§ 98.1.35514 - Circolare 22 marzo 1996, n. 39/96 .
Revisione di patente: riduzione del periodo di validità. Restituzione della patente di guida al termine del periodo di sospensione.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/1996
Numero:39

§ 98.1.35514 - Circolare 22 marzo 1996, n. 39/96 .

Revisione di patente: riduzione del periodo di validità. Restituzione della patente di guida al termine del periodo di sospensione.

 

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale M.C.T.C., IV Direzione centrale, Div. 46.

 

Facendo seguito alle disposizioni impartite con le circolari prot. n. B5831/60D3 del 24 luglio 1995 e prot. n. B7132/60D3 del 20 settembre 1995, si precisa quanto segue.

Si verificano casi in cui, a seguito di revisione della patente di guida disposta da un Ufficio provinciale M.C.T.C. o dal Prefetto (quest'ultimo limitatamente alla fattispecie delineata all'art. 187 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la commissione medica locale, che effettua la visita per l'accertamento dei requisiti psicofisici, riduce il periodo di validità della patente di guida, rispetto a quello annotato sulla stessa sia in sede di primo rilascio o dell'ultimo rinnovo.

In tale circostanza si rende necessario trascrivere sul documento il nuovo periodo di validità indicato dalla C.M.L.

La suddetta annotazione deve essere effettuata dall'Ufficio provinciale di residenza del titolare della patente, apponendo, sulla stessa, con sottoscrizione del direttore (o di un funzionario appositamente delegato) unitamente al timbro dell'ufficio, la nuova data di scadenza ed aggiornando il sistema informatico.

Qualora la revisione della patente venga disposta da un Ufficio provinciale diverso da quello di residenza del conducente interessato dal provvedimento, la C.M.L. provvederà ad inviare la certificazione medica all'ufficio che ha disposto la revisione. Sarà cura di quest'ultimo inoltrarla all'Ufficio provinciale di residenza del titolare della patente, trattenendo agli atti una copia conforme del certificato suddetto.

Il nuovo periodo di validità decorrerà (conformemente alla prassi seguita dall'ufficio centrale operativo della Direzione generale M.C.T.C. per i rinnovi delle patenti) dalla data del certificato medico.

L'Ufficio provinciale di residenza, inoltre, annulla, con sottoscrizione del direttore e timbro dell'ufficio, la scadenza di validità precedentemente annotata sulla patente.

Nel caso in cui venga adottato, da parte dell'Ufficio provinciale di residenza, un provvedimento di sospensione della patente di guida per inidoneità temporanea del conducente, ai sensi dell'art. 129 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il documento può essere restituito al titolare solo quando questi presenti un certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalle norme vigenti. In tale circostanza, l'Ufficio provinciale di residenza revoca il provvedimento di sospensione ed annota sulla patente di guida, con sottoscrizione del direttore e timbro dell'Ufficio, la nuova data di scadenza del documento indicata dalla C.M.L. Il periodo di validità decorre dal giorno di effettuazione della visita medica.

L'Ufficio provinciale provvede anche ad annotare sulla patente la revoca del provvedimento di sospensione e, contestualmente, aggiorna l'anagrafe nazionale conducenti.

Il Direttore generale

Dr. Giorgio Berruti