§ 98.1.40803 - Circolare 4 maggio 1999, n. 102/E .
Esercizio delle scommesse ippiche all'interno degli ippodromi.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/05/1999
Numero:102

§ 98.1.40803 - Circolare 4 maggio 1999, n. 102/E .

Esercizio delle scommesse ippiche all'interno degli ippodromi.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Direzioni Regionali delle Entrate 

 

Loro sedi 

 

Unione Nazionale per 

 

l'incremento delle razze equine 

 

U.N. I.R.E. 

 

Piazza S. Lorenzo in Lucina 4 

 

00186 Roma 

 

FEDERIPPODROMI 

 

Via Nomentana 134 

 

00132 Roma 

 

S.N. A.I. 

 

Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche 

 

Piazza S. Lorenzo in Lucina 26 

 

00186 Roma 

 

SNAI Servizi Spazio Gioco S.r.l. 

 

Via G. Puccini, 2F 

 

55016 Lucca 

 

ARISTON Servizi S.r.l. 

 

Via Appia Nuova 1255 

 

00178 Roma 

 

U.N. A.S. 

 

Via Palestro 1 

 

00185 Roma 

 

SISAL Sport Italia 

 

Via Paleocapa, 6 

 

20121 Milano 

 

S.P.A.T.I. S.r.l. 

 

Viale di Porta Tiburtina 36 

 

00185 Roma 

 

CONSORTRIS S.p.A. 

 

Via Paleocapa 6 

 

20121 Milano 

 

Sindacato Nazionale 

 

Allibratori 

 

Via Squarcialupi 7 

 

50100 Firenze 

 

 

Si è di recente avuto conoscenza di iniziative con le quali alcuni soggetti gestori di ippodromi hanno intimato alle agenzie ippiche interessate di cessare l'attività di raccolta delle scommesse all'interno degli impianti anzidetti, e ciò in quanto la presenza delle agenzie ippiche all'interno degli ippodromi sarebbe oggetto di rapporti privatistici a suo tempo costituiti mediante convenzioni la cui validità sarebbe scaduta improrogabilmente al 31 dicembre 1998.

Al riguardo, al fine di stabilire la fondatezza delle anzidette pretese, si osserva preliminarmente che l'art. 25 del regolamento di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, riguardante la disciplina dell'esercizio e della raccolta delle scommesse ippiche dispone, com'è noto, che le concessioni già attribuite dall'UNIRE per lo svolgimento di tali attività sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, qualora non sia stato possibile espletare entro tale data le gare pubbliche previste dall'art. 2 del citato regolamento, al 31 dicembre 1999.

Detta disposizione riguarda, evidentemente, tutte le concessioni attualmente in atto e quindi, anche quelle rilasciate alle agenzie per l'esercizio delle scommesse "sul campo", ovvero all'interno degli ippodromi e ciò sia nel caso in cui l'esercizio dell'attività sul campo sia previsto nell'atto di delega rilasciato dall'UNIRE, sia che esso costituisca l'oggetto di un'apposita concessione a sé stante rispetto all'atto di delega.

Orbene, tenuto conto che le gare previste dalla citata norma non sono ancora state espletate, non vi è dubbio che, per quanto concerne il rapporto tra le agenzie e i Ministeri competenti, subentrati all'UNIRE in virtù della normativa anzidetta, la concessione a suo tempo rilasciata ad ogni agenzia è tuttora in atto e conserva, quindi, appieno la propria validità.

Pertanto, nei casi in cui nell'atto di delega o in un successivo atto di concessione rilasciato a suo tempo dall'UNIRE sia espressamente prevista la raccolta di scommesse all'interno di un ippodromo, questa potrà essere tuttora svolta a pieno titolo dall'agenzia titolare della concessione stessa.

In relazione, poi, ai rapporti intercorrenti tra l'agenzia e il gestore dell'ippodromo deve osservarsi che l'art. 8 del "disciplinare per la delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore e per la prestazione dei servizi di base" allegato alla delibera di concessione espressamente prevede per il gestore dell'ippodromo l'obbligo di mettere a disposizione del titolare della delega UNIRE, ovvero dell'agenzia ippica, "locali idonei all'espletamento della delega stessa, nonché le relative possibilità di allacciamento di impianti", obbligo che, essendo parte integrante di una convenzione prorogata ope legis, deve considerarsi anch'esso prorogato e, pertanto, pienamente efficace nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Inoltre, viene precisato, nell'ultimo periodo dell'anzidetto articolo 8 del disciplinare, che "qualunque controversia tra la Società e il titolare della delega UNIRE all'accettazione delle scommesse nell'Agenzia Ippica campo, non potrà in nessuna circostanza sospendere e impedire l'attività delegata dell'agenzia stessa".

Ne deriva che le eventuali controversie di natura privatistica nell'uso dei locali non possono esplicare alcuna influenza inibitoria sulla concreta operatività della concessione. Diversamente argomentando si rimetterebbe alla discrezionalità dei titolari degli ippodromi l'efficacia dell'atto pubblico della concessione.

Da ultimo può essere utile considerare che la presenza "sul campo" di un'agenzia ippica consente attualmente a coloro che assistono a corse di cavalli presso un ippodromo di scommettere su corse in svolgimento presso altri ippodromi, ciò che non potrebbero fare presso lo sportello dell'ippodromo, preposto, com'è noto, unicamente all'accettazione delle scommesse sulle corse di quell'ippodromo.

La chiusura dell'agenzia "sul campo", pertanto, implicherebbe l'impossibilità, per gli spettatori di quell'ippodromo di effettuare le scommesse anzidette con conseguente diminuzione degli introiti erariali a quelle collegate.

Il Dirigente generale