§ 98.1.37314 - Circolare 17 febbraio 1997, n. 43/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1997
Numero:43

§ 98.1.37314 - Circolare 17 febbraio 1997, n. 43/E .

Regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali - Art. 3, commi 209 e 210 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Modalità di pagamento mediante versamenti diretti e mediante ruoli - Adempimenti dei concessionari e degli uffici finanziari - Sanatoria I.V.A. - Art. 3, commi da 204 a 208, della legge n. 662 del 1996 - Modalità di pagamento .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

Parte prima - Imposte sui redditi

I commi 209 e 210 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedono la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative a periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, a condizione che sia versata l'imposta a suo tempo non pagata, maggiorata di un importo, a titolo di soprattassa, stabilita in misura percentuale diversa a seconda dell'anno che si intende sanare.

La sanatoria ha quindi per oggetto gli omessi versamenti dei tributi debitamente dichiarati ma non versati.

In proposito si fa presente che il comma 209 ammette al pagamento dei tributi, con il sistema dei versamenti diretti, i contribuenti che al momento del versamento non hanno ricevuto la cartella di pagamento. Il comma 210, invece, esclude la regolarizzazione in caso di notifica della cartella e di rata scaduta prima della data di entrata in vigore della legge; sempre il comma 210 dispone, infine, che la sanatoria è ancora possibile, con il sistema del pagamento delle somme iscritte a ruolo, qualora la cartella venga notificata successivamente alla predetta data, ovvero la cartella sia stata notificata prima, ma il termine di pagamento venga a scadere successivamente.

Il termine per la regolarizzazione è fissato in via generale al 30 settembre 1997, anche nell'ipotesi di notifica della cartella esattoriale, a condizionare che il contribuente versi gli importi rideterminati alla scadenza della rata, secondo le precisazioni di seguito specificate.

1. Versamenti diretti

1.1. Modalità di versamento

Con decreto del 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 1997, si è provveduto ad istituire n. 6 codici tributo per il pagamento delle imposte a suo tempo non versate e delle relative sanzioni nel caso di cui al comma 209.

Si riportano qui di seguito i nuovi codici, e le relative leggende che il contribuente deve utilizzare:

Codice 

Legenda 

4209 

Irpef - Imposta e soprattassa - Omesso versamento 

3209 

Ilor - Imposta e soprattassa - Omesso versamento 

2209 

Irpeg - Imposta e soprattassa - Omesso versamento 

1209 

Altre imposte e relative soprattasse dovute per omesso versamento 

1211 

Imposta sul patrimonio netto dell'impresa e soprattassa omesso versamento 

8893 

Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e soprattassa - Omesso versamento 

Tali tributi, al netto della commissione spettante, vanno versati per intero all'Erario, al Capo VI, Capitolo 1052, non articolato. Si evidenzia che a tale capitolo devono affluire anche le somme di cui al codice tributo 8893.

I contribuenti, titolari o meno di conto fiscale, utilizzano la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite gli Uffici postali, il bollettino Mod. 11. Il versamento va effettuato al concessionario competente in base al domicilio fiscale in essere al momento del versamento.

Al riguardo, poiché il comma 210 prevede che i concessionari devono comunicare ai competenti uffici finanziari, entro trenta giorni dalla riscossione, i dati dei contribuenti che hanno usufruito della sanatoria, all'art. 1 del decreto ministeriale in parola si è specificato che in sede di compilazione dei modelli è necessario riportare in maniera precisa l'indicazione e il relativo codice del Centro di servizio o dell'Ufficio delle imposte ove a suo tempo fu presentata la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione; ciò per evitare che l'Ufficio finanziario proceda inutilmente all'iscrizione a ruolo delle imposte a suo tempo non versate e delle relative penalità.

I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascun anno oggetto di sanatoria; per ogni periodo di imposta va compilato un'apposita distinta o bollettino; il periodo di riferimento da riportare sui predetti modelli è l'anno per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AA.AA..

