§ 98.1.35083 - Circolare 15 gennaio 1996, n. 2 .
Aiuti comunitari relativi alla distillazione facoltativa dei vini da tavola per la campagna 95/96. Art. 38 Reg. (CEE) n. 822 del 1987.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/1996
Numero:2


Sommario
Art. 38 Reg. (CEE) n. 822 del 1987. 


§ 98.1.35083 - Circolare 15 gennaio 1996, n. 2 .

Aiuti comunitari relativi alla distillazione facoltativa dei vini da tavola per la campagna 95/96. Art. 38 Reg. (CEE) n. 822 del 1987.

 

Emanata dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

 

 

Al Ministero delle risorse 

 

agricole, alimentari e forestali 

 

Dir. Generale Politiche Comunitarie 

 

ed internazionali 

 

Ufficio Vitivinicolo 

 

- Ufficio FEOGA 

 

Dir. Gen. Produzione Agricola 

 

Roma 

 

All'Ispettorato centrale repressione 

 

frodi 

 

Roma. 

 

- Ai Sigg. commissari di governo delle 

 

regioni 

 

Loro sedi 

 

Al Commissario di stato per la 

 

regione siciliana 

 

Palermo 

 

Agli Assessorati all'agricoltura 

 

delle regioni 

 

Loro sedi 

 

All'Assessorato all'agricoltura 

 

delle province autonome di 

 

Trento 

 

Bolzano 

 

e, p. c 

 

Al ministero delle finanze 

 

- Dipartimento dogane e I.I. 

 

- Comando generale guardia di 

 

Finanza Uff. operativo 

 

Roma 

 

Al Comando generale dell'arma dei 

 

Carabinieri - N. A.S. 

 

Roma 

 

Alla Corte dei conti 

 

Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. 

 

Sede 

 

Alla Rappresentanza permanente 

 

Italiana presso le comunità europee 

 

Bruxelles 

 

Alla Commissione CEE 

 

D.G. Agricoltura - Div. Vino 

 

Bruxelles 

 

All'Istituto regionale della vite 

 

e del vino 

 

Palermo 

 

Alle Organizzazioni di categoria 

 

Loro sedi 

 

 

La Commissione delle Comunità Europee, con Reg. (CEE) n. 2402/95 del 12 ottobre 1995, ha autorizzato l'apertura, per la campagna 1995/96, della distillazione preventiva di cui all'art. 38 del Reg. (CEE) n. 822/87.

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha inoltre emanato al riguardo la circolare n. 8 del 30 ottobre 1995.

Successivamente, il medesimo Dicastero, con telex 200/177 Del 23.11.95 ha comunicato l'approvazione comunitaria della modifica delle seguenti date:

presentazione contratti: 

27 dicembre 1995 

comunicazione volume vino oggetto contratti: 

9 gennaio 1996 

riduzione contratti da parte Commissione U.E.: 

22 gennaio 1996 

approvazione contratti: 

12 febbraio 1996 

comunicazione contratti approvati: 

20 febbraio 1996 

consegna vino in distilleria: 

15 maggio 1996 

Si rende necessario pertanto riepilogare la documentazione che dovrà essere presentata all'A.I.M.A. per l'ottenimento degli aiuti comunitari da ciascun distillatore o da ciascun produttore, nel caso in cui quest'ultimo abbia sottoscritto la dichiarazione di consegna per la lavorazione per conto.

La modulistica che dovrà essere adottata per la presentazione del contratto di distillazione, della dichiarazione di lavorazione per conto e della domanda di aiuto comunitario è quella già adottata nel corso della precedente campagna (mod. MI, M3, M5) e verrà fornita gratuitamente da parte di questa Azienda

Si informa, a tale proposito, che i dati delle domande di aiuto ed i dati contenuti nella relativa documentazione richiesta formeranno oggetto di validazione con le informazioni in possesso dello schedario viticolo ai fini della determinazione e concessione dell'aiuto spettante.

Al fine di consentire all'A.I.M.A. una più razionale e sollecita istruttoria, si raccomanda agli Organismi regionali preposti all'approvazione dei contratti di distillazione, di approvare soltanto contratti redatti sugli appositi modelli "M3" e di trasmettere successivamente, in un unico plico, copia originale di tutti i contratti approvati, unita o ente all'elenco riepilogativo degli stessi.

Inoltre, si fa presente che copia della fidejussione pari a 5 ECU/HI, prevista dal Reg. (CEE) n. 2402/95 del 12 ottobre 1995 costituisce parte integrante del contratto di distillazione, e pertanto dovrà essere trasmessa all'A.I.M.A. in allegato al contratto medesimo.

 

 

Aiuti comunitari anticipati

Il distillatore a il produttore che ha sottoscritto la dichiarazione di consegna che intende richiedere l'aiuto anticipato dovrà presentare all'A.I.M.A. - Div. X - Via Palestro, 81 Roma - la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale:

a) domanda di aiuto da formulare sul modello "M1";

b) contratti di distillazione corredati della copia originale, della prevista cauzione pari a 5 ECU/HI, conforme all'allegato E;

c) cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia di Assicurazione autorizzata dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, conforme allo schema allegato alla presente circolare;

d) prospetto riepilogativo dei contratti valido ai fini della liquidazione dell'aiuto anticipato conforme all'allegato modello 8;

e) denuncia di produzione della campagna in corso relativa ai vigneti impiantati e regolarmente denunciati allo schedario viticolo;

f) dichiarazione dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 44 del Reg. (CEE) n. 822/87, secondo le disposizioni della circolare M.A.F. n. 27 del 25 agosto 1992,

g) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta per la corresponsione dell'aiuto comunitario con indicazione dell'Istituto bancario e della sede presso la quale accreditare l'aiuto stesso;

h) certificato della Cancelleria del Tribunale e della Camera di Commercio per i richiedenti in forma di società commerciali e/o cooperative e della Camera di Commercio per i richiedenti in forma di ditte individuali.

i) ai fini dell'acquisizione della certificazione antimafia, per le erogazioni di aiuti superiori a 300 milioni sono necessari i seguenti documenti:

1) stato di famiglia (recante le complete generalità degli interessati relative ai soggetti che risultano legali rappresentanti o componenti l'organo amministrativo, nonché l'eventuale direttore tecnica di impresa della società interessata);

2) certificato di residenza degli interessati secondo il criterio di cui sopra;

3) certificato di iscrizione CCIAA;

4) certificato della Cancelleria del Tribunale sia fallimentare che commerciale rilasciato dal tribunale competente per territorio.

Tale ultimo certificato è richiesto ai fini dell'accertamento dei pieni diritti della Società o del beneficiario a svolgere la propria attività imprenditoriale oltre che avere conoscenza delle effettive cariche e relativi nominativi o componenti il Consiglio di Amministrazione;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto di ciascuno dei predetti soggetti attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità "dei familiari", anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

Aiuti corrisposti per intero (procedura ordinaria) o a saldo dell'aiuto anticipato

Le domande di aiuto su modello "M1" dovranno essere presentate all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 dicembre 1996 (31 gennaio 1997 se il distillatore ha già richiesto l'anticipo su cauzione) corredate dalla seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale:

1) certificato dell'UTF competente per territorio, ove h ubicata la distilleria, redatto in conformità al modello già utilizzato nelle precedenti campagne, nonché copia autenticata dei fogli del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C - modello 41;

2) prova di avvenuto pagamento costituita da:

- 1) copia della fattura di vendita;

- 2) dichiarazione di quietanza rilasciata dal produttore, relativa al pagamento del prezzo di cessione. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre il termine dei tre mesi, di cui al Reg. (CEE) n. 2721/88 del 31 agosto 1988 è necessario indicare specificatamente la data esatta dall'avvenuto pagamento. La firma del produttore, apposta sulle dichiarazioni di quietanza, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

3) prospetto riepilogativo delle fatture dei produttori secondo l'allegato modello C. Al fine di una più spedita istruttoria e di un più agevole controllo dei dati relativi al prospetto riepilogativo, i dati stessi dovranno essere forniti anche su un supporto magnetico secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente indicate. Il software, da utilizzare per la memorizzazione dei dati su floppy disk, verrà messo a disposizione gratuitamente dall'A.I.M.A. attraverso l'Organizzazione professionale di categoria;

4) contratto di distillazione approvato dagli Uffici all'uopo preposti, relativo alla campagna 1995196, corredato della copia originale della prevista cauzione pari a 5 ECUMI, conforme all'allegato E;

5) copia della dichiarazione di produzione della campagna in corso relativa ai vigneti impiantati e regolarmente denunciati allo schedario viticolo;

6) certificato di analisi relativo al vino distillato rilasciato da un laboratorio od Istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva, l'acidità volatile e totale, l'estratto secco e le ceneri;

7) attestato dell'Ispettorato Repressione Frodi relativo all'assolvimento, da parte del produttore, degli obblighi previsti agli artt. 35, 36 e 39 del Reg. (CEE) n. 822/87;

8) prospetto riepilogativo delle consegne effettuate da ciascun produttore secondo l'allegato modello D;

9) copia dichiarazione di lavorazione (modello A) relativa al periodo di introduzione e lavorazione del prodotto distillato;

10) dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta per la corresponsione dell'aiuto comunitario con indicazione dell'Istituto bancario e della sede presso la quale accreditare l'aiuto stesso;

11) certificato della Cancelleria del Tribunale e della Camera di Commercio per i richiedenti in forma di società commerciali e/o cooperative e della Camera di Commercio per i richiedenti in forma di ditte individuali.

11) documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione della certificazione antimafia di cui al precedente punto i);

Si richiama l'attenzione sulla necessità che entro le suddette date (31.12.1996 e 31.1.1997), la documentazione deve essere presentata in modo completo ed esaustivo.

Occorre infine ricordare che l'obbligo del distillatore di comunicare mensilmente, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2181/91 del 24 luglio 1991, i prodotti ottenuta dalla distillazione, espressi in ettanidri, dovrà essere assolto mediante l'utilizzo esclusivo del modello A, in allegato alla presente circolare.

Corre l'obbligo far presente che i quantitativi di prodotto esclusi dall'aiuto ceomunitario non potranno successivamente formare oggetto d'acquisto da questa Azienda qualora, anche per la campagna in questione venisse posto in essere l'intervento nazionale.

Il Direttore generale reggente

 

 

Allegato

Modello A

Dichiarazione di lavorazione

 

 

 

 

 

 

Art. 35 - sottoprodotti 

Distillazione obbligatoria 

 

Art. 36 - vino da uva da tavola 

 

 

Art. 39 - vino da tavola 

 

 

 

 

 

Art. 38 - preventiva 

Distillazione facoltativa 

 

 

 

 

Art. 41 - sostegno 

Campagna 

 

 

Operazioni effettuate nel mese di 

 

 

 

 

 

 

Inizio lavorazione 

 

 

lavorazione in corso 

 

 

fine lavorazione 

 

 

Materia prima 

Prodotto Ottenuto (in ettanidri) 

Tipo 

Introdotta 

Distillata 

Alcole neutro 

Alcole greggio 

Teste e code 

Acquavite 

Vino H1 

 

 

 

 

 

 

Vino H1 Alcolizzato 

 

 

 

 

 

 

Vinaccia q.li 

 

 

 

 

 

 

Feccia q.li 

 

 

 

 

 

 

Mod. B

Prospetto liquidazione anticipo distillazione art. 38

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione Banca 

 

Agenzia di 

 

Garanzia n.  

 

del 

 

 

Importo garantito 

 

 

 

 

Produttore 

Quantità 

Quantità 

Titolo 

Ettogradi 

Misura 

Importo 

Codice 

Ragione 

ammessa 

approvata 

alcolometrico 

 

unitaria 

aiuto 

fiscale 

sociale 

HL. 

HL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Distilleria 

 

Firma Istituto Bancario 

 

Polizza fidejussoria per il pagamento anticipato degli aiuti

Premesso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

che la Ditta 

 

con sede in 

 

codice fiscale n.  

 

(in seguito 

denominata "Contraente") ha richiesto alla Azienda di Stato per gli interventi del Mercato Agricolo (AIMA) 

 

il pagamento anticipato di £ 

 

(Lire 

) 

a titolo di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n.  

 

del 

 

b. 

che detto pagamento anticipato à condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante polizza  

fidejussoria. per un importo pari al 

 

% dell'anticipazione richiesta a 

garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte 

c. 

che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'AIMA, ai sensi delle  

 

disposizioni di cui al Regolamento(CEE) n.  

 

 

 

 

e successive modifiche e integrazioni 

 

2220/85, deve procedere all'immediato inca4neramento delle somme corrispondenti ai quantitativi di prodotti, per i quali non è stato riconosciuto l'aiuto, 

Ciò premesso

 

 

 

 

 

 

 

La Società 

 

(in seguito denominata "Società"), autorizzata all'esercizio 

del ramo cauzioni con provvedimento dell'Istituto[2]con decreto del 

 

pubblicato nella G.U. n 

 

del 

 

domiciliata in 

 

con la presente 

polizza si costituisca fidejussore del Contraente 

- il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per 

le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'A.I.M.A., codice fiscale n.  

 

alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza dell'importo di £. 

 

(lire 

 

) per il caso che il Contraente sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipo  

corrispostogli. 

__________

[2]per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Liquidazione del premio

 

 

 

 

Premio 

 

 

Totale 

Periodo iniziale 

 

 

 

 

Supplementi 

 

 

 

 

 

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di mesi  

 

e cioè  

 

fino al 

Nel caso di proroga, il Contraente sarà tenuto a corrispondere un supplemento di premio da calcolarsi in termini di capitale e di eventuali interessi secondo i criteri indicati in premessa.

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto,

 

 

in 

 

il 

 

 

Il pagamento dell'importo di £. 

 

Dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato 

per mani del sottoscritto oggi 

 

alle ore 

 

in 

 

Agente o esattore

Condizioni generali

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'A.I.M.A.

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisca all'AIMA, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente, e gli interessi maturati come previsto in premessa.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'A.I.M.A. ha la validità di dodici mesi dalla data di emissione della polizza ad è automaticamente rinnovata per ulteriori due periodi di sei mesi cadauno.

Prima della scadenza del periodo di durata della polizza come prorogato ai sensi del comma precedente, l'A.I.M.A. - con lettera raccomandata che dovrà pervenire alla Società prima della suddetta scadenza - può richiedere, per l'effettuazione di inchieste supplementari per il riconoscimento del diritto all'aiuto, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Società è tenuta a concedere senza opporre alcuna eccezione.

Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, la garanzia cessa automaticamente.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenza di cui ai precedenti commi potrà avvenire solo previa comunicazione scritta dell'AIMA alla Società.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui all.; lettera f) della premessa per la restituzione dell'anticipo, l'A.I.M.A., con lettera inviata per conoscenza anche alla Società, inviterà il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiederà il versamento della somma medesima alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preve, va escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ.

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ.

per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili diversi da quelli che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A. limitatamente al settore specifico considerato nella presente polizza

Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'AIMA faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e IAIMA è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'AIMA stessa.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 8 - Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia. è dovuto in via anticipata ad in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.

Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella misura che sarà indicata nella relativa appendice di proroga: il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'AIMA.

Art. 9 - Rivalsa - Il Contraente, i suoi successoti ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'AIMA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

Art. 10 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Controgaranzia - La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:

1) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica:

2) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

3) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'AIMA, anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato:

4) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere,

5) richiesta di proroga da parte dell'AIMA ai sensi dei Precedente art. 2.

La mancata costituzione della controgaranzia non potrà in nessun caso essere opposta all'AIMA dalla Società.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse. i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio. agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

Il contraente 

 

 

La società 

 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 4 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.)

Art. 7 (Deroga alla competenza territoriale)

Il Contraente

La società

Modello C

Prospetto riassuntivo

 

 

 

Tipo di prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTTORE 

FATTURA 

 

 

 

 

 

 

Data 

Data 

Codice 

Denominazione 

Numero 

Data 

QI/HL 

Grado 

Prezzo 

Imponibile 

I.V.A. 

Importo 

effettivo 

Completamento 

fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamento 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. I dati di cui sopra dovranno essere forniti su supporto magnetico secondo le indicazioni che saranno fornite successivamente

Modello D

Prospetto liquidazione a saldo distillazione preventiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagna 199 

 

/9 

 

 

Distilleria: 

 

cod.fisc./P.IVA 

 

domanda 

 

n. : 

 

Contratti attivati dal 

 

al 

 

Prezzi corrisposti al produttore 

Ecu in vigore 

 

Prezzo pieno: 

 

Riduzione: 

 

Prezzo ridotto: 

 

 

Aiuti comunitari 

Grezzo neutro 

 

Teste code: 

 

Acquavite: 

 

Certificato UTF 

Prot. n.  

 

del 

 

Produttore: 

Cod.Fisc./P.Iva 

 

Denominazione 

 

 

Contratto n.  

 

 

 

 

 

 

 

Q.tà 

Q.tà 

Titolo 

Q.tà 

Q.tà 

Titolo 

Ettogradi 

Alcole 

Alcole 

Acquavite 

Massima 

Approvata 

Alcolom 

Effettiva 

Distillata 

Alcolom 

 

Neutro 

Grezzo 

 

Distillabile 

Da revis. 

 

Distillata 

Beneficiar. Aiuto 

Fatturato 

 

 

t. e c. 

 

Aiuto relativo neutro: 

Aiuto relativo grezzo/TC: 

Aiuto relativo acquavite: 

Importo detrazione per arricchimento: 

Totale aiuto: