§ 98.1.37918 - Circolare 9 giugno 1997, n. 157/E .
Provvedimenti di rateizzazione dei tributi disposti, ai sensi dell'articolo 19, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/06/1997
Numero:157

§ 98.1.37918 - Circolare 9 giugno 1997, n. 157/E .

Provvedimenti di rateizzazione dei tributi disposti, ai sensi dell'articolo 19, 1° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e sue successive modificazioni .

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

1. Premessa.

Con una serie di istruzioni e circolari succedutesi nel tempo sono stati fissati i criteri generali da valere nella concessione dei provvedimenti di rateazione disposti ai sensi dell'articolo 19, 1 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le mutate condizioni ed attribuzioni organizzative del Ministero a seguito della riforma strutturale sia centrale sia periferica dello stesso e la necessità di fornire agli Uffici un documento che attualizzi e riordini le varie istruzioni ministeriali, molte delle quali approntate antecedentemente alla stessa unificazione delle procedure tramite ruolo tra imposte dirette e tasse e imposte indirette, voluta dal legislatore con il decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, rendono necessario ed utile un intervento per esporre i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento nei confronti di contribuenti debitori di carichi tributari iscritti in ruoli principali e suppletivi.

 

 

2. Articolo 19, 1 comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - rateazione ruoli principali e suppletivi.

Il comma in esame attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di concedere ai contribuenti, che ne facciano esplicita richiesta con istanza in bollo, dilazioni di pagamento fino ad un massimo di dieci rate per debiti tributari afferenti a tributi arretrati iscritti in ruoli principali e suppletivi, sia che si riferiscano ad imposte dirette, sia che riguardino tasse ed imposte indirette di cui all'art. 67, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Con lettera circolare 21 gennaio 1994 si ribadiva la validità delle istruzioni impartite in materia di rateazione della circolare n. 57 del 13 aprile 1997, sottolineando che la facoltà di concedere, su richiesta dei contribuenti, la massima dilazione prevista dall'articolo 19, 1 comma, era riservata esclusivamente a questo Ministero, mentre le Direzioni Regionali, a mezzo delle proprie Sezioni staccate, potevano accordare fino ad un massimo di sette rate.

Si è constatato che la distinzione attinente la concessione dei benefici agevolativi, in funzione delle nuove strutture organizzative periferiche, non ha più ragione di esistere. Si è inoltre tenuto conto della diretta conoscenza, da parte degli Uffici in indirizzo, degli elementi necessari per l'accoglimento delle istanze di rateazione sia ai fini di una corretta valutazione delle stesse sia per conseguire una accelerazione dello svolgimento delle procedure. Ritiene, pertanto, la scrivente che le Direzioni Regionali delle Entrate, a mezzo delle proprie Sezioni staccate, fino all'attivazione degli Uffici delle Entrate e dei Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette, potranno direttamente accordare la dilazione fino ad un massimo di 10 rate, prevista dall'articolo 19, 1 comma.

È doveroso precisare infatti che, con l'entrata in funzione degli Uffici delle Entrate, tale competenza è attribuita, senza alcuna limitazione, agli stessi Uffici delle Entrare, ovvero ai Centri di Servizio per i ruoli da questi ultimi formati e resi esecutivi.

Giova, a questo punto, rammentare che la concessione di tali rateazioni prevede un'istruttoria delle relative istanze, da esperirsi con la massima sollecitudine anche ai fini del rispetto dei termini contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di accertare la sussistenza o meno delle seguenti condizioni:

- onerosità del carico tributario in rapporto alle condizioni economiche del contribuente che ha inoltrato la richiesta di rateazione;

- inesistenza di circostanze che facciano presumere un pericolo di perdita del credito erariale.

Ai fini di una corretta istruttoria, e in particolare per importi di una certa consistenza - da determinarsi a cura delle Direzioni Regionali, le quali provvederanno a comunicarlo oltre che alle proprie Sezioni staccate, anche alla Scrivente - è opportuno che questa venga esperita con l'ausilio, a seconda dei casi, degli Uffici Distrettuale delle Imposte Dirette, dei Centri di Servizio ovvero degli Uffici IVA.

Nella determinazione del numero di rate, il provvedimento deve tener conto delle rate già scadute "ancorché non pagate"; appare quindi chiaro che non possono, per lo stesso ruolo, cumularsi più provvedimenti di dilazione.

Qualora si versi in ipotesi di rateazione accordata dopo un periodo di sospensione, detto periodo è ininfluente, per cui deve essere escluso nella determinazione del numero di rate concedibili. Del pari, nel caso in cui la cartella di pagamento sia notificata in ritardo, ovvero sia stato notificato solo l'avviso di mora, bisognerà tener conto, per il computo delle rate, della prima scadenza utile successiva rispetto a quella indicata nella cartella notificata oltre i termini stabiliti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, o a quella di scadenza riportata nell'avviso di mora.

È appena il caso di riaffermare che sull'ammontare delle somme il cui pagamento è posticipato rispetto alla "normale scadenza" si devono calcolare gli interessi di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 602 1973 e gli importi di tali interessi devono essere riscossi unitamente al tributo, secondo le nuove scadenze determinate nel provvedimento agevolativo.

