§ 98.1.38833 - Circolare 17 gennaio 1998, n. 11 .
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 1998.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/01/1998
Numero:11

§ 98.1.38833 - Circolare 17 gennaio 1998, n. 11 .

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 1998.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

Primari medico legali 

e, p. c.,  

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali  

 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali  

 

 

Dal 1° gennaio 1998 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 1998

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento alle lire mille superiori.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso di inflazione programmato per il 1997 e stata pari all'1,7 per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 1998

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 1998 e per l'intero anno nell'importo mensile di L.697.700.

In relazione a tale trattamento i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano cosi fissati per tutto l'anno 1998:

- L.982.600 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- L. 1.719.550 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di patronato e delle organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° gennaio 1998

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4

 

Nucleo Familiare 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [1] 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiare o quote di maggiorazione di pensione 

1 persona [2] 

13.555.000 

26.938.000 

2 persone  

22.493.000 

34.632.000 

3 persone  

28.922.000 

41.365.000 

4 persone  

34.541.000 

48.098.000 

5 persone  

40.164.000 

54.511.000 

6 persone  

45.518.000 

60.924.000 

7 o più persone  

50.873.000 

 

 

[1] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, 

gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni). 

[2] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. 

 

 

Allegato 2

Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° gennaio 1998

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati [1] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

 

Nucleo familiare 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [1] (+ 10 per cento) 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione(+ 10 per cento) 

1 persona [2] 

14.910.000 

29.631.000 

2 persone 

24.746.000 

38.094.000 

3 persone 

31.813.000 

45.501.000 

4 persone 

37.997.000 

52.909.000 

5 persone 

44.177.000 

59.962.000 

6 persone 

50.070.000 

67.015.000 

7 o più persone 

55.958.000 

 

 

[1] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, 

gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni). 

[2] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.  

 

 

Allegato 3

Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° gennaio 1998

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

 

Nucleo familiare 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [1] (+ 50 per cento) 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione(+ 50 per cento) 

1 persona [2] 

20.327.000 

40.404.000 

2 persone 

33.737.000 

51.974.000 

3 persone 

43.378.000 

62.045.000 

4 persone 

51.811.000 

72.145.000 

5 persone 

60.241.000 

81.763.000 

6 persone 

68.274.000 

91.382.000 

7 o più persone 

76.307.000 

 

 

[1] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, 

gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni). 

[2] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. 

 

 

Allegato 4

Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

Dal 1° gennaio 1998

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati [1] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

 

Nucleo familiare 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [1] (+ 60 per cento) 

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione(+ 60 per cento) 

1 persona [2] 

21.684.000 

43.096.000 

2 persone 

35.987.000 

55.408.000 

3 persone 

46.270.000 

66.183.000 

4 persone 

55.264.000 

76.953.000 

5 persone 

64.257.000 

87.212.000 

6 persone 

72.827.000 

97.474.000 

7 o più persone 

81.392.000 

 

 

[1] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti). Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, 

gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni). 

[2] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.