§ 27.2.22 – D.P.R. 14 ottobre 1987, n. 433.
Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:14/10/1987
Numero:433


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale [...]
Art. 1.      1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire [...]
Art. 2.      1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti
Art. 3.      1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di [...]
Art. 4.      1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con [...]
Art. 5.      1. I compiti principali degli addetti agli uffici tecnici sono
Art. 6.      1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di [...]
Art. 7.      1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'affidamento dei lavori, subordinato all'espletamento - se possibile - di una gara ufficiosa tra ditte di fiducia, avviene [...]
Art. 8.      1. Nei casi in cui si verifichino circostanze nelle quali ogni indugio nell'effettuare i necessari interventi possa determinare grave danno economico o comportare [...]
Art. 9.      1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruità dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a [...]
Art. 10.      1. I lavori affidati a cottimo fiduciario saranno eseguiti dall'impresa assuntrice sotto la direzione, la vigilanza e il controllo dell'ufficio tecnico [...]
Art. 11.      1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture [...]
Art. 12.      1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei [...]


§ 27.2.22 – D.P.R. 14 ottobre 1987, n. 433.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(G.U. 27 ottobre 1987, n. 251).

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa delegati ad altre amministrazioni periferiche statali per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate.

     2. Il presente decreto sostituisce quello in data 28 agosto 1987, n. 406, avente identico oggetto.

 

Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi

da eseguire in economia da parte della direzione generale

degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o da questa

delegati ad altre amministrazioni periferiche statali, per la manutenzione

e la gestione del patrimonio immobiliare delle casse pensioni amministrate

 

          Art. 1.

     1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire in economia sempre che gli stessi non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

     a) lavori di conservazione, manutenzione, ripristino e sistemazione di immobili di proprietà delle casse pensioni amministrate, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

     b) lavori complementari a quelli compresi nei contratti, che per la loro particolare natura non si sia ritenuto di affidare all'impresa aggiudicataria, nonchè lavori da ultimare in casi di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti;

     c) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento; lavori per la cui esecuzione l'autorità competente abbia assegnato una scadenza prossima e perentoria e ogni altro lavoro indispensabile per la manutenzione e l'uso degli immobili, che, avuto riguardo alla buona conservazione degli stessi, alle necessità di gestione e alla continuità del reddito, alla necessità di evitare pericoli o gravi disagi a persone e/o a cose, abbia carattere di indifferibilità;

     d) installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, citofonico, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione e sollevamento di acque bianche e nere, acqua e telefono;

     e) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico;

     f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

     g) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di generi di cancelleria; lavori di stampa, tipografia, litografia; spese postali, telefoniche e telegrafiche; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione;

     h) lavori di traduzione, nonchè eccezionalmente, di copia o altri lavori implicanti l'effettuazione di mere operazioni materiali, qualora ad essi non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto;

     i) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

     l) l'acquisto di vestiario per il personale dipendente (operai, tecnici, portieri) o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio.

 

          Art. 2.

     1. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta;

     b) per cottimi fiduciari;

     c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimi fiduciari.

     2. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati, con personale, materiali e mezzi degli istituti di previdenza quando non è necessario il ricorso ad imprese.

     3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, se possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi lire dieci milioni.

     4. I lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento d'imprese di notoria capacita ed idoneità, inserite in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore.

     5. Negli elenchi di cui al precedente comma 4, saranno iscritte, oltre alle imprese già note e di fiducia, le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovrà valutare le capacità tecniche ed economiche delle imprese richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

 

          Art. 3.

     1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata dai dirigenti della Direzione generale degli istituti di previdenza nei limiti delle attribuzioni previste dalle norme sulla dirigenza statale.

     2. Per gli immobili siti fuori Roma l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste e dei servizi anzidetti può essere disposta dai dirigenti degli uffici periferici competenti, opportunamente delegati, fino alla concorrenza dell'importo di L. 4.500.000. Oltre tale importo è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale degli istituti di previdenza ed a tal fine dovranno essere inviati i preventivi e le perizie.

