§ 98.1.40352 - Circolare 2 febbraio 1999, n. 2 .
Raccolto 1999 - P.A.C. Seminativi - modalità di compilazione e presentazione delle domande di sostituzione (art. 9 reg. (CEE) n. 1765 del 1992).


Settore:Normativa nazionale
Data:02/02/1999
Numero:2

§ 98.1.40352 - Circolare 2 febbraio 1999, n. 2 .

Raccolto 1999 - P.A.C. Seminativi - modalità di compilazione e presentazione delle domande di sostituzione (art. 9 reg. (CEE) n. 1765 del 1992).

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31. Emanata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

 

Indice

I. Premessa

II. Controlli amministrativi

III. Anomalie formali

III.I Termine di presentazione

III.II Firma

IV. Anomalie anagrafiche

IV.I Richiedente

IV.II Rappresentante legale

V. Anomalie particellari

V.I Codice giustificazione

V.II Ubicazione

V.III Ammissibilità della sostituzione

V.IV Superi

VI. Anomalie di superficie

VII. Allegati

 

 

I. Premessa.

Con la circolare ministeriale n. D/1289/95 e circolare ministeriale D/830/98 sono state fissate le condizioni di ammissibilità al regime dei "seminativi" dei terreni in precedenza non eleggibili.

Il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione al reddito per superfici originariamente non ammissibili deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello pubblicato nella Circolare MiPA n. D/830/98.

Con la presente circolare l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per una corretta compilazione della domanda onde evitare che nel corso dell'istruttoria possano esservi impedimenti all'accoglimento della domanda o che venga inficiato il successivo pagamento dell'aiuto per la compensazione al reddito.

 

 

II. Controlli amministrativi.

L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione) tutte le domande pervenute.

In particolare, occorre accertare che la domanda di sostituzione:

sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata con la documentazione richiesta;

sia stata firmata dal titolare della domanda;

sia stata depositata all'A.I.M.A. entro il termine fissato;

sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie che si richiede di ammettere e quella che si intende sostituire.

 

 

III. Anomalie formali.

III.I Termine di presentazione

La data di deposito delle domande all'A.I.M.A., riferite alle domande P.A.C. per il raccolto 1999, è il 19 febbraio 1999.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. D/830 del 10 dicembre 1998 che impegna l'Azienda a notificare l'esito negativo ai produttori entro 60 giorni, si precisa che il termine di deposito di tutte le domande deve intendersi unificato alla data del 19 febbraio 1999, ivi comprese quelle presentate in precedenza e non rettificate alla luce delle ulteriori disposizioni recate dalla Circolare MiPA, nonché da quelle contenute nella presente circolare.

III.II Firma

La sottoscrizione della domanda è requisito indispensabile per l'approvazione del piano di sostituzione.

La mancata apposizione della firma comporta il rigetto della domanda.

La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 127 non deve essere autenticata se apposta in presenza di un funzionario A.I.M.A. o se presentata allegando una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

 

 

IV. Anomalie anagrafiche.

È necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda.

I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.

IV.I Richiedente

Indicare obbligatoriamente la Partita Iva, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione, indicare il codice fiscale. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Vengono verificate la presenza e la correttezza della partita Iva e/o del codice fiscale del dichiarante.

Se entrambe non sono indicate oppure risultano errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

IV.II Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.

 

 

V. Anomalie particellari.

I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate, in modo da consentire la verifica della correttezza della sostituzione richiesta.

Il presupposto per la presentazione di una domanda di sostituzione è l'indicazione di porzioni di terreno identificabili.

V.I Codice giustificazione

L'indicazione della "ragione pertinente ed obiettiva" per cui si richiede la sostituzione è fondamentale per l'accettabilità della domanda.

V.II Ubicazione

Ai fini della verifica dell'ammissibilità alla sostituzione riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa.

Viene controllata la congruenza tra i valori del codice Istat del comune e la denominazione dichiarata.

L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune, rendono impossibile l'identificazione della particella per la quale viene richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sarà ritenuta ammissibile.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; in caso di mancata o errata indicazione della sezione censuaria, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale impedisce l'identificazione della stessa; tale mancata identificazione non consente di ritenerla ammissibile.

Nel caso in cui la particella è stata interessata da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda per la compensazione al reddito nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda di ammissione, occorre indicarne la motivazione nella colonna "casi particolari" e allegare la relativa documentazione giustificativa.