Si sottolinea poi che i versamenti di cui al codice tributo 1209, relativi alle "altre imposte", diverse quindi dall'Irpef, dall'Irpeg e dall'Ilor nonché dall'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intendono regolarizzare.

Si riporta l'attenzione sul fatto che la soprattassa, calcolata nelle diverse misure previste dal citato comma 209, a seconda dell'anno oggetto di regolarizzazione, va versata cumulativamente al tributo cui si riferisce. La predetta soprattassa, da calcolare sull'importo del tributo non versato o versato in ritardo, è pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo sia dovuto in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La stessa soprattassa è ridotta alle metà se, in caso di omesso o tardivo versamento dell'acconto, il contribuente ha versato il tributo in sede di dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, il contribuente, ai fini della regolarizzazione, ridetermina l'importo della soprattassa dovuta su ogni tributo, applicando le stesse percentuali fissate per i pagamenti di cui al comma 209.

1.2. Adempimenti dei concessionari

Per ciò che concerne gli adempimenti del concessionario una volta che abbia riscosso le somme in parola, si sottolinea che nei trenta giorni successivi alla riscossione effettuata allo sportello o alla ricezione dei certificati di accreditamento consegnati dall'Ente Poste, i concessionari stessi sono obbligati a comunicare, a mezzo raccomandata, al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, quale indicato dal contribuente sul modello di versamento, gli elementi necessari per individuare l'operazione effettuata.

Si riportano qui di seguito i dati che il concessionario deve fornire: codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale, periodo di imposta, codice tributo, ammontare del versamento, data del versamento.

In proposito si sottolinea che l'Ufficio delle imposte o il Centro di servizio che riceve la comunicazione dovrà tenere in debito conto la comunicazione stessa al fine di evitare così come già precisato precedentemente, di iscrivere a ruolo tributi già pagati o penalità non dovute.

2. Pagamento mediante ruolo

2.1. Modalità di pagamento

Il comma 210 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 disciplina le modalità di regolarizzazione degli omessi versamenti di cui al precedente comma 209, nel caso in cui a fronte degli stessi sia stato già emesso un ruolo.

In particolare, sulla base del precetto innanzi ricordato, presupposto indefettibile per l'applicazione del beneficio risulta essere la mancata scadenza della prima o unica rata di pagamento.

Ciò comporta la necessità di verificare in quale momento sia stata notificata la cartella di pagamento.

Infatti, nel caso in cui in luogo di questa sia stato notificato avviso di mora ovvero la stessa sia stata notificata oltre il termine di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 al fine di verificare la possibilità di considerare valida la regolarizzazione dovrà tenersi conto dei termini di pagamento stabiliti dall'art. 30, commi 2 e 3, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973.

Al riguardo, tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997 e che prima di tale data non erano ancora operanti le modifiche recate dall'art. 5, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, la regolarizzazione degli omessi versamenti sarà consentita anche relativamente alle cartelle notificate a far data dal 2 novembre 1996, se inerenti ruoli emessi ex 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dal 16 dicembre 1996, se relative ad altre tipologie di ruoli. Nel caso in cui, invece, in luogo della cartella, sia stato notificato l'avviso di mora, la data cui far riferimento è quella del 27 dicembre 1996.

È appena il caso di ricordare che per espressa previsione legislativa il termine finale da considerare ai fini della fruizione della definizione agevolata in parola è quello del 30 settembre 1997, termine questo entro il quale deve comunque essere notificata la cartella di pagamento, fermo restando per il contribuente la possibilità di eseguire il pagamento negli usuali termini di legge, e quindi anche oltre tale data.

Per quanto concerne le modalità di pagamento al concessionario, ferma restando la facoltà per il contribuente di utilizzare il canale di versamento a mezzo c/c/p (ipotesi in cui nello spazio dedicato alla causale del versamento dovrà essere fornita l'indicazione che il pagamento viene effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 210, della legge n. 662 del 1996 ed inoltre specificato il numero contribuente, l'emissione del ruolo, tipo di imposta ed anno di riferimento), è comunque consigliabile che il versamento venga effettuato direttamente allo sportello del concessionario. In tal modo, infatti, si potrà procedere in maniera più spedita alla attivazione degli adempimenti volti alla sospensione del titolo esecutivo ed allo sgravio del ruolo stesso.

