§ 98.1.41858 - Circolare 17 febbraio 2000, n. 11/2000 .
Anticipazioni flussi di ingresso per lavoro stagionale. Anno 2000.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/2000
Numero:11

§ 98.1.41858 - Circolare 17 febbraio 2000, n. 11/2000 .

Anticipazioni flussi di ingresso per lavoro stagionale. Anno 2000.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego.

 

 

Alle Direzioni regionali del lavoro 

 

Settore politiche del lavoro 

 

Settore ispezione del lavoro 

 

Loro sedi 

 

Alle Direzioni provinciali del lavoro 

 

Servizio politiche del lavoro 

 

Servizio ispezione del lavoro 

 

Loro sedi 

 

Alla Provincia autonoma di Bolzano 

 

Rip.ne 19 Lav. - Uff. Lav. - Ispettorato 

 

del lavoro 

 

Bolzano 

 

Alla Provincia autonoma di Trento 

 

Assessorato al lavoro 

 

Trento 

 

Alla Regione autonoma Friuli-V.G. 

 

Agenzia regionale del lavoro 

 

Trieste 

 

Alla Direzione regionale del lavoro 

 

del Friuli-Venezia Giulia 

 

Trieste 

 

Alla Regione Siciliana - Ass.to al lavoro 

 

Uff. regionale del lavoro 

 

Ispettorato regionale del lavoro 

 

Palermo 

 

 

In attesa che vengano definite le procedure per l'emanazione del decreto di programmazione dei flussi migratori per l'anno 2000 di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 si ritiene di consentire una anticipazione degli ingressi dall'estero di lavoratori non appartenenti all'Unione europea, fra cui albanesi, tunisini e marocchini, esclusivamente per lavoro stagionale al fine di corrispondere alle esigenze di carattere stagionale segnalate dai vari settori dell'economia.

Tale percentuale viene ripartita tra le Regioni come da prospetto allegato, tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale già segnalato da codesti Uffici.

Come di consueto, le Direzioni regionali del lavoro interessate - Settore politiche del lavoro - provvederanno ad assegnare le quote a ciascuna sede provinciale del lavoro, secondo le riconosciute esigenze, al fine di consentire, nel pieno rispetto della legislazione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e delle consuetudini, l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

A tale riguardo si comunica che è stato stipulato tra il Ministero del lavoro e le parti sociali un accordo quadro sul lavoro stagionale, finalizzato ad assicurare l'attuazione della nuova disciplina sull'immigrazione, sulla base del quale potranno essere stipulate convenzioni regionali, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il predetto accordo fissa alcuni criteri di base in merito all'ingresso dall'estero di lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione europea, al fine di favorire una efficace programmazione di flussi stagionali, corrispondente ai reali fabbisogni del mercato del lavoro.

Al fine di attuare una semplificazione amministrativa delle procedure, è stato inoltre concordato che per l'anno 2000, il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa, considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l'inizio del lavoro stagionale.

In relazione a quanto sopra, il contratto di lavoro potrà essere presentato unitamente alla richiesta dell'autorizzazione al lavoro con la sola sottoscrizione del datore di lavoro e potrà essere successivamente perfezionato al momento dell'assunzione con la sottoscrizione del lavoratore entro il predetto termine.

Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore di lavoro produrre gli originali della documentazione richiesta o la autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.

La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla Camera di commercio (anche ai fini dell'art. 90 del D.P.R. n. 252 del 1998) ed il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30 di che trattasi, riguardanti l'applicazione del Contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa. Tale capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione provinciale del lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente.

 

 

Allegato

Anno 2000 - Limiti massimi consentiti per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale

 

 

Limiti da ripartire per lavoro stagionale in ragione del 50% 

Autorizzazioni rilasciabili per lavoro subordinato  

REGIONI 

per gli albanesi e del 25% per i marocchini e del 25% per i tunisini 

stagionale ad altre nazionalità 

VALLE D'AOSTA 

1 

 

2 

 

PIEMONTE 

50 

 

203 

 

LOMBARDIA 

6 

 

22 

 

TRENTO 

450 

 

1.800 

 

BOLZANO 

675 

 

2.824 

 

VENETO 

225 

 

902 

 

FRIULI-V.G. 

