§ 98.1.37553 - Circolare 24 marzo 1997, n. 72 .
Art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Fondi di previdenza sostitutivi dell'A.G.O.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1997
Numero:72


Sommario
Art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Fondi di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. 


§ 98.1.37553 - Circolare 24 marzo 1997, n. 72 .

Art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Fondi di previdenza sostitutivi dell'A.G.O.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1 - I periodi di astensione obbligatoria per maternità in costanza di rapporto di lavoro sono accreditabili nei fondi sostitutivi dell'a.g.o. se successivi al 31 dicembre 1993. Nel fondo di previdenza per i "telefonici" detti accrediti sono ammessi anche per periodi precedenti all'1 gennaio 1994 in base alla preesistente normativa in materia.

2 - Nel fondo per i "telefonici"le assenze facoltative dal lavoro per maternità verificatesi fino al 14 novembre 1996 sono accreditabili se riscattate ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 166 del 1991 , mentre sono riconoscibili figurativamente solo se successive a tale data.

Negli altri fondi sostitutivi, le predette assenze facoltative dal lavoro sono riscattabili se si collocano dopo il 31 dicembre 1993 (quelle precedenti non sono riconoscibili) e fino al 14 novembre 1996. Sono invece riconoscibili figurativamente, senza oneri per gli assicurati, se successive a tale data.

3 - Per tutti i fondi sostitutivi, al di fuori del rapporto di lavoro i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria sono accreditati figurativamente solo successivamente al 31 dicembre 1993 e a condizione che si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione.

Per gli stessi fondi, sempre al di fuori del rapporto di lavoro, i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità sono accreditabili solo se successivi al 31 dicembre 1993, a condizione che si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione e purché non eccedano il limite massimo di 5 anni nell'intero arco assicurativo.

Si fa seguito alla circolare n. 220 del 14 novembre 1996, con la quale sono state illustrate al punto 2.2 le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo in oggetto in materia di accreditamento della contribuzione figurativa per "maternità", ad integrazione della quale si precisano ora i particolari riflessi di tali disposizioni sulle specifiche normative dei fondi sostitutivi amministrati dall'istituto e ciò su conformi direttive di carattere generale date dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si tratterà di seguito delle diverse fattispecie di periodi figurativi accreditabili al titolo in argomento a favore degli assicurati iscritti ai vari fondi speciali, riepilogando le disposizioni emanate con il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 opportunamente raccordate con la precedente disciplina illustrata da ultimo con circolare 62 del 18 marzo 1996 (lett. b) e c)) e rinveniente nel precedente decreto legislativo n. 503 del 1992.

 

 

1 - Astensione obbligatoria in costanza di rapporto di lavoro

1.1 - Nell'ambito del fondo speciale di previdenza per i "telefonici" i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono accreditabili in forma figurativa in applicazione della legge n. 166 del 1991 per gli eventi verificatisi fino al 14 novembre 1996 e lo sono ora per effetto delle disposizioni contenute nel nuovo decreto in oggetto che trova applicazione per i periodi successivi a tale data, senza alcun requisito di anzianità contributiva.

1.2 - Negli altri fondi speciali amministrati dall'istituto ("elettrici", "dazieri" e "volo"), i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono accreditabili figurativamente soltanto se posteriori al 31 dicembre 1993 e, qualora si collochino tra quest'ultima data ed il 14 novembre 1996 (data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo), è richiesto anche il requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, come disposto dall'art. 14 del precedente decreto legislativo n. 503 del 1992 che ha introdotto appunto, con la previsione di tale requisito, il riconoscimento dell'accredito in parola nei fondi dove mancava una precedente disciplina normativa.

A far tempo dal 15 novembre 1996, i periodi ricadenti sotto il vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996 sono accreditabili figurativamente e non è più richiesto a tal fine il predetto requisito dei 5 anni di anzianità contributiva.

 

 

2 - Astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro

2.1 - A favore degli iscritti al fondo di previdenza per i "telefonici", i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, se collocati temporalmente in epoca precedente alla data del 15 novembre 1996 di entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996, possono essere accreditati solo se hanno formato oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 166 del 1991 e ciò in quanto detti periodi ricadono sotto il precedente regime normativo.

Invece, i periodi di astensione facoltativa a far tempo dal 15 novembre 1996 in avanti sono accreditabili senza alcun onere a carico degli assicurati e cioè figurativamente ai sensi del decreto legislativo n. 564 del 1996.

2.2 - Nell'ambito degli altri fondi sostitutivi sopra richiamati, i periodi in epigrafe sono accreditabili solo se successivi al 31 dicembre 1993 e, laddove si collochino tra tale data e quella di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (15 novembre 1996), sono riconoscibili soltanto se riscattati mediante versamento della riserva matematica in applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 503 del 1992.

Invece, per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro che ricadono sotto il vigore del nuovo decreto legislativo e cioè a far tempo dal 15 novembre 1996 in poi, è consentito l'accredito figurativo senza oneri a carico degli assicurati.

 

 

3 - Periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Le disposizioni che disciplinano il riconoscimento di tali periodi sono identiche per tutti e quattro i fondi sostitutivi amministrati dall'istituto, come appresso meglio specificato a seconda che trattisi di periodi corrispondenti all'astensione "obbligatoria" ovvero a quella "facoltativa" per maternità.

3.1 - I periodi corrispondenti a quelli durante i quali l'assicurato, qualora si fosse trovato in costanza di rapporto di lavoro, si sarebbe assentato obbligatoriamente dal lavoro stesso sono accreditabili figurativamente solo se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1993 ex decreto legislativo n. 503 del 1992 e a condizione che l'assicurato medesimo possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, requisito questo che continua ad essere richiesto anche sotto il vigore dell'attuale decreto legislativo.

3.2 - I periodi, sempre al di fuori del rapporto di lavoro, corrispondenti a quelli per i quali l'assicurato avrebbe potuto chiedere di assentarsi facoltativamente dal lavoro per maternità possono formare oggetto di riscatto mediante versamento della relativa riserva matematica soltanto se posteriori al 31 dicembre 1993, secondo i decreti più volte citati n. 503 del 1992 e n. 564 del 1996 che si sono succeduti nel tempo e quando:

a) - si possa far valere il requisito dei 5 anni di contribuzione obbligatoria versata in costanza di attività lavorativa;

b) - non eccedano nel loro complesso il limite massimo di 5 anni, riscattabili appunto a tale titolo nell'intero arco assicurativo.

Per quanto non diversamente disposto con la presente, si richiamano le istruzioni impartite in materia con le precedenti circolari.

Il Direttore generale

Trizzino