Merita, altresì, porre in evidenza che resta integro il diritto del concessionario alla percezione del diritto di notifica della cartella di pagamento e dei compensi di riscossione, per la corretta determinazione dei quali, peraltro, dovrà tenersi conto delle somme che, pur oggetto di iscrizione a ruolo, devono essere ricomprese nel provvedimento di sgravio parziale da emettere ai sensi dell'ultima parte della norma in commento.

Infatti, tenuto conto che la misura dei suddetti compensi entro i limiti minimi (lire 5.000) e massimi (lire 300.000), varia in misura percentuale da rapportarsi all'importo di ogni singolo articolo di ruolo, nel caso in cui il contribuente versi, in applicazione della norma agevolativa, l'intero importo richiesto a titolo di imposta e la quota parte della soprattassa dovuta, il compenso dovrà essere corrisposto integralmente nella misura indicata in cartella relativamente all'imposta, e qualora sia ricompreso nella fascia percentuale innanzi ricordata, dovrà essere rideterminato quello afferente la soprattassa.

In ogni caso non saranno dovuti né gli interessi già iscritti a ruolo sulle somme non versate né i compensi sugli stessi.

Tali somme, infatti, unitamente a quelle relative alla misura della soprattassa eccedente la quota da versare ai sensi del comma 209, costituiranno oggetto di sgravio e sulle stesse, pertanto, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 4 aprile 1990, non matureranno i compensi di riscossione.

È appena il caso di rimarcare, in proposito, come la necessità di ricalcolare il compenso di riscossione renda oltremodo opportuno che il contribuente effettui il versamento direttamente allo sportello dell'agente della riscossione, laddove potrà trovare tutta l'assistenza tecnica necessaria.

È infine necessario sottolineare che il comma 210 in argomento costituisce norma speciale ed è pertanto destinato a prevalere sui criteri di imputazione dettati dall'art. 31 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne deriva che i concessionari, a seguito dell'espressa manifestazione di volontà del contribuente, dovranno imputare i versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni di legge in esame al ruolo oggetto di sanatoria anche qualora siano ancora da riscuotere somme iscritte in ruoli già scaduti emessi a carico dello stesso debitore.

2.2. Adempimenti dei concessionari

La norma in commento attribuisce, inoltre, ai concessionari l'obbligo di comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi, i relativi dati, prevedendo, in caso di inottemperanza, la sanzione di cui all'art. 111, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato.

In merito, si precisa in via preliminare che anche per le somme riscosse a mezzo ruolo il termine iniziale per il calcolo dei trenta giorni è costituito da quello di ricezione del certificato di accreditamento da parte dell'Ente Poste, ove il versamento sia avvenuto a mezzo c/c/p e da quello di quietanzamento nel caso di pagamento allo sportello. Costituiranno oggetto di comunicazione tutti i dati necessari all'individuazione del contribuente (estremi identificativi, con particolare riferimento al codice fiscale), del ruolo (tipo, emissione, periodo di imposta), delle somme iscritte a ruolo e di quelle versate.

È necessario, poi, aggiungere che in relazione alle riscossioni effettuate a mezzo ruolo, per "competenti uffici" dovranno essere intesi sia gli uffici che hanno emesso il ruolo (per i consequenziali provvedimenti di sgravio), sia le Direzioni regionali delle entrate.

La comunicazione a queste ultime, in particolare, si rende necessaria onde provvedere, nelle more dell'effettuazione dello sgravio, alla emanazione di provvedimenti di sospensione della riscossone a favore del contribuente, per la differenza tra il carico iscritto a ruolo e quello versato.

In effetti, benché la norma nulla disponga in proposito, la necessità di procedere alla sospensione consegue all'applicazione dei principi generali in materia di indebito. E non può certo dubitarsi del fatto che l'applicazione delle norme in esame determini il venir meno di ogni causa giustificativa dell'incameramento della predetta differenza. Del resto, il concessionario, vincolato per legge al rigoroso rispetto delle risultanze dei ruoli, non potrebbe, in mancanza di apposito provvedimento dell'amministrazione finanziaria, autonomamente sospendere l'esecuzione di quanto iscritto a ruolo.