48 

 

190 

 

LIGURIA 

5 

 

18 

 

EMILIA-ROMAGNA 

104 

 

417 

 

TOSCANA 

100 

 

407 

 

UMBRIA 

9 

 

36 

 

MARCHE 

12 

 

49 

 

LAZIO 

3 

 

10 

 

MOLISE 

23 

 

90 

 

ABRUZZO 

6 

 

26 

 

CAMPANIA 

15 

 

59 

 

PUGLIA 

220 

 

759 

 

BASILICATA 

3 

 

10 

 

CALABRIA 

9 

 

35 

 

SICILIA 

33 

 

131 

 

SARDEGNA 

3 

 

10 

 

TOTALE ITALIA 

2.000 

 

8.000 

 

 

 

Protocollo d'intesa sul lavoro stagionale

Le parti,

- considerando la normativa sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sulla disciplina dell'immigrazione) e, in particolare, l'art. 24 relativo all'impiego di lavoratori subordinati stranieri;

- esaminando, nello specifico, il comma 5° del predetto art. 24, che prevede la possibilità per le Commissioni regionali per l'impiego (o per gli organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 469 del 1997) di «stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza»;

- tenendo conto che si stanno concludendo le procedure di adozione del decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, del predetto testo unico, e che dal monitoraggio effettuato per tale scopo presso tutte le sedi periferiche del lavoro risulta evidenziato un fabbisogno lavorativo complessivamente riferito al solo lavoro stagionale pari a n. 31.101 ingressi;

- sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti alinea, ritengono di concordare con le firmatarie Organizzazioni di categoria rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A., Confcommercio e Confesercenti) forme di interventi a livello sociale complessivo per disciplinare le assunzioni di lavoratori stagionali stranieri sotto l'aspetto pratico-attuativo e di verifica delle condizioni di lavoro per l'anno 2000;

Concordano quanto segue

1. Il Ministero del lavoro conferma l'impegno a garantire che il coordinamento tra i Ministeri competenti permetta l'emanazione del decreto flussi per i lavoratori extracomunitari entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l'inizio del lavoro stagionale per il corrente anno, secondo la normativa regolamentare recentemente emanata, e per attuare la semplificazione amministrativa, nel caso di lavoro stagionale, si concorda che il contratto di lavoro, stipulato tra le parti in rispetto delle norme contrattuali siglate dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa. Il Ministero del lavoro, si impegna inoltre a verificare unitamente alle altre amministrazioni interessate, le procedure amministrative al fine di proporre le semplificazioni utili. Le parti datoriali coopeeranno per un celere e ordinato svolgimento delle procedure medesime.

3. Le Commissioni regionali per l'impiego o le Commissioni tripartite istituite ai sensi del D.Lgs. n. 469 del 1997, si attiveranno allo scopo di stipulare le convenzioni, di cui all'art. 24, comma 5°, del testo unico citato in premessa, negli ambiti indicati dalla stessa norma. Tali convenzioni terranno conto dei criteri risultanti dal presente accordo quadro.

4. Nell'ottica di favorire una efficace programmazione di ingressi per lavoro stagionale, corrispondente a reali fabbisogni, le parti si impegnano a favorire, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l'impiego, la disponibilità al lavoro stagionale da parte dei lavoratori presenti sul territorio italiano, anche allo scopo di agevolare la mobilità territorialie.

5. Il Ministero del lavoro intensificherà le iniziative al fine di assicurare il rispetto del diritto al lavoro degli stranieri ed evitare qualsiasi comportamento discriminatorio, mantenendo le condizioni di lavoro assicurate.

6. Le sedi periferiche del Ministero del lavoro prenderanno i necessari contatti con gli Enti ed Organismi locali onde favorire l'attuazione della norma di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico (alloggiamenti lavoratori stagionali). Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di lavoratori collaboreranno con i predetti Organismi locali per lo stesso scopo.

7. Il Ministero del lavoro si impegna a prendere contatti con gli Enti locali per la programmazione, l'organizzazione, e la realizzazione di piani per la formazione professionale; in via prioritaria va data attuazione alla formazione preventiva ed alle materie relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore di lavoratori stagionali stranieri.

8. È istituito presso il Ministero del lavoro, Direzione generale per l'impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie - un comitato per il monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, anche allo scopo di individuare e trasferire le buone pratiche esistenti. Il presente accordo costituirà oggetto di verifica entro un anno dalla data della firma.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Sottosegretario

Claudio Caron

Il Direttore generale per l'impiego

Dott.ssa Daniela Carlà