§ 27.2.18 – D.P.R. 1 aprile 1985, n. 166.
Regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:01/04/1985
Numero:166


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'annesso regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, composto di n. 7 [...]
Art. 1.      L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, entro il limite massimo di spesa di lire 50.000.000 provvede in economia
Art. 2.      Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, [...]
Art. 3.      Le provviste in economia di presumibile importo superiore a 5.000.000 di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinamento dei [...]
Art. 4.      I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di [...]
Art. 5.      I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale
Art. 6.      I competenti uffici centrali dell'Istituto disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti
Art. 7.      E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni


§ 27.2.18 – D.P.R. 1 aprile 1985, n. 166.

Regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(G.U. 7 maggio 1985, n. 106).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, composto di n. 7 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

Regolamento dei servizi e delle spese da farsi in economia

per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL)

 

          Art. 1.

     L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, entro il limite massimo di spesa di lire 50.000.000 provvede in economia:

     1) all'acquisto, manutenzione, noleggio, riparazione e modifica di mobili, impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, della strumentazione per le operazioni di collaudi, controlli, ecc., di macchine per scrivere, per calcolo, per riproduzione e per elaborazione dati, nonchè all'acquisto di accessori e parti di ricambio;

     2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, nonchè di animali per esperimento, necessari per i lavori di ricerca, controllo ed analisi;

     3) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi;

     4) all'acquisto di piante e semi di giardini e per esperimento nonchè alle spese per la coltivazione ed il mantenimento;

     5) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico;

     6) all'acquisto, manutenzione, noleggio, riparazione e modifica di apparecchi televisivi, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati;

     7) alla manutenzione, riparazione, noleggio e custodia di veicoli e di altri mezzi di trasporto, nonchè al pagamento delle tasse di circolazione, dei premi di assicurazione e di altri eventuali oneri connessi all'espletamento del servizio automobilistico;

     8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti compiti istituzionali, e alla partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto;

     9) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione per la raccolta di notizie di interesse per l'Istituto;

     10) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori, ed alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi in proprio;

     11) alla produzione e diffusione di inserti radiotelecinematografici di carattere documentario tecnico-scientifico;

     12) a lavori di stampa e di riproduzione fotografica e fotostatica di disegni, pubblicazioni, bollettini, circolari, nonchè di documenti di ufficio;

     13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati;

     14) a trasporti, servizi di dogana, spedizioni, noli, assicurazioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;

     15) a lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali, aree e spazi recintati dell'Istituto con i relativi impianti, infissi e manufatti;

     16) ai lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, aree e spazi recintati con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici dell'Istituto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

     17) all'affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi e per la organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonchè per esigenze diverse connesse con l'attività dell'Istituto, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali dell'Istituto stesso;

     18) alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

     