Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/02/1996 |
Numero: | 42 |
§ 98.1.35294 - Circolare 20 febbraio 1996, n. 42/D .
Transito comunitario. Prova alternativa dell'avvenuto appuramento. Modifica dell'art. 380 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alle Direzioni compartimentali |
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Alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali |
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Alle Dogane |
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Agli U.T.F. |
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e, per conoscenza: |
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Al Dipartimento delle entrate |
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Al Dipartimento del territorio |
Si riprende qui di seguito il testo del telescritto prot. 2807/3481-1 inviato in data 14.12.95 alle Direzioni Compartimentali tutte.
"Presso le competenti sedi comunitarie è stata approvata la modifica dell'art. 80 del Reg. (CEE) della Commissione al fine di rendere più ampia e flessibile la prova alternativa dell'appuramento del transito comunitario in caso di mancata o tardata restituzione dell'esemplare 5 del documento T.
Per garantire una tempestiva conoscenza della nuova regolamentazione si è ritenuto di non attenderne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ma di poter fornire sin d'ora le necessarie notizie ed istruzioni sulla base del documento di lavoro XXI-1/95, qui allegato in copia, il cui testo potrà subire, all'atto della pubblicazione sopramenzionata, unicamente modifiche di ordine redazionale.
Tutto ciò premesso si ritiene utile esaminare qui di seguito il nuovo articolo 380.
1) Paragrafo a)
Viene specificata in maniera più analitica rispetto alla versione attuale la natura del documento utilizzabile al fine eli fornire la prova alternativa dello appuramento, evenienza, quest'ultima, che può verificarsi com'è noto, tutte le volte che, per qualsivoglia motivo, l'esemplare 5 del documento T pur rinviato regolarmente dall'Ufficio di destinazione, non pervenga a quello di partenza.
Viene infatti chiarito che eletto documento può essere sia doganale che commerciale.
Restano però identiche al testo attuale le condizioni necessarie per la validità dei documenti.
Essi debbono essere:
- autenticati dall'autorità doganale;
- redatti in modo tale da consentire l'identificazione delle merci;
- rilasciati a fronte di merci presentate, a seconda i casi, all'ufficio di destinazione ovvero presso il destinatario autorizzato.
In dipendenza di tale ultimo requisito non possono essere considerate equivalenti all'appuntamento le spedizioni direttamente presentate presso operatori non autorizzati e di cui viene richiesta l'equipollenza allo scarico a seguito del controllo della documentazione commerciale.
2) Paragrafo b)
La prova alternativa di avvenuta presentazione in un paese terzo non viene limitata alla sola importazione in quest'ultimo, ma viene estesa a qualsivoglia regime doganale.
La presente nota va ad integrare quanto illustrato ai punti 2) e 3) della
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici informando nel contempo le categorie professionali interessate.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni e/o chiarimenti qualora, a seguito di interpretazioni coordinate in sede comunitaria, la normativa in questione venga ulteriormente disciplinata per quel che concerne gli adempimenti amministrativi."