) |
Nessuno |
Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori per il periodo 1/1/97 - 31/12/00 |
Per eventuali chiarimenti e per quanto non specificato nella presente circolare, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dcecDIRGENinpdap.it.
Il Direttore generale
Andrea Simi
f.to Simi
Comprensiva dell'errata corrige del 20 luglio 2001 prot. n. 1716.