§ 98.1.39811 - Circolare 20 agosto 1998, n. 189 .
Compilazione modd. O1/M anno 1997. Rilascio delle dichiarazioni sostitutive (modelli o1/m-sost).Certificazione dei redditi di lavoro [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/08/1998
Numero:189

§ 98.1.39811 - Circolare 20 agosto 1998, n. 189 .

Compilazione modd. O1/M anno 1997. Rilascio delle dichiarazioni sostitutive (modelli o1/m-sost).Certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione centrale entrate contributive 

Direzione centrale delle prestazioni 

Direzione centrale organizzazione, pianificazione e  

controllo di gestione 

 

 

Roma, 20 agosto 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari 

 

Medico legali 

 

e, per conoscenza 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Compilazione dei modelli O1/M anno 1997 e dei modelli O1/M-sost.

- Rilascio delle dichiarazioni sostitutive (mod. O1/M-sost) con sistemi automatizzati; - certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (cud).

 

 

1. Compilazione dei modelli o1/m anno 1997 e dei modelli o1/m sost. eliminazione della comunicazione dei dati utili per la valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia eccedenti il limite dei dodici mesi.

L'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 188 s.g. del 13 agosto 1998 apporta modificazioni al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

Tra l'altro vengono abrogati sin dall'origine i commi 5 e 6 dell'articolo 1 del predetto decreto n. 564, che prevedevano, per i lavoratori dipendenti, la valutazione ai fini pensionistici al 50 per cento dei periodi di assenza per malattia, retribuiti in misura intera o ridotta, oltre il limite dei dodici mesi e il conseguente obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'istituto previdenziale di iscrizione del lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale.

Pertanto viene meno l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'INPS i dati in argomento mediante le denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o mediante i modelli o1/m-sost, anche per gli anni pregressi.

Qualora i datori di lavoro avessero già provveduto alla consegna all'istituto dei modelli o1/m relativi all'anno 1997 o avessero compilato e consegnato modelli o1/m-sost con l'indicazione dei dati di cui trattasi, non dovranno effettuare ulteriori adempimenti.

Dei predetti dati, infatti, non verrà tenuto conto in alcuno degli adempimenti dell'istituto.

Devono pertanto intendersi inoperanti le istruzioni fornite in materia con le seguenti circolari:

- n. 220 del 14 novembre 1996 (punti 2.1.2 e 2.1.3);

- n. 261 del 22 dicembre 1997;

- n. 274 del 30 dicembre 1997 (punto 2);

- n. 80 del 9 aprile 1998 (punto 5, primi cinque capoversi).

Si confermano i termini di presentazione delle denunce di mod.o1/m comunicati nella circolare n. 119 del 1998:

- Del 30 settembre 1998, sia per le aziende che utilizzano modelli cartacei, sia per quelle che si avvalgono di supporti magnetici;

- Del 31 dicembre 1998 per le amministrazioni dello stato.

 

 

2. Redazione dei modelli O1/M-sost con sistemi automatizzati.

Le aziende che devono consegnare ai lavoratori dipendenti i modelli o1/m-sost possono utilizzare, in luogo dei moduli predisposti allo scopo dall'INPS, una certificazione contenente tutti i dati richiesti nel modello o1/m-sost esposti nello stesso ordine.

La certificazione dovrà altresì contenere le dichiarazioni di responsabilità previste dal predetto modello o1/m-sost e potrà essere sottoscritta con sistemi automatizzati, analogamente a quanto previsto per le certificazioni "cud".

 

 

3. Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (cud).

Nello spirito del dettato della legge n. 662 del 1996, la nuova certificazione, che ha riunito in un solo documento più certificazioni, è stata concepita al fine di perseguire la razionalizzazione e semplificazione dei dati, che, per quanto riguarda quelli previdenziali, ha trovato una soluzione di estrema sintesi, al fine di facilitarne al massimo la lettura da parte degli assicurati.

Poiché da parte di alcune sedi dell'istituto sono state prospettate perplessità circa la possibilità di utilizzare la certificazione in argomento a fini diversi da quelli per i quali è stata prevista, si precisa che la stessa può essere utilizzata, alla stregua di altre documentazioni, anche per la verifica di eventuali inadempienze del datore di lavoro verso l'istituto.

Il Direttore generale

Trizzino