§ 98.1.41402 - Circolare 22 ottobre 1999, n. 8/99 .
Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/10/1999
Numero:8

§ 98.1.41402 - Circolare 22 ottobre 1999, n. 8/99 .

Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative .

 

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.

 

Ai fini della piena attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, si ravvisa la necessità di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

 

 

1. Tipologia dei controlli.

Il D.P.R. n. 403 del 1998, nel disciplinare la materia dei controlli, stabilisce all'art. 1, comma 3, che le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive (amministrazioni procedenti) sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle medesime ai sensi dell'art. 11 del regolamento medesimo.

I controlli sulle autocertificazioni richiedono la collaborazione di amministrazioni diverse da quella procedente. Le modalità di tale collaborazione possono variare, dando luogo a due tipologie di controlli, quelli diretti e quelli indiretti.

Sono diretti i controlli che l'amministrazione procedente effettua accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante (per es. mediante un collegamento informatico fra le rispettive banche dati).

I controlli indiretti comportano, ogni volta che l'amministrazione procedente ha necessità di effettuare una verifica su una o più autocertificazioni, l'attivazione della amministrazione certificante affinché confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

 

 

2. Controlli diretti.

Per favorire una rapida conclusione dei procedimenti di controllo attraverso la diretta acquisizione delle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti, il Dipartimento della funzione pubblica e l'A.I.P.A. provvederanno ad accelerare le procedure per l'interconnessione telematica fra le amministrazioni; il che consentirà di effettuare il controllo sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni da parte dell'amministrazione procedente nei confronti di quella certificante.

 

 

3. Controlli indiretti.

Considerato lo stato attuale delle interconnessioni telematiche tra pubbliche amministrazioni risultano di fondamentale importanza i controlli indiretti, quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Di seguito sono riportate indicazioni sulle procedure di svolgimento dei controlli indiretti che devono essere seguite dalle amministrazioni procedenti e certificanti.

1. Amministrazioni procedenti

I controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni.

Gli esiti dei controlli effettuati dalla amministrazione procedente devono essere resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione procedente deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le amministrazioni procedenti dovranno stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione attenendosi alle seguenti indicazioni:

1. controllare prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché nell'ambito delle procedure di gara;

2. nella effettuazione dei controlli, privilegiare la tempestività alla estensione dei medesimi. La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

3. gli esiti dei controlli devono essere tempestivamente resi noti.

Il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'Ufficio Ispettorato, effettua ispezioni sull'intero territorio nazionale, al fine di verificare il corretto svolgimento dei controlli ai sensi della normativa vigente e sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.

Il Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle verifiche si avvarrà anche della collaborazione dei Difensori civici, delle Prefetture, delle associazioni di tutela dei cittadini e di quelle di categoria.

Ogni anno saranno effettuate non meno di 100 ispezioni presso le amministrazioni pubbliche, anche su segnalazione dei soggetti precedentemente indicati.

In esito alle verifiche, il Dipartimento della funzione pubblica attiverà tempestivamente tutti gli interventi sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti, secondo la normativa vigente. Inoltre, promuoverà l'adozione di incentivi, per riconoscere e premiare l'impegno di dirigenti e funzionari che si siano distinti per spirito di iniziativa, efficienza ed efficacia nell'attuazione delle norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le migliori esperienze in materia di controlli sulle autocertificazioni saranno oggetto di diffusione e di promozione come modello per le altre amministrazioni.

2. Amministrazioni certificanti

Le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di verifica avanzate dalle amministrazioni procedenti. Il mancato riscontro alla richiesta di controllo delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi, potranno essere adottati protocolli di comunicazione tra le amministrazioni procedenti e le amministrazioni certificanti, diretti a promuovere canali di comunicazione "dedicati" ai controlli sulle autocertificazioni, così da facilitare lo scambio di informazioni.

Nello scambio delle informazioni riguardanti i controlli sulle autocertificazioni le amministrazioni dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica. In ogni caso, le comunicazioni suddette dovranno contenere l'indicazione, oltre che dell'esito del controllo, anche dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e della data.

Il Ministro

Angelo Piazza