§ 98.1.35744 - Circolare 24 aprile 1996, n. 157 .
Contratto collettivo di lavoro comparto scuola. Norme in materia disciplinare. Costituzione Collegi arbitrali di disciplina.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1996
Numero:157

§ 98.1.35744 - Circolare 24 aprile 1996, n. 157 .

Contratto collettivo di lavoro comparto scuola. Norme in materia disciplinare. Costituzione Collegi arbitrali di disciplina.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

- Ai Provveditori agli Studi 

 

Loro Sedi 

 

e, p.c 

 

. - Ai Sovrintendenti Scolastici 

 

Regionali 

 

Loro Sedi 

 

- Al Sovrintendente Scolastico 

 

per la Provincia di Bolzano 

 

- Al Sovrintendente Scolastico 

 

per la Provincia di Trento 

 

- All'Intendente Scolastico per 

 

la Scuola in lingua tedesca Bolzano 

 

- All'Intendente Scolastico per 

 

la scuola delle località 

 

Ladine Bolzano 

 

- All'Assessore alla P.I. della 

 

Regione Autonoma della 

 

Valle d'Aosta Aosta 

 

- Al Sovrintendente Studi della 

 

Regione Autonoma della 

 

Valle d'Aosta Aosta 

 

- Alle Direzioni Generali, 

 

Ispettorati e Servizio per 

 

la Scuola Materna 

 

Sede 

 

 

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 59, commi 7 e 8, dal decreto lgislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, cui fa rinvio l'art. 58, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, si rende necessario che le SS.LL. procedano alla costituzione dei Collegi arbitrali di disciplina, organi deputati a decidere le impugnative proposte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola avverso i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 57 e seguenti del citato contratto collettivo.

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei predetti Collegi arbitrali - che dovranno operare a livello provinciale sono disciplinate dal citato art. 59, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive notificazioni.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di designazione dei 10 rappresentanti dell'Amministrazione e dei 10 rappresentanti dei dipendenti, da cui trarre, a rotazione, i componenti del Collegio arbitrale, le SS.LL. provvederanno a sentire le OO.SS., come previsto dall'art. 59, comma 8, del suindicato decreto legislativo. Al riguardo si ritiene opportuno fornire di seguito alcune indicazioni orientative, che non pregiudicano tuttavia la legittimità di scelte diverse eventualmente già operate in materia in esecuzione della cennata normativa.

Requisiti per la partecipazione ai collegi arbitrali

In analogia con quanto previsto per il personale del comparto statale, i requisiti essenziali per la partecipazione al Collegio arbitrale possono essere individuati nei seguenti:

a) aver manifestato la disponibilità ad assolvere l'incarico;

b) aver maturato una anzianità di servizio di norma di almeno cinque anni;

c) non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare di norma da almeno cinque anni;

d) non essere mai stato sottoposto a procedimento penale, salvo il caso in cui quest'ultimo si sia concluso con una sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, ovvero con sentenza di assoluzione.

Modalità di costituzione dei collegi arbitrali

Per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento dei Collegi, si suggeriscono le seguenti modalità:

1) individuazione dei dieci rappresentanti del personale mediante sorteggio fra i nominativi proposti dalle Organizzazioni sindacali della scuola. Il sorteggio determinerà, altresì l'ordine di inserimento nel relativo elenco.

2) durata in carica dei rappresentanti di norma di quattro anni;

3) rappresentanza dei dipendenti di entrambi i sessi;

4) rappresentanza del personale di ogni grado di scuola o istituto;

5) dall'elenco dei sorteggi si attingerà, secondo l'ordine di inserimento dei nominativi, per eventuali sostituzioni.

I dieci rappresentanti dell'Amministrazione dovranno essere designati dal Provveditore agli Studi fra il personale direttivo della scuola e dell'Amministrazione scolastica periferica in possesso dei suindicati requisiti per la partecipazione al Collegio arbitrale.

In venir meno dei requisiti stabiliti per la partecipazione ai Collegi arbitrali o comunque la cessazione del rapporto di lavoro comportano la decadenza dell'incarico.

Si richiama con l'occasione l'esigenza di invitare i Capi di istituto a dare la massima pubblicità, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, del codice disciplinare di cui all'art. 60 del citato C.C.N. L. del comparto scuola.

Il Ministro

F.to Lombardi