§ 98.1.39529 - Circolare 16 giugno 1998, n. 128 .
Articolo 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del casellario dei pensionati delle ritenute Irpef nei confronti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/06/1998
Numero:128


Sommario
Articolo 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del casellario dei pensionati delle ritenute Irpef nei confronti dei titolari di più pensioni. 
Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 


§ 98.1.39529 - Circolare 16 giugno 1998, n. 128 .

Articolo 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del casellario dei pensionati delle ritenute Irpef nei confronti dei titolari di più pensioni.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale per le pensioni e Direzione centrale per la tecnologia informatica.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al presidente 

 

Ai consiglieri di amministrazione 

 

Al presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

Ai presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che disciplina gli adempimenti per l'assoggettamento ad Irpef dei titolari di più trattamenti pensionistici.

Con circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 sono state fornite le istruzioni in merito alle modalità di applicazione del citato articolo 8.

Con circolare n. 20 del 30 gennaio 1998 diramata in pari data con messaggio n. 6064 sono state fornite le istruzioni in merito alla modalità di gestione e di variazione delle pensioni per le quali la ritenuta Irpef è effettuata in applicazione dell'articolo 8.

Con la presente circolare vengono fornite le indicazioni relative alla determinazione ed alla comunicazione delle ritenute Irpef nei confronti degli altri enti erogatori di pensioni, diversi dall'I.N. P.S.

 

 

1. Comunicazioni pervenute dagli enti

Come previsto dall'articolo 8 del citato decreto, gli enti erogatori di pensioni hanno provveduto entro il 28 febbraio ad inviare al casellario centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati fiscali dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell'anno 1998.

L'I.N. P.S. ha provveduto ad aggiornare il casellario centrale dei pensionati utilizzando i dati fiscali inviati dagli enti.

 

 

2. Ricalcolo delle ritenute Irpef

Per tutti i soggetti titolari di almeno una pensione erogata da ente diverso dall'I.N. P.S. sulla base dei dati forniti dagli enti le procedure di gestione dell'articolo 8 hanno provveduto al ricalcolo degli imponibili e delle ritenute Irpef complessive dovute dai soggetti titolari di più pensioni di cui almeno una erogata da enti diversi dall'I.N. P.S., utilizzando i dati delle pensioni assoggettabili ad Irpef memorizzati nel casellario centrale dei pensionati.

In tale contesto sono stati determinati gli imponibili e le ritenute Irpef anche per i soggetti titolari di più pensioni a carico di enti diversi dall'I.N. P.S.

2.1 - Modalità di calcolo delle ritenute Irpef

Per la determinazione delle ritenute Irpef sono stati individuati, d'intesa con il Ministero delle finanze, i criteri riepilogati di seguito.

2.1.1 - Detrazioni d'imposta

Il casellario ha determinato le detrazioni spettanti a ciascun soggetto sulla base degli elementi ("codici per il diritto alle detrazioni e imponibili") forniti da ognuno degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

L'importo delle detrazioni, determinate considerando la situazione complessiva del soggetto, è stato attribuito sul trattamento individuato come "principale", sulla base dei criteri comunicati con la circolare n. 260 del 22 dicembre 1997.

Le detrazioni riconosciute al pensionato tengono conto dell'imponibile di tutti i trattamenti pensionistici dallo stesso percepiti, indipendentemente dall'ente erogante.

Sulle pensioni individuate come "non principali" non è stata riconosciuta alcuna detrazione d'imposta.

2.1.2 - Determinazione dell'imposta

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione del trattamento erogato tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario, il casellario ha provveduto a:

- determinare l'ammontare complessivo annuo dei trattamenti pensionistici erogati al pensionato;

- calcolare l'imposta lorda corrispondente;

- applicare le detrazioni spettanti;

- determinare l'imposta netta dovuta;

- determinare l'aliquota del soggetto da utilizzare per la tassazione dei trattamenti non principali;

- determinare l'aliquota media da applicare agli emolumenti soggetti a tassazione separata;

- determinare l'assoggettabilità all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- predisporre, per ogni sostituto d'imposta, la comunicazione necessaria all'applicazione dell'articolo 8, indicando il trattamento principale ed i trattamenti non principali, per consentire la tassazione con i diversi criteri previsti.

 

 

3. Comunicazione agli enti

Il casellario centrale dei pensionati ha inviato ad ogni ente erogatore di trattamenti pensionistici la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli enti devono utilizzare per l'applicazione della tassazione e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio della tassazione determinata dal casellario considerando il cumulo dei trattamenti.