Nell'ipotesi di sospensione della riscossione, subordinata al pagamento di acconti, nelle more di perfezionamento del provvedimento di maggiore rateazione, venendosi a creare già dalla corresponsione del primo acconto un rapporto agevolativo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, che verrà concretizzato formalmente con l'emissione del richiesto provvedimento, gli interessi in questione dovranno essere applicati sull'intero carico tributario chiesto in rateazione, non tenendo conto degli acconti versati nelle more del perfezionamento, salvo il rispetto del principio contenuto nel prefato articolo 21, per quanto attiene la decorrenza degli interessi stessi.

Nel caso di maggiore rateazione concessa ma non fruita dal contribuente, che quindi opta successivamente per il pagamento dei ratei originari risultanti dal ruolo, non è dovuto alcun interesse ex articolo 21, D.P.R. n. 602 del 1973; se invece il provvedimento agevolativo è goduto solo in parte, in quanto dopo il versamento di alcuni ratei il contribuente decide di pagare il residuo debito in unica soluzione, la corresponsione degli interessi de quibus deve essere limitata al periodo in cui il provvedimento è rimasto effettivamente operante.

All'uopo si sottolinea la necessità che l'agente della riscossione informi immediatamente l'Ufficio che ha adottato il provvedimento circa l'avvenuto pagamento anticipato, rispetto alla nuova scadenza posticipata.

Nel caso in cui il contribuente ometta il pagamento di due rate consecutive, l'intero, residuo ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione, con il ricalcolo dei relativi interessi rapportati al momento della perita del beneficio. Il contribuente decaduto dal provvedimento di rateazione può tuttavia, per una sola volta, essere riammesso al beneficio purché versi l'intero ammontare delle rate scadute e ciò avvenga prima della vendita o dell'asporto dei beni pignorati.

È chiaro che in tale ipotesi, ove la morosità non risulti ancora segnalata all'Ufficio finanziario, l'agente della riscossione può accettare il pagamento dell'intero importo afferente le due rate scadute e, conseguentemente, sospendere la procedura esecutiva iniziata, ciò in quanto, non essendo stata avviata la procedura per la formalizzazione della revoca del provvedimento agevolativo, quest'ultimo può continuare, una volta sanata la morosità, ad esplicare i suoi effetti. Nel caso in cui, invece, la morosità del contribuente sia stata già comunicata all'Ufficio che ha adottato il provvedimento, sarà necessario un provvedimento di quest'ultimo, che consenta l'eventuale riammissione al beneficio originario.

In casi del tutto eccezionali, quali la presenza di particolari e gravi situazioni soggettive da documentare (gravi malattie, disoccupazione, ecc.), può essere valutata la possibilità di consentire al contribuente in difficoltà, con procedura esecutiva in atto ma prima dell'asporto o della vendita dei beni pignorati, di poter estinguere gradualmente in quattro o cinque rate la propria obbligazione tributaria.

 

 

3. Applicabilità degli interessi semestrali di mora in ipotesi di provvedimento di dilazione.

Per quanto attiene gli interessi di mora bisogna aver riguardo agli articoli 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

L'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che, decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato, in tutto o in parte, la rata di imposta è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata "l'indennità di mora". Qualora la cartella di pagamento sia notificata oltre il termine stabilito dall'articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'agente di riscossione, il contribuente è obbligato a corrispondere "l'indennità di mora" allorquando non abbia pagato, in tutto o in parte, la rata entro il termine di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 603 del 1973. "L'indennità di mora" è dovuta, altresì, decorsi sedici giorni dalla data di notificazione dell'avviso di mora, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando tale avviso non sia stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento.

L'articolo 61, comma 6, lettera c), del D.P.R. n. 43 del 1988 pone a carico del contribuente, in caso di ritardato versamento delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi semestrali di mora che vengono quindi a sostituire "l'indennità di mora", ma vanno applicati seguendo gli stessi criteri di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Ciò posto, ove il contribuente riceva una cartella di pagamento regolarmente notificata nella quale sia indicata, ad esempio, come data di scadenza il 10 giugno 1997 e presenti tempestivamente l'istanza di rateizzazione, e quindi il provvedimento possa correttamente iniziare a decorrere dalla data di giugno 1997, gli interessi di mora non debbono essere applicati; di contro, ove la richiesta agevolativa venga prodotta successivamente alla scadenza e quindi, necessariamente, il relativo provvedimento inizi a decorrere, nell'esempio, dalla scadenza di settembre 1997, è chiaro che il contribuente dovrà corrispondere anche gli interessi semestrali di mora, oltre agli interessi di maggiore rateazione previsti ex articolo 21, D.P.R. n. 602 del 1973.

Qualora, invece, il ritardo non sia imputabile all'inerzia del contribuente, in quanto lo stesso abbia prodotto la richiesta di agevolazione prima dello spirare dei termini indicati nell'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dalla citata legge n. 30 del 1997, gli interessi semestrali di mora non sono dovuti se il contribuente abbia versato, entro tali termini, un importo almeno pari ad un deciso della somma da rateizzare.

Per completezza di esposizione non va sottaciuto che in caso di omesso o tardivo versamento di un rateo, relativo alle nuove scadenze agevolate, vanno calcolati ed applicati gli interessi semestrali di mora, ovvero gli ulteriori interesse semestrali di mora, limitatamente al rateo in considerazione, tenendo sempre quale riferimento la circostanza che tali interessi maturano in caso di inadempimento o tardivo adempimento, all'inizio di ogni singolo semestre.