Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.3 debito pubblico |
Data: | 23/10/1962 |
Numero: | 1575 |
Sommario |
Art. unico. Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste dall'art. 1 del decreto del [...] |
§ 27.3.42 – L. 23 ottobre 1962, n. 1575. [1]
Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
(G.U. 20 novembre 1962, n. 295).
Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste dall'art. 1 del
I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori.
Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2 della
Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa, anche collettivi, per pagamento di stipendi e di altri assegni fissi a carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai singoli creditori, possono essere consegnati dalle Sezioni di tesoreria all'impiegato dello stesso ufficio dei beneficiari, delegato a riscuotere ai sensi dell'art. 383 del
L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma, estingue il debito dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 1 del