Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/07/2000 |
Numero: | 11 |
§ 98.1.42509 - Circolare 17 luglio 2000, n. 11 [1].
Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
(G.U. 30 agosto 2000, n. 202)
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Agli Assessorati alla sanità delle |
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regioni e province autonome di |
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Trento e Bolzano |
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Agli Uffici di sanità marittima e aerea |
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All'U.V.A.C. |
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All'A.I.I.P.A. |
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All'A.I.D.I. |
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Alla Federsalus |
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Agli enti ed operatori interessati |
Procedura di notifica
Come è noto, il
Come precisato con la
Tale procedura consiste nella trasmissione di un modello di etichetta al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Ufficio XII - Dietetica e nutrizione, contestualmente all'immissione in commercio.
Il
Nel corso degli ultimi anni, il numero di prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del citato
Al fine di soddisfare le numerose richieste che provengono dal settore produttivo e dagli organi territoriali di vigilanza, si ritiene opportuno fornire indicazioni in proposito.
È inoltre importante poter disporre di dati uniformi e completi, onde consentire in modo più agevole la pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati, prevista dall'art. 4 del regolamento di esecuzione.
La procedura in questione deve essere effettuata nel modo seguente:
ogni richiesta deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato (allegato 1);
la trasmissione può avvenire per via postale o per consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria;
deve essere allegata ricevuta del versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (L. 300.000 sul c.c.p. n. 11281011 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - Viterbo, per prodotto).
Si ricorda che ai sensi del
Nel caso di comunicazioni o rilievi da parte dell'Ufficio XII - Dietetica e nutrizione, le imprese sono invitate a dare sollecito riscontro entro e non oltre trenta giorni. In caso contrario, la notifica si intende decaduta e il prodotto non sarà inserito nell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora si richieda all'impresa di non immettere in commercio o di ritirare un prodotto, tale richiesta sarà contestualmente inviata all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.
Le imprese o gli importatori che hanno trasmesso la notifica sono tenuti a dare comunicazione tempestiva, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in questione, al Ministero della sanità della cessata produzione, importazione e commercializzazione del prodotto oggetto di notifica, ai fini dell'aggiornamento dei dati, nonché dell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Si è rilevato infine che in molti prodotti soggetti a notifica di etichetta sono presenti ingredienti vegetali o "erbe" con modalità di denominazione non uniforme, con rischio di disorientamento dei consumatori.
In proposito, si sottolinea la necessità di utilizzare la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguita dall'indicazione della parte di pianta contenuta e l'eventuale titolazione.
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro
Veronesi
Allegato 1
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Al Ministero della sanità |
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Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità |
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pubblica veterinaria - Ufficio XII - |
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Dietetica e nutrizione |
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Piazza G. Marconi, 25 |
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00144 Roma |
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Il sottoscritto |
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rappresentante della società |
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con sede legale in |
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via/piazza |
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n. |
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telefono |
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fax |
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partita IVA o codice fiscale |
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Notifica, |
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ai sensi dell'art. 7 del |
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la denominazione commerciale completa): |
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fabbricato da: |
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nello stabilimento di |
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importato da |
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nelle confezioni |
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nei gusti |
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Il prodotto è/non è commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, |
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indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione). |
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È prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare un certificato di libera vendita rilasciato dalle |
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Autorità del Paese di provenienza). |
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Allega alla presente: |
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tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata (per ogni |
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confezione e per ogni gusto); |
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bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto |
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ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni. |
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Data |
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Firma e timbro |
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[1] Emanata dal Ministero della sanità. Abrogata dalla