Qualora vengano riscontrate anomalie riferite all'ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini dei calcolo della superficie ammissibile. Tali anomalie possono essere sanate con la presentazione di una visura o certificato catastale rilasciato in data non anteriore al 1° gennaio 1998.

V.III Ammissibilità della sostituzione

Le particelle elencate nel piano dì sostituzione vengono sottoposte a controlli per verificare la presenza dei requisiti di cui all'art. 9 del reg. n. 1765/92: "Le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli".

Le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione, di seguito riportate, sono indicate nell'allegato I del reg. (CE) n. 658/96:

1. Pascoli permanenti

Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali

2. Colture permanenti

Colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali.

3. Colture pluriennali

Codice NC

0709 10 00 Carciofi

0709 20 00 Asparagi

ex 0709 90 90 Rabarbaro

0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more - lamponi

0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere "Vaccinium"

4. Programma di ristrutturazione

Passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.

Si rende pertanto necessario verificare che, nel corso delle campagne pregresse, le superfici per le quali si richiede la sostituzione siano state dichiarate a seminativi, anche se non rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito.

Si verifica inoltre la compatibilità della superficie interessata alla sostituzione con la superficie massima coltivata a seminativi, dichiarata (o accertata) nelle domande di compensazione al reddito nelle quali la particella risulti presente. In caso di incongruenza tra le superfici riscontrate, la particella non sarà ritenuta ammissibile.

Le anomalie relative al riscontro dell'indirizzo colturale della particella o di parte di essa potranno essere sanate dietro presentazione di documentazione comprovante la destinazione della superficie al 31 dicembre 1991:

autocertificazione del produttore, che attesti la destinazione colturale delle superfici in oggetto fino al 31 dicembre 1991;

modello 26 (variazione catastale), oppure fatture e/o documentazione probante attestante che l'impianto sia stato realizzato, successivamente al 31 dicembre 1991, su terreno destinato a seminativo alla predetta data.

Successivamente, si procederà ad effettuare controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1765/92 e che le superfici per le quali è stata consentita la sostituzione non formino oggetto di richiesta di compensazione al reddito, anche se coltivate a cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile.

In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle facenti parte del piano di sostituzione saranno bloccate e penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito.

V.IV Superi

La superficie interessata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di sostituzione.

Una particella (identificata da: codice istat comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici interessate alla sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale.

Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra:

la somma delle superfici di cui si richiede l'ammissione e la relativa superficie catastale;

la somma delle superfici di cui si richiede la sostituzione e la relativa superficie catastale.

Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale rende inammissibile la particella.

 

 

VI. Anomalie di superficie.

Il totale della superficie a seminativi interessata alla sostituzione deve essere pari o maggiore della superficie di cui si richiede l'ammissione al regime dei seminativi.

Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilità del piano di sostituzione.

 

 

VII. Allegati.

Le domande devono essere corredate da alcuni allegati.

È obbligatorio allegare:

- la fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

- un'attestazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, rilasciato dagli Uffici regionali competenti per territorio e per materia o, nei casi previsti dalla Circolare MiPA n. D/830/98, una relazione giurata rilasciata da un tecnico iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio Professionale.

I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti o da riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto del piano di sostituzione devono obbligatoriamente allegare documentazione giustificativa.

È necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di una OO.PP.

È necessario che i produttori che intendano avvalersi dell'assistenza di una OO.PP. per la presentazione della domanda, per la consultazione e per l'effettuazione delle operazioni volte alla correzione o integrazione dei dati finalizzati ad ottenere l'accoglimento del piano di sostituzione, conferiscano mandato di rappresentanza ad uno degli organismi abilitati ed alleghino una fotocopia di detta delega ove non presente nella domanda PAC seminativi '98; l'originale dovrà essere conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.

Nel caso in cui la sostituzione interessi terreni condotti in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà, il richiedente è tenuto ad acquisire preventivamente per iscritto l'assenso del proprietario, che dovrà essere allegato alla domanda. Tale assenso deve contenere chiaramente l'indicazione che il concedente è perfettamente a conoscenza del fatto che, in caso di retrocessione della particella che per tale motivo ritorna nella sua disponibilità, detta particella rimane assoggettata al vincolo e che pertanto non potrà ottenere nessun aiuto di compensazione al reddito.

Il Direttore generale reggente