 

 

4. Ricostituzione automatica delle pensioni erogate dall'I.N. P.S.

Com'è noto, all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1998 le ritenute Irpef sulle pensioni erogate dall'I.N. P.S. a soggetti titolari anche di pensioni erogate da altri enti sono state calcolate tenendo conto anche degli imponibili delle altre pensioni memorizzati nel casellario.

A seguito della comunicazione dei dati degli imponibili Irpef 1998 da parte degli altri enti e del ricalcolo di cui al punto 2, sono stati determinati i conguagli a debito o a credito dei pensionati relativi al periodo gennaio/giugno 1998 per le pensioni già in pagamento nei mesi dispari e al periodo gennaio/luglio 1998 per le pensioni già in pagamento nei mesi pari e sono state ricalcolate le rate di pensione da porre in pagamento da luglio o da agosto tenendo conto delle nuove ritenute Irpef determinate dal casellario.

Sono state ricalcolate anche le pensioni abbinate in occasione del rinnovo per l'anno 1998, per le quali sono pervenute nuove informazioni da parte delle sedi o da parte degli enti, che hanno provocato il disabbinamento (ad esempio, dati anagrafici variati con la procedura Ancf, comunicazione di titolarità di pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, cessazione di titolarità di pensione di altro ente, ecc.).

Dalle operazioni di ricalcolo sono derivati, per i trattamenti erogati dall'I.N. P.S., conguagli Irpef a credito o a debito dei pensionati, per la quasi totalità dei soggetti, di importo molto esiguo, avendo l'I.N. P.S. di norma applicato la tassazione con i criteri previsti dall'articolo 8.

Sono stati infatti determinati conguagli Irpef a credito dei pensionati di importo inferiore a lire 50.000 per l'intero anno 1998 per il 96% dei soggetti interessati e conguagli Irpef a debito dei pensionati di importo inferiore a lire 50.000 per l'intero anno 1998 per l'81% dei soggetti.

Il data base delle pensioni è stato aggiornato con gli importi delle ritenute Irpef rideterminate.

I conguagli a debito e a credito sono stati registrati nel nuovo archivio conguagli.

4.1 - Pensioni non ricalcolate

Dal ricalcolo automatico sono state escluse alcune particolari situazioni che sono in corso di segnalazione alle sedi.

Si tratta di titolari di più pensioni di cui una pensione I.N. P.S. per la quale si verifica una delle seguenti condizioni:

1. pensione ai superstiti intestata a più contitolari già ricostituita nel corso dell'anno 1998;

2. pensione per la quale è stato acquisito il flag per la detassazione per il periodo gennaio/marzo 1998 o per l'intero anno 1998 intestata a residente nelle zone delle Regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

3. pensione ricostituita dopo l'aggiornamento del casellario centrale dei pensionati con i dati relativi all'anno 1998 comunicati dagli enti erogatori degli altri trattamenti pensionistici.

Le pensioni di cui al punto 1 vengono segnalate con appositi elenchi e le sedi devono provvedere ad acquisire una ricostituzione d'ufficio, inserendo una domanda nell'archivio EAD75, con codice "tipo domanda" uguale a "8" e codice al campo 36 uguale a "AR8".

Per ottenere il ricalcolo delle ritenute in applicazione dell'articolo 8 è sufficiente riportare nel campo 29 "variaz. decorr. Pensione" del pannello pb1 la decorrenza della pensione.

Per le pensioni di cui al punto 2, le procedure di ricostituzione sono in corso di modifica per consentire la detassazione per l'intero anno 1998 e le sedi, al momento del rilascio della procedura aggiornata, dovranno provvedere alla ricostituzione della pensione, come anticipato con circolare n. 84 del 22 aprile 1998 diramata in pari data con messaggio n. 17126.

Nessun adempimento è richiesto per le pensioni di cui al punto 3 in quanto la ricostituzione, essendo già presenti sugli archivi i dati aggiornati, ha già operato l'eventuale rideterminazione dell'Irpef.

4.2 - Gestione dei conguagli a credito dei pensionati

I conguagli a credito dei pensionati derivanti dal ricalcolo e registrati nell'archivio conguagli, se di importo inferiore a lire 150.000, vengono corrisposti unitamente alla rata di pensione di luglio per le pensioni già in pagamento nei mesi dispari, alla rata di agosto per le pensioni già in pagamento nei mesi pari.