     3. All'acquisto del materiale, mezzi d'opera ed attrezzature, da impiegare nei lavori, sarà provveduto con l'osservanza delle norme di contrattazione prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     4. Le spese effettuate in economia, quando non siano superiori al limite di L. 1.440.000 debbono essere comprovate da fattura o fattura pro-forma; in calce alla stessa debbono essere apposti il visto di congruità nonchè quello di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

     5. Per importi superiori al citato limite sono invece necessari i seguenti documenti giustificativi:

     A) Richiesta formale dell'amministrazione ad almeno tre imprese, oppure provvedimento, la cui necessità va congruamente motivata di richiesta ad una sola impresa per la specialità o l'urgenza della fornitura e del lavoro.

     B) Offerte, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, recanti data e numero di iscrizione alla camera di commercio o all'albo degli artigiani, nei casi in cui tali iscrizioni siano prescritte, o, se necessario, accompagnate dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori o da quanto altro richiesto dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Le offerte debbono contenere altresì:

     a) dichiarazione dell'impresa di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla pubblica amministrazione;

     b) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, nonchè all'osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro;

     c) elenco dettagliato dei lavori;

     d) prezzi unitari;

     e) condizioni di esecuzione;

     f) termine di ultimazione;

     g) modalità di pagamento;

     h) termine di validità dell'offerta.

     C) Dichiarazione o visto di congruità.

     D) Lettera d'ordine dell'amministrazione, contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettare da parte dell'impresa oppure, se necessario, contratto in altra forma.

     E) Fattura o fattura pro-forma.

     F) Certificato di collaudo o dichiarazione di regolare esecuzione.

 

          Art. 4.

     1. All'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o con sistema misto per la parte in amministrazione diretta, si provvede con personale operaio assunto con contratto di locazione d'opera nei limiti numerici, di livello e di qualifica stabiliti dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza.

     2. Agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo previsti per i lavori indicati nel presente regolamento, si provvede con personale impiegatizio assunto con contratto di locazione di opere di cui al comma precedente.

     3. Il personale impiegatizio svolge i propri compiti nell'ambito di strutture operative interne (uffici tecnici e uffici amministrativi) costituite presso la Direzione generale degli istituti di previdenza e presso le amministrazioni periferiche statali delegate alla gestione del patrimonio immobiliare degli istituti medesimi.

 

          Art. 5.

     1. I compiti principali degli addetti agli uffici tecnici sono:

     a) accertamenti tecnici, sopralluoghi, verifiche;

     b) programmazione dei lavori ritenuti necessari con redazione di elaborati, disegni, sviluppo di calcoli statistici, metrici e simili;

     c) direzione dei lavori, distribuzione e controllo del lavoro agli operai, compilazione di liste settimanali della manodopera, dei materiali e dei mezzi d'opera;

     d) emissione e chiusura delle bolle di lavoro e consegna di quelle definite al reparto amministrativo competente;

     e) vigilanza sui lavori eseguiti da ditte appaltatrici o direttamente dagli inquilini;

     f) redazione di progetti di massima ed esecutivi, compilazione di stima dei lavori ed elenco prezzi, liquidazione fatture o fatture pro-forma, visti di congruità e di regolare esecuzione, collaudazione.

     2. I compiti principali degli addetti agli uffici amministrativi sono:

     a) amministrazione del personale tecnico ed operaio assunto;

     b) ricevimento ed esame delle segnalazioni che pervengono dagli inquilini, dai portieri o da altri, controllo ed esame di documenti, atti e simili;

     c) corrispondenza con uffici, locatari, fornitori, ditte appaltatrici, predisposizioni di pagamenti, contratti, decreti, tenuta dei libri contabili, esecuzione di conteggi, versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro compito connesso con le attività disciplinate dal presente regolamento;

     d) accertamenti in ordine alla imputazione delle spese, esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi con le bolle di lavoro e controllo di documenti contabili, fatture, verifica e perforazione di schede meccanografiche, scritturazione e copia, mansioni di segreteria e di archivio.

 

          Art. 6.

     1. I competenti uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza provvedono agli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo avvalendosi del personale di cui all'art. 4.

     2. Gli stessi uffici provvedono anche ai lavori in amministrazione diretta. A tal fine, in relazione a ciascun lavoro da eseguire, sono redatti, occorrendo, i disegni di progetto e viene predisposta la relativa bolla sostitutiva della perizia di progetto, nella quale sono indicati:

     a) il numero delle ore di lavoro occorrenti, distintamente per ciascuna qualifica di operaio;

     b) le specie e le qualità dei singoli materiali da impiegare;

     c) le attrezzature occorrenti (ad eccezione di quelle che costituiscono la normale dotazione di scorta degli operai) ed il tempo di impiego di ciascuna di esse.

