§ 98.1.39379 - Circolare 14 maggio 1998, n. 104 .
Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa (art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 2 settembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/05/1998
Numero:104

§ 98.1.39379 - Circolare 14 maggio 1998, n. 104 .

Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa (art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e Primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

La Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 70, Serie generale, ha pubblicato il testo del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 con il quale sono state emanate disposizioni correttive di decreti legislativi, fra i quali il decreto legislativo n. 314 del 1997, per la parte in cui disciplina il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa.

L'art. 4 del citato D.Lgs. n. 56 del 1998 recita: «All'art. 48, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997, dopo le parole "e le indennità sostitutive", sono aggiunte le seguenti: "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo od a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione"».

Il successivo art. 7 del D.Lgs. n. 56 del 1997 prevede la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 1998.

La modifica introdotta comporta che, dal 1° gennaio 1998, le indennità sostitutive della mensa, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, non concorrono a formare l'imponibile previdenziale esclusivamente nel caso in cui siano corrisposte:

- agli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

- agli addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Conseguentemente le predette indennità erogate al di fuori dei casi suindicati concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.

 

 

Modalità per la regolarizzazione contributiva relativa ai periodi pregressi

I datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, n. 5).

A tal fine si atterranno alle seguenti modalità:

1) calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1° gennaio 1998 sulla base della modifica normativa illustrata con la presente circolare e quelle assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;

2) porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione le differenze come sopra determinate;

3) calcoleranno i contributi sui totali ottenuti.

Sulle differenze contributive dovute determineranno gli interessi legali, nella misura del 5%, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di aprile 1998 [1] fino alla data del versamento.

L'importo degli interessi così calcolati sarà riportato in un rigo in bianco dei quadri «B-C» del mod. DM10/2 preceduto dal previsto codice «Q900».

__________

[1] Periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo la pubblicazione del D.Lgs. n. 56 del 1998 sulla Gazz. Uff. Per i soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di riscossione unificata la scadenza contributiva è il giorno 15 maggio 1998, per i soggetti esclusi è il giorno 20 maggio 1998.

Il Direttore generale

Trizzino