I conguagli a credito di importo superiore a lire 150.000 verranno corrisposti previa validazione delle sedi, che devono provvedere anche a recuperare eventuali rimborsi Irpef già corrisposti (ad esempio per il messaggio n. 6268 del 3 febbraio 1998 - allegato 2).

Con comunicazione a parte verranno inviate le istruzioni operative per la validazione dei conguagli con la nuova procedura gestione conguagli in fase di test.

Al momento del pagamento i rimborsi Irpef derivanti dal ricalcolo per articolo 8 vengono registrati sulla rata con la quale sono corrisposti nel campo GP8MD50 con codice uguale a 128, vengono sommati all'importo in pagamento (GP8MD02) e sottratti alle ritenute Irpef già memorizzate sulla rata (GP8MD04).

4.3 - Gestione dei conguagli a debito del pensionato

I conguagli a debito del pensionato, derivanti dal ricalcolo e registrati nell'archivio conguagli, se di importo compreso entro il 20% della rata mensile verranno recuperati in unica soluzione sulla rata di pensione corrisposta a luglio per le pensioni già in pagamento nei mesi dispari o ad agosto per le pensioni già in pagamento nei mesi pari.

I conguagli di importo superiore al 20% della rata mensile verranno recuperati ratealmente, sulla base di conforme parere del ministero delle finanze, suddivisi in un numero di rate pari al numero dei mesi intercorrenti tra l'inizio del recupero e dicembre 1998.

Il recupero non verrà effettuato sulla tredicesima.

Nessun adempimento è richiesto alle sedi.

Al momento del recupero, in unica soluzione o rateale, i debiti Irpef derivanti dal ricalcolo per articolo 8 vengono registrati sulla rata dalla quale sono recuperati, nel campo GP8MD50 con codice uguale a 129, vengono sottratti dall'importo in pagamento (GP8MD02) e sommati alle ritenute Irpef già memorizzate sulla rata (GP8MD04).

 

 

5. Localizzazione delle pensioni ad ufficio pagatore Elb

In occasione del ricalcolo delle pensioni per la determinazione delle ritenute Irpef in applicazione dell'articolo 8, le procedure hanno provveduto a localizzare il pagamento delle pensioni I.N. P.S. all'ufficio pagatore Elb nei casi in cui almeno una delle pensioni intestate al soggetto ed abbinate risultava eliminata per morte (GP1AM01 uguale a 1).

Del pari sono state localizzate all'ufficio pagatore Elb le pensioni ai superstiti, intestate a coniugi, nei casi in cui altra pensione ai superstiti, intestata allo stesso coniuge, risultava eliminata per nuove nozze (GP1AM uguale a 4).

Le sedi, dopo aver effettuato l'aggiornamento dell'archivio locale DS78 con i dati relativi al ricalcolo per articolo 8, sulla base delle istruzioni riportate al successivo punto 9, devono provvedere a stampare la lista di tali pensioni.

A tal fine deve essere utilizzata l'opzione 8.10 del programma 4444 - liste parametriche da archivio locale, selezionando l'ordinamento per ufficio pagatore (ordinamento 2). Per tali pensioni le sedi devono provvedere con la massima sollecitudine alla verifica delle situazioni e alla loro definitiva sistemazione.

 

 

6. Comunicazione ai pensionati I.N. P.S.

Ai pensionati per i quali il conguaglio, positivo o negativo, è risultato di importo complessivo superiore a lire 30.000 è in corso di spedizione con il sistema postel la comunicazione mod. Irpef8 (allegato 3), che riporta le informazioni relative all'operazione.

Al momento della corresponsione della rata comprensiva dei conguagli anche l'ente pagatore predisporrà la comunicazione al pensionato contenente i dettagli relativi alle componenti del pagamento.

 

 

7. Soggetti titolari di sole pensioni erogate dall'I.N. P.S.

Nessun ricalcolo è stato effettuato per i soggetti titolari di sole pensioni I.N. P.S. in quanto la tassazione è stata correttamente determinata in occasione del rinnovo degli ordinativi per l'anno 1998.

Le modalità per la sistemazione di eventuali situazioni anomale relative a titolari di sole pensioni I.N. P.S. o di pensioni I.N. P.S. e pensioni di altri enti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 sono state fornite con la citata circolare n. 20 del 30 gennaio 1998.

Le sedi devono provvedere alla ricostituzione d'ufficio per le eventuali sistemazioni da operare, derivanti da rettifiche anagrafiche, ecc.

 

 

8. Aggiornamento del data base delle pensioni

La procedura centrale aggiorna i seguenti campi del data base pensioni.