Le Direzioni regionali delle entrate, quindi, ricevuta la comunicazione dal concessionario dell'avvenuto versamento procederanno tempestivamente alla emanazione di provvedimenti di sospensione della riscossione, relativamente alle somme iscritte a ruolo per le quali gli Uffici dovranno disporre lo sgravio.

Tale sospensione, ovviamente, dovrà essere revocata nel momento in ci lo sgravio produrrà i suoi effetti.

In ordine, poi, ai suddetti provvedimenti di sgravio si fa presente che l'emanazione degli stessi è condizionata all'accertamento da parte degli Uffici della congruità del versamento effettuato.

È questa, infatti, la prescrizione che si ricava con chiarezza dal comma 210 laddove espressamente "condiziona" la applicabilità delle disposizioni del comma 209 al versamento degli importi rideterminati alla scadenza della rata.

Pertanto, ove l'Ufficio appuri un carente versamento, l'agevolazione non potrà operare, lo sgravio non dovrà essere concesso, la sospensione andrà revocata ed il soggetto iscritto a ruolo sarà tenuto al pagamento dell'importo a suo tempo sospeso, dei relativi compensi e degli ulteriori interessi dovuti sulla sospensione (attualmente fissati nella misura del 5% annuo).

Questi ultimi interessi, ovviamente, non dovranno invece essere corrisposti nel caso in cui l'esito del controllo sul versamento risulti positivo e sia emanato il provvedimento di sgravio.

La norma non prevede né la sospensione dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve procedere a pena di decadenza alle iscrizioni a ruolo, né la sospensione generalizzata dell'attività di riscossione dei ruoli già emessi ma non ancora notificati a mezzo di cartella di pagamento.

Di conseguenza può verificarsi la possibilità che, pendente il termine per effettuare il versamento in forma agevolata a mezzo versamento diretto, al contribuente venga ugualmente notificata la cartella di pagamento.

In tal caso, ove il debitore d'imposta non abbia già effettuato la regolarizzazione ai sensi del comma 209, la stessa dovrà essere effettuata ai sensi del comma 210.

Se, al contrario, si sia già eseguito il versamento spontaneo, il contribuente provvederà ad evidenziare tale circostanza al concessionario della riscossione, il quale, verificata l'effettuazione del versamento, sospenderà l'esecuzione informando tempestivamente la Direzione regionale delle entrate tenuta a disporre l'immediata sospensione della riscossione per la parte di debito tributario non più dovuta.

 

 

Parte seconda - Imposta sul valore aggiunto

1. Versamento diretto

L'art. 3, commi da 204 a 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto la possibilità di sanare gli omessi versamenti I.V.A., a condizione che sia versata sia l'imposta, a suo tempo non pagata, sia una soprattassa stabilita in misura percentuale, diversa a seconda dell'anno che si intende sanare.

È in facoltà del contribuente regolarizzare sia l'omesso versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate nel corso degli anni dal 1993 al 1996, sia quello emergente dalle dichiarazioni annuali relative agli anni dal 1993 al 1995.

Mentre per quanto riguarda il versamento delle imposte dirette si è reso necessario utilizzare la modulistica non da conto fiscale (Modd. 8 e 11) per consentire al contribuente l'indicazione dell'Ufficio tributario competente, per quanto concerne l'I.V.A. non si è manifestata tale esigenza dal momento che il contribuente è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal pagamento, al competente Ufficio I.V.A., apposita istanza. A tale istanza, che può essere trasmessa anche tramite servizio postale, con plico raccomandato senza busta, va allegata copia dell'attestazione di pagamento.

I contribuenti utilizzano quindi e comunque la modulistica del conto fiscale, non risultando adattabile, per la riscossione della soprattassa, quella riservata ai contribuenti non intestatari di conto fiscale. Conseguentemente, il versamento va eseguito tenendo conto del luogo di domicilio fiscale al momento del pagamento.

Resta fermo l'obbligo dei concessionari di riversare e contabilizzare le somme ricevute con le regole previste per il conto fiscale; naturalmente le somme relative ai conti ormai chiusi e quelle versate dai possessori della sola partita I.V.A. vanno annotate nell'ordinaria scheda dei versamenti diretti.

Qualora ci fossero difficoltà per contabilizzare i dati relativi ai non intestatari di conto fiscale sia le banche che i concessionari potranno imputare i versamenti utilizzando un numero di conto artificiosamente costruito e formato dal codice fiscale preceduto dal numero della concessione.

Al fine di permettere il versamento dell'imposta e della soprattassa si sono istituiti i seguenti codici tributo:

 

6366 - 

omessi versamenti - sanatoria I.V.A. 

 

6500 - 

soprattassa in materia I.V.A. 

Tali somme, come previsto dall'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996, sono riservate per intero all'Erario e devono affluire al Capo VIII, Capitolo 1203, art. 6 del bilancio dello Stato, così denominato:

"somme dovute a seguito della regolarizzazione degli omessi versamenti".

Si fa presente infine quanto segue:

 

- 

i contribuenti devono effettuare separati versamenti per ogni anno che si intende sanare; 

 

- 

se si utilizza la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, nello spazio riservato all'imposta sul valore aggiunto si dovrà indicare il codice tributo 6366, mentre il codice 6500, relativo alla soprattassa, potrà essere riportato nello spazio superiore dei modelli, riservato alle "ritenute ed altri codici"; 

 

- 

il periodo di riferimento da indicare sui modelli è l'anno per il quale si effettuano i versamenti a sanatoria, da indicare nella forma AA, nello spazio riservato all'imposta sul valore aggiunto e nella forma AA.AA. nello spazio superiore. 

2. Somme iscritte a ruolo

La possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti concerne anche le somme iscritte a ruolo per il recupero coattivo dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il comma 208 del citato articolo 3 disciplina distintamente l'ipotesi in cui il ruolo sia stato emesso ma al 1° gennaio 1997 la cartella di pagamento non sia stata notificata e la rata non sia scaduta, da quella in cui, invece, la notifica sia stata a tale data effettuata ovvero venga comunque eseguita entro il 30 settembre 1997.

Ebbene, nel primo caso la regolarizzazione degli omessi versamenti andrà effettuata con le stesse modalità previste dai commi 204 e 207.

Il debitore d'imposta sarà quindi tenuto alla trasmissione dell'apposita istanza di cui al citato comma 207 dell'Ufficio I.V.A., che in tal modo potrà procedere, dopo aver eseguito le necessarie verifiche, allo sgravio del ruolo eventualmente già emesso avendo cura di darne, nelle more, comunicazione alla Direzione regionale delle entrate affinché la stessa proceda alla sospensione del carico secondo le modalità già indicate per le imposte sul reddito.

È appena il caso di precisare che le suddette modalità sono destinate a trovare applicazione sia quando la cartella non sia stata notificata, sia allorché la notifica sia avvenuta ma il termine di pagamento sia ancora pendente al 1° gennaio 1997. In merito, si richiama quanto già precisato in tema di imposte sul reddito.

In presenza, invece, di notifica della cartella di pagamento, la seconda parte del comma in esame sancisce in modo esplicito l'obbligo di versare l'imposta al concessionario e la soprattassa all'Ufficio I.V.A.

In proposito, si precisa che per quanto concerne l'imposta il versamento andrà effettuato con le modalità di cui ai commi 204 e 107 entro il termine di scadenza della rata.

Nei cinque giorni successivi a tale versamento il contribuente dovrà recarsi presso l'Ufficio I.V.A. e, previa produzione dell'attestazione dell'eseguito pagamento, corrisponderà la quota percentuale di soprattassa dovuta.

A sua volta l'Ufficio provvederà a riversare le somme incassate imputandole al capo VIII, capitolo 1203, art. 6 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato e ad operare lo sgravio totale del ruolo.