§ 27.2.35 – D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:21/01/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Periodo di applicazione.
Art. 2.  Predisposizione degli atti di gara in euro.
Art. 3.  Conversione degli importi monetari negli atti di gara.
Art. 4.  Formulazione delle offerte in sede di gara.
Art. 5.  Pagamenti.
Art. 6.  Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo transitorio.


§ 27.2.35 – D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22. [1]

Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro.

(G.U. 10 febbraio 1999, n. 33).

 

     Art. 1. Periodo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica nel periodo transitorio di introduzione dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.

 

          Art. 2. Predisposizione degli atti di gara in euro.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto o concessione di lavori, di appalto di servizi e forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti, ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.

 

          Art. 3. Conversione degli importi monetari negli atti di gara.

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e, se del caso, con le modalità, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

 

          Art. 4. Formulazione delle offerte in sede di gara.

     1. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente.

     2. L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o l'offerente.

     3. L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

 

          Art. 5. Pagamenti.

     1. Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.

     2. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.

     3. Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.

     4. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.

     5. E' demandata alle singole amministrazioni la definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.

     6. Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi a contratti stipulati prima di tale data.

 

          Art. 6. Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo transitorio.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1° gennaio 1999, qualora il relativo bando sia pubblicato dopo tale data.

     2. Qualora il bando di gara sia pubblicato prima del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.