GP1AE01 data di movimentazione;

GP1AE02 codice di movimentazione:

Viene inserito il valore "a", al momento del ricalcolo della situazione del soggetto per la determinazione della tassazione complessiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

Viene inserito il valore "q", al momento del ricostituzione automatica della pensione per la determinazione della ritenute Irpef, calcolate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

GP3 i dati fiscali relativi al preventivo 1998 vengono aggiornati sia sulle pensioni erogate dall'I.N. P.S. che sulle pensioni erogate dagli enti diversi dall'I.N. P.S. L'importo delle detrazioni spettanti, calcolate considerando l'importo complessivo di tutti i trattamenti spettanti al soggetto, viene riportato nel campo GP3CE33 del trattamento principale.

Il campo GP3CE39 viene aggiornato con c nei casi in cui l'imponibile è stato comunicato dall'ente; k nei casi in cui l'imponibile è stato attualizzato.

 

 

9. Aggiornamento dell'archivio locale delle pensioni DS78

Le sedi devono provvedere all'aggiornamento dell'archivio locale, utilizzando la procedura rilasciata con messaggio n. 18536 del 5 maggio 1998 (allegato 4).

L'archivio locale DS78 viene aggiornato con gli importi delle ritenute Irpef rideterminate e con le movimentazioni relative al ricalcolo per la determinazione della tassazione complessiva ai sensi dell'articolo 8 e della ricostituzione automatica della pensione per la determinazione della ritenute Irpef.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

Agli enti erogatori di trattamenti pensionistici 

 

Loro sedi 

     Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

Con effetto dal 1° gennaio 1998, è entrato in vigore l'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, concernente "armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro" in base al quale:

- gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno;

- il casellario centrale dei pensionati, entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli enti, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli enti le informazioni necessarie per effettuare una tassazione che tenga conto dell'importo complessivo dei trattamenti;

- gli enti devono provvedere ad assoggettare a tassazione i trattamenti pensionistici che corrispondono, tenendo conto degli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario;

- ciascun ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la certificazione unica, fiscale e contributiva, relativa ai trattamenti corrisposti, annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 314 del 1997;

- sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli, con iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non si applicano sanzioni e sono dovuti i soli interessi;

- i pensionati che beneficiano esclusivamente di più trattamenti pensionistici, assoggettati all'Irpef in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni applicative relative alla nuova disciplina sono state impartite al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.

Con lettera prot. n. 12-f/varie/6587 del 21 gennaio 1998 l'I.N. P.S., presso cui è istituto il casellario centrale dei pensionati, ha comunicato agli enti le modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti pensionistici che vengono erogati nell'anno.

Si illustrano i criteri, individuati d'intesa con il Ministero delle finanze, utilizzati dal casellario per l'individuazione dei trattamenti pensionistici interessati all'applicazione dell'articolo 8 e per la determinazione delle aliquote d'imposta e si forniscono le istruzioni operative per l'assoggettamento a tassazione delle pensioni tenendo conto delle informazioni elaborate dal casellario centrale dei pensionati e comunicate agli enti.

1 - Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto

Il casellario centrale ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto dall'I.N. P.S. e dagli altri enti, ivi compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare, comunicati al casellario centrale.

Sono state escluse in quanto non assoggettabili ad Irpef:

- le pensioni sociali e gli assegni sociali erogati dall'I.N. P.S.;

- le rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente;

- le rendite erogate dall'Ipsema per invalidità permanente;

- le pensioni di guerra;

- le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;

- i trattamenti assistenziali.

L'abbinamento è stato operato sulla base del codice fiscale.

I trattamenti pensionistici non abbinati (ad esempio per discordanza del codice fiscale comunicato) devono essere tassati singolarmente da ciascun ente erogatore.

2 - Detrazioni d'imposta

Il casellario ha determinato le detrazioni spettanti a ciascun soggetto sulla base degli elementi forniti da ognuno degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici di cui lo stesso è titolare.

L'importo corrispondente è stato riconosciuto sul trattamento individuato come "principale", sulla base dei criteri comunicati nella circolare I.N. P.S. n. 260 del 22 dicembre 1997

Allegata alla citata lettera del 21 gennaio 1998.

Sulle pensioni individuate come "non principali" non viene riconosciuta alcuna detrazione d'imposta, salvo quanto risulta al punto 3.2, lettera c).