 

          Art. 7.

     1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario l'affidamento dei lavori, subordinato all'espletamento - se possibile - di una gara ufficiosa tra ditte di fiducia, avviene previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonchè la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

     2. I preventivi suddetti, che possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi, devono provenire da almeno tre persone o ditte. E' consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o urgenza del lavoro, della provvista e del servizio.

     3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente, che dovrà indicare le penali stabilite in caso di ritardo imputabile all'impresa nonchè la facoltà dell'amministrazione, dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

 

          Art. 8.

     1. Nei casi in cui si verifichino circostanze nelle quali ogni indugio nell'effettuare i necessari interventi possa determinare grave danno economico o comportare pregiudizio alla incolumità e alla salute degli inquilini o dei terzi ovvero alla sicurezza dei beni di proprietà delle casse o di quelli dell'inquilinato, ed occorre quindi iniziare immediatamente i lavori, l'addetto alla gestione tecnica dell'immobile che per primo si recherà sul luogo compilerà il verbale di somma urgenza, nel quale saranno descritti i guasti avvenuti, le cause, le conseguenze dei guasti stessi e il modo di ripararli.

     2. Lo stesso addetto potrà disporre contemporaneamente l'immediata esecuzione dei soli lavori occorrenti ad eliminare lo stato di pericolo o di danno.

     3. Per gli immobili siti fuori Roma, il responsabile dell'ufficio tecnico territorialmente competente darà entro dieci giorni, comunicazione telegrafica dell'intervento effettuato, provvedendo poi alla trasmissione del verbale di somma urgenza e degli altri atti connessi. Per gli altri eventuali lavori di ripristino sarà richiesta apposita autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; tali lavori saranno eseguiti con le modalità previste nel presente regolamento.

     4. Qualora i lavori iniziati d'urgenza non riportassero la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita.

 

          Art. 9.

     1. I prezzi indicati nei preventivi debbono essere sottoposti, quando sia prescritto, al visto di congruità dei competenti uffici tecnici e non devono essere superiori a quelli contenuti nei listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato.

     2. Le fatture o fattura pro-forma e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

     3. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti e corredati, se si tratti di acquisti, della presa in carico o bolletta di inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

 

          Art. 10.

     1. I lavori affidati a cottimo fiduciario saranno eseguiti dall'impresa assuntrice sotto la direzione, la vigilanza e il controllo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente che vi provvederà a mezzo del direttore dei lavori. A quest'ultimo competerà, in particolare, la compilazione dei verbali di consegna e di ultimazione, la concessione di eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori da sottoporre ad approvazione del competente ufficio amministrativo e la compilazione dei relativi verbali, la redazione degli stati di avanzamento e finale dei lavori e dei certificati di pagamento delle rate d'acconto.

     2. I lavori sono soggetti a collaudo finale o, quando la spesa non superi le lire 7 milioni, ad attestazione di regolare esecuzione. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione sono effettuati da funzionari o impiegati nominati dal competente organo, con esclusione di quei funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

     3. Ove sia ritenuto necessario, il collaudo potrà essere effettuato da apposita commissione, composta da membri tecnici anche esterni ed amministrativi, nominata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

     4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura non superiore ai 19/20 dell'importo contrattuale.

     5. Nei casi in cui sia ritenuto indispensabile un giudizio di specifica competenza tecnica, il parere di congruità o di regolarità della fornitura potrà essere chiesto ad organi tecnici statali competenti per materia.

 

          Art. 11.

     1. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

     2. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di contabilità generale dello Stato sulle aperture di credito.

     3. I rendiconti, firmati dal funzionario responsabile dell'anticipazione, devono essere presentati semestralmente e trasmessi alla Direzione generale degli istituti di previdenza entro i primi venticinque giorni del mese successivo al semestre, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento delle rate di acconto, firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico.

     4. Il rendiconto finale, formulato come il semestrale riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo del rendiconto semestrale, dovrà essere corredato dallo stato finale dei lavori e dalla relativa relazione firmati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico nonchè dal certificato di regolare esecuzione firmato come sopra ovvero dal certificato di collaudo.

 

          Art. 12.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.