Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/09/2000 |
Numero: | 172 |
§ 98.1.42696 - Circolare 27 settembre 2000, n. 172/D .
Autocertificazione - Circolare della funzione pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999 sulle modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dal Regolamento sull'autocertificazione.
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.
A parziale modifica della
1) Sono confermati i criteri prioritari per l'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo, indicati al punto 3 della circolare n. 239/D sopracitata, con l'aggiunta di due ulteriori criteri e cioè il mancato possesso da parte dell'Amministrazione dei dati oggetto di autocertificazione o l'assenza di precedenti verifiche sui medesimi.
2) I controlli vanno effettuati in ogni caso, vale a dire a tappeto, per i dati autocertificati relativi:
- ai soggetti che hanno avuto accesso a benefici, a seguito di graduatoria di concorso o a seguito di gara;
- ai soggetti che hanno stipulato contratti e convenzioni ad evidenza pubblica o a trattativa privata con l'Amministrazione finanziaria;
- ai soggetti che usufruiscono delle procedure domiciliate ex art. 76, par. 1, lett. C, del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Il controllo va effettuato ovviamente dalla Circoscrizione doganale cui viene presentata l'autocertificazione);
- ai soggetti che presentano richieste di esoneri cauzionali ai sensi dell'art. 5 del
3) A modifica di quanto prescritto al punto 6 della
Poiché è risultato che non sempre presso tutti gli Uffici di questo Dipartimento vengono utilizzati i moduli allegati alla
Si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della tempestiva e puntuale trasmissione dei dati relativi alle autocertificazioni ricevute ed ai controlli effettuati, per consentire alla scrivente un efficace monitoraggio dell'applicazione della normativa in materia.