3 - Determinazione dell'imposta

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione del trattamento erogato tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario, il casellario provvede a:

- determinare l'ammontare complessivo annuo dei trattamenti pensionistici erogati al pensionato;

- calcolare l'imposta lorda corrispondente;

- applicare le detrazioni spettanti;

- determinare l'imposta netta dovuta;

- determinare l'aliquota media da applicare agli emolumenti soggetti a tassazione separata;

- determinare l'assoggettabilità all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- predisporre, per ogni sostituto d'imposta, la comunicazione necessaria all'applicazione dell'articolo 8.

3.1 - Trattamento principale

Il trattamento individuato dal casellario come "principale" deve essere assoggettato ad imposta utilizzando le aliquote degli scaglioni di reddito in base all'ammontare del trattamento (o dei trattamenti) erogato, con l'attribuzione dell'importo delle detrazioni d'imposta comunicato dal casellario.

Qualora l'importo delle detrazioni comunicato risulti superiore all'imposta lorda, e quindi non si operino ritenute Irpef, la certificazione fiscale dovrà riportare l'importo "complessivo" delle detrazioni comunicato dal casellario.

Il trattamento individuato come "principale" rimane tale per l'intero anno fiscale. ciò anche nel caso in cui la situazione del soggetto subisca variazioni: ad esempio per la liquidazione di un nuovo trattamento pensionistico, ovvero per l'aumento o la diminuzione dell'importo dei singoli trattamenti.

La certificazione deve recare la specifica annotazione relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 314 del 1997 (vedi circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze)

3.2 - Trattamenti non principali

Per la determinazione dell'imposta sui trattamenti "non principali" il casellario provvede a:

a) detrarre dall'imposta complessiva netta l'imposta relativa al trattamento "principale", determinata con i criteri di cui al precedente punto 3.1;

b) calcolare l'imposta residua;

c) determinare l'aliquota del percipiente, pari al quoziente fra l'imposta residua e l'ammontare degli emolumenti "non principali".

L'aliquota del percipiente tiene perciò conto anche della quota di detrazioni d'imposta eventualmente non utilizzata sul trattamento principale, in quanto eccedente la relativa imposta lorda.

L'aliquota del "percipiente" deve essere utilizzata per tutti i trattamenti "non principali".

Sulla relativa certificazione fiscale non dovrà essere indicato alcun importo di detrazioni d'imposta. la certificazione deve recare la specifica annotazione relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 314 del 1997 (vedi circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze)

4 - Conguagli d'imposta

Gli enti che erogano trattamenti pensionistici, "principali" o "non principali", devono assoggettare ad imposta i trattamenti erogati secondo le indicazioni fornite dal casellario con effetto dal primo pagamento utile successivo.

Inoltre, sulla base dei dati comunicati dal casellario, gli enti provvederanno ad operare i conguagli, a debito e/o credito dei pensionati per i pagamenti già effettuati.

4.1 - Conguagli a credito

I conguagli a credito del pensionato, riferiti ai pagamenti già effettuati, devono essere corrisposti con il primo pagamento utile.

4.2 - Conguagli a debito

Eventuali conguagli a debito del pensionato, riferiti ai pagamenti già effettuati, devono essere recuperati entro il termine ordinariamente previsto per il conguaglio di fine anno.

A tale riguardo, è opportuno precisare che, al fine di evitare che al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di assorbire l'intero trattamento pensionistico relativo al mese in cui reagiscono gli effetti finanziari del conguaglio stesso, è preferibile recuperare gradualmente le maggiori imposte dovute sui trattamenti erogati da gennaio alla data di comunicazione dell'aliquota corrispondente al cumulo dei trattamenti pensionistici.

A tal fine ciascun ente erogatore dei trattamenti pensionistici suddividerà la maggior imposta dovuta sui trattamenti già erogati in un numero di rate coerente con l'ammontare da prelevare e tali da consentire il recupero graduale entro il predetto termine del conguaglio di fine anno senza aggredire soltanto l'ultimo pagamento utile.

5 - Comunicazioni agli interessati

Ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici a carico di enti diversi, per i quali trova applicazione l'articolo 8, devono essere comunicate, a cura di ciascun ente che eroga i trattamenti, le seguenti informazioni:

- i trattamenti considerati ai fini della tassazione con l'indicazione dell'ente erogatore;

- l'importo delle ritenute Irpef che sono operate sui pagamenti dell'anno;

- l'importo del conguaglio per i pagamenti già effettuati;

- le modalità di effettuazione dei conguagli.

Nella comunicazione deve essere inoltre data informazione al pensionato che, nel caso in cui non possegga altri redditi oltre a quelli derivanti dai trattamenti pensionistici assoggettati all'Irpef in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, è esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegati 2, 3 e 4