§ 98.1.36952 - Circolare 10 dicembre 1996, n. 246 .
Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18, 19, 20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/12/1996
Numero:246

§ 98.1.36952 - Circolare 10 dicembre 1996, n. 246 .

Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18, 19, 20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalità di applicazione alle aziende agricole.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione centrale 

contributi 

 

 

Roma, 10 dicembre 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami 

 

Professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico 

 

legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Amministratori di fondi, 

 

Gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Provinciali 

 

 

Sommario

Indice

1. Premessa

2. Chiarimenti

3. Istruzioni Operative

a)Modulistica

b)Compilazione

c)Periodo pregresso

 

 

1. Premessa.

Con la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 e circolare n. 174 del 28 agosto 1996 sono state diramate le disposizioni in materia di contribuzione per lavoro straordinario, disciplinata dall'art. 2, commi 18,19,20 e 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e sono state impartite le relative istruzioni operative.

Le predette disposizioni hanno rilevanza generale e si applicano anche alle aziende operanti nel settore agricolo, le quali sono tenute al pagamento del contributo esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni operative per gli adempimenti correlati alla contribuzione dei datori di lavoro agricolo.

 

 

2. Chiarimenti.

Ai fini della determinazione del requisito occupazionale la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 ha precisato che la forza occupazionale dell'azienda va determinata complessivamente, considerando i lavoratori in forza in tutti i cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in provincie diverse.

Tale criterio si estende alle imprese agricole, tenendo presente che queste ultime possono trovarsi nella situazione di svolgere la loro attività su fondi ubicati in più comuni della stessa provincia o in provincie diverse.

In tutte queste ipotesi è consentito alle aziende dalle vigenti norme operative presentare distinte denuncie aziendali e dichiarazioni trimestrali di manodopera per ciascun comune o provincia.

In tali fattispecie, il requisito occupazionale è determinato computando la forza complessivamente occupata, ancorché operante in località diverse, considerato che le attività economiche fanno capo ad un unico imprenditore, persona fisica o persona giuridica.

Per rispondere inoltre ad espliciti quesiti formulati da parte di talune Sedi, si precisa che per l'individuazione del requisito occupazionale il concetto di forza occupata include tutto il personale in forza, compreso gli operai a tempo determinato, con l'eccezione dei dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro.

Per quanto riguarda la misura del contributo, si ribadisce che il contributo ha carattere disincentivante del ricorso al lavoro straordinario; pertanto esso è dovuto integralmente anche nei casi di attività svolte in zone montane e svantaggiate, secondo quanto precisato nella citata circolare n. 40 del 1996.

In merito alle modalità di riscossione del contributo delle cooperative di trasformazione, disciplinate dalla legge n. 240 del 1984, le predette cooperative dovranno provvedere al versamento, utilizzando esclusivamente il sistema DM del settore industriale.

 

 

3. Istruzioni operative.

a) Modulistica

I datori di lavoro devono denunciare la retribuzione imponibile, erogata a titolo di lavoro straordinario da assoggettare al contributo del 5%, in occasione della dichiarazione trimestrale di manodopera, utilizzando il modello ACC1/OTI.

Per rendere possibile tale adempimento, il predetto modello ACC1/OTI è stato parzialmente modificato, prevedendo l'istituzione di un apposito quadro, denominato "F2". Il modello, con la modifica anzidetta, sarà operativo con la dichiarazione della manodopera del primo trimestre 1997.

b) Compilazione

Ai fini della compilazione le imprese dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- nella casella "importi" dovranno indicare l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre agli operai a tempo indeterminato a titolo di retribuzione per lavoro straordinario eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali;

- nella casella "N. lavoratori" dovranno indicare il numero degli operai a cui le retribuzioni dichiarate si riferiscono;

- Inoltre atteso che il contributo ex-lege n. 549 del 1995 non è alternativo, ma è aggiuntivo della ordinaria contribuzione, si precisa che i corrispettivi per lavoro straordinario denunciati cumulativamente nel quadro "F2", devono essere dichiarati anche individualmente, per ciascun lavoratore interessato, nelle retribuzioni esposte al quadro "D".

c) Periodo pregresso

Come è noto la normativa presa in esame è entrata in vigore con decorrenza 1.1.96.

Pertanto ai fini della regolarizzazione della contribuzione relativa all'anno 1996, i datori di lavoro dovranno denunciare le retribuzioni corrisposte al predetto titolo con la dichiarazione di manodopera del primo trimestre 1997, con scadenza 25 aprile.

Per provvedere a tale adempimento, le aziende denunceranno il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili soggette a contribuzione straordinaria per l'anno '96, sommandoli ai dati da dichiarare nel quadro "F2" per il primo trimestre '97.

Relativamente alle aziende che adoperano più fogli per la stessa dichiarazione di manodopera, si fa presente che i dati richiesti, numero lavoratori e retribuzione imponibile, devono essere indicati complessivamente per tutti i lavoratori denunciati, esclusivamente nel primo foglio, contraddistinto alla pagina 1.

Il Direttore generale

Trizzino