§ 98.1.36445 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 195 .
Art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402 (G.U. n. 181 del 3 agosto 1996). Determinazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1996
Numero:195


Sommario
Art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402 (G.U. n. 181 del 3 agosto 1996). Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali. 


§ 98.1.36445 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 195 .

Art. 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402 (G.U. n. 181 del 3 agosto 1996). Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Contributi 

 

 

Roma, 11 ottobre 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

E periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni e 

 

Casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

La norma dettata dall'art. 3, comma 1, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318 contiene disposizioni dirette a definire gli elementi retributivi agli effetti del calcolo della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale e delle relative prestazioni.

 

 

L'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318 (G.U. 15.6.1996, n. 139), entrato in vigore il 15.6.1996 e convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 (G.U. n. 181 del 3.8.1996) dispone quanto segue:

"1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

"2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi ci cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione; i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma." [1]

La disposizione va inquadrata nel contesto normativo tracciato dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che statuisce il principio secondo il quale la retribuzione da prendere a base per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

Essa tende sostanzialmente a rafforzare il principio ispiratore del predetto articolo 1 della legge n. 389 del 1989 sulla identificazione della retribuzione parametro, da assumere a base ai fini previdenziali ed assistenziali, con quella contrattuale, ponendo l'accento sulla volontà negoziale espressa dalle parti stipulanti e ciò con il duplice intento di conferire certezza all'assolvimento della contribuzione e di rendere operante il principio di effettiva corrispondenza tra la medesima retribuzione parametro e quella corrisposta al lavoratore in adempimento dell'obbligazione contrattuale.

Resta fermo il principio che, ove gli istituti retributivi di cui trattasi risultino erogati al lavoratore in misura superiore a quella definita contrattualmente, la contribuzione va rapportata alla misura effettivamente corrisposta in applicazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, nel rispetto, altresì, delle altre disposizioni in materia di minimali di retribuzione.

Ciò posto, si rileva che l'intervento normativo risulta mirato all'aspetto dell'incidenza di compensi erogati a vario titolo su istituti diretti o indiretti, quali la tredicesima mensilità, la retribuzione per le ricorrenze festive, per le ferie, ecc. e cioè su emolumenti la cui misura è determinata in ragione della retribuzione corrente e sui quali si era aperto un contenzioso con le aziende.

Si illustra di seguito il contenuto della disposizione.

a) Dalla struttura della norma possono enuclearsi i due seguenti fondamentali principi.

La prima statuizione è che nella determinazione dei predetti istituti diretti o indiretti assume rilevanza la volontà negoziale delle parti stipulanti espressa dalla contrattazione collettiva attraverso le clausole che determinano la non computabilità di compensi vari negli istituti retributivi diretti o indiretti.

Tali clausole, peraltro, non possono incidere su istituti definiti dalla legge o da contratti collettivi successivamente investiti di forza di legge, che qui si indicano esemplificativamente: compensi per le festività, la cui misura è stabilita nella retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90; tredicesima mensilità e gratifica natalizia per i lavoratori dell'industria determinata nella misura pari alla retribuzione globale di fatto dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27.10.1946, reso obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria ("erga omnes") con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070.

La retribuzione globale di fatto, secondo la giurisprudenza, comprende tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Il secondo principio enunciato dalla norma è che le clausole dei contratti ed accordi collettivi possono prevedere che gli emolumenti erogati a vario titolo siano già comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti, e ciò vale anche per quelli di legge esemplificativamente indicati.

Per quanto riguarda gli accordi integrativi aziendali, essi possono stabilire che gli istituti retributivi dagli stessi introdotti, in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non incidano sugli istituti retributivi diretti o indiretti, ivi compresi quelli definiti dalla legge.

A maggior ragione per tali accordi aziendali troverà applicazione il principio per cui le loro clausole possono stabilire che gli istituti retributivi aggiuntivi da essi introdotti siano comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti ivi compresi quelli definiti dalla legge.

b) In merito alla efficacia nel tempo della disposizione in esame si richiama quanto già detto in premessa e cioè che l'intervento normativo attuato nella forma della decretazione d'urgenza, successivamente ratificata dal Parlamento, pur non presentando la struttura propria della norma interpretativa, è diretto ad armonizzare principi già immanenti nell'ordinamento previdenziale onde viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ricognitiva e chiarificatrice. È da ritenersi, pertanto, che i principi da essa enunciati svolgano i loro effetti anche sui periodi pregressi allorquando le clausole regolatrici, così come previsto dalla norma, siano presenti nei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In assenza di dette clausole nei contratti già in essere, la questione deve essere risolta tenendo presente il contesto che ha dato luogo all'introduzione della norma ed, altresì, i principi generali in tema di ermeneutica contrattuale, secondo i quali l'interpretazione del contratto non può limitarsi al dato letterale bensì deve tener conto della comune intenzione delle parti (art. 1362, 1 comma, c.c.) desumibile dal comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (2 comma) valutando il contratto stesso nel suo complesso (art. 1363 c.c.).

Quanto sopra, comporta che, a fronte di accordi integrativi che venissero ora stipulati e che introducessero clausole interpretative del preesistente accordo o contratto (clausole contenenti la declaratoria di omnicomprensività o di esclusione di emolumenti dagli istituti retributivi diretti o indiretti nel senso indicato dalla norma), possa essere riconosciuta a tali accordi valenza anche per il passato allorquando il contratto o accordo originari abbiano avuto costante applicazione conforme alle clausole interpretative.

In mancanza di tali accordi integrativi ricognitivi la possibilità di ricondurre i rapporti regolati dal contratto o accordo per i profili in esame nella sfera di efficacia della disciplina della sopraggiunta norma resta affidata all'interpretazione del complessivo contratto originario ed alla sua pratica applicazione, interpretazione da condurre alla stregua dei canoni codicistici sopra ricordati.

Qualora tale indagine - che non può esaurirsi nell'esame dell'atto negoziale ma va fondata su tutti i mezzi probatori a disposizione comprendenti il comportamento successivo verificato nel corso del tempo, le eventuali dichiarazioni dei soggetti sindacali interessati - non consenta di ricondurre la fattispecie nell'ambito di operatività della norma, le Sedi prospetteranno con adeguata relazione i casi a questa Direzione Generale onde riferire, ove occorra, per gli interventi del caso, al competente Ministero del Lavoro il quale con lettera del 30.9.1996, n. 6/PS 51703 ha concordato sui criteri applicativi della norma in precedenza esposti.

In tale fase l'azione dell'Istituto dovrà limitarsi all'interruzione dei termini prescrizionali ed agli atti cautelativi delle eventuali partite creditorie.

c) Il comma 2 dell'art. 3 del D.L., ai fini dell'applicazione del comma 1, stabilisce per le parti stipulanti l'onere del deposito dei contratti ed accordi collettivi contenenti clausole e disposizioni nel senso anzidetto presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente Sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente.

Tale deposito va effettuato entro trenta giorni dalla data della stipulazione, mentre per quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.L. (15.6.1996) il deposito va effettuato entro il 31.10.1996.

Per quanto riguarda l'Istituto, i contratti e gli accordi aziendali vanno depositati alla Sede dell'INPS presso la quale vengono effettuati gli adempimenti contributivi.

Per i contratti ed accordi collettivi con valenza territoriale (nazionale, regionale, provinciale) è sufficienti un unico deposito per ciascun contratto ed accordo da effettuare secondo i seguenti criteri:

1) i contratti ed accordi nazionali saranno depositati presso la Sede di Roma, Via Amba Aradam, 5 - ROMA - CAP 00187.

Quest'ultima darà comunicazione a tutte le altre SAP operanti sul territorio nazionale dell'avvenuto deposito, specificando la relativa data e gli estremi del contratto;

2) i contratti ed accordi regionali saranno depositati presso la Sede INPS operante nella città capoluogo di regione la quale provvederà a trasmettere copia del contratto alle SAP della regione [2];

3) i contratti ed accordi provinciali saranno depositati presso la Sede del capoluogo di provincia la quale provvederà a trasmettere copia del contratto alle SAP della provincia [2].

All'atto del deposito verrà rilasciata ricevuta a firma del dirigente o funzionario responsabile contenente la declaratoria di avvenuto deposito e gli estremi del contratto o accordo collettivo.

Qualora il contratto od accordo venga presentato in duplice copia, la declaratoria di deposito potrà essere apposta sulle stesse copie, una delle quali sarà restituita al soggetto che l'ha presentata.

Per i contratti ed accordi già depositati a questa Direzione Generale non si rende necessaria una nuova presentazione alle Sedi periferiche dell'Istituto. Tali documenti saranno inviati alle Sedi appena possibile a cura di questa Direzione Generale. Lo stesso criterio vale per i contratti ed accordi depositati presso Sedi diverse da quelle competenti come individuate con la presente circolare alle quali ultime dovranno essere inoltrati per i successivi adempimenti.

e) Il deposito dei contratti ed accordi configura uno strumento di pubblicità preordinato alla conoscenza da parte degli organi pubblici interessati dei contenuti negoziali che hanno diretta rilevanza in materia di previdenza obbligatoria anche nell'ottica di rimarcare in un rapporto di trasparenza la preminenza della volontà delle parti stipulanti.

Sulla base di tale rilievo e dell'illustrazione della portata nell'intervento legislativo, si deve argomentare che non sono soggetti a deposito accordi e contratti contenenti clausole che ricalcano del tutto modelli regolati da fonti di livello superiore (legali o contrattuali), come di frequente si verifica per il C.C.N. L. di vasi settori (ad esempio C.C.N. L. del settore terziario, distribuzione e dei servizi).

Il Direttore generale

Trizzino

 

[1] Il testo del comma 2 nella versione originaria successivamente modificato dalla legge di conversione era il seguente:

"Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996."

[2] Per le città capoluogo di regione e di provincia ove operano diverse Sedi dell'Istituto è opportuno che il deposito venga eseguito presso le Sedi che di seguito si indicano per ciascuna regione e provincia:

Piemonte: 

Torino - Via XX Settembre, 34 

Cap 10121 

Liguria: 

Genova - Via Luigi Cadorna, 5 

Cap 16121 

Lombardia: 

Milano - Via Melchiorre Gioia, 22 

Cap 20124 

Veneto: 

Venezia - F.ta Rio Novo, 3519/I 

Cap 30123 

Toscana: 

Firenze- Viale Belfiore, 28/A 

Cap 50144 

Lazio: 

Roma - Via Amba Aradam, 5 

Cap 00187 

Campania: 

Napoli - Via Galileo Ferraris, 4 

Cap 80142 

Puglia: 

Bari - Lungomare N. Sauro, 41 

Cap 70121 

Sicilia: 

Palermo- Via Francesco Laurana, 59 

Cap 90143 

Sardegna: 

Cagliari V.le Regina Margherita, 1 

Cap 09125 

Ove il deposito avvenga presso una Sede I.N. P.S. diversa della stessa città, la stessa provvederà a trasmettere il contratto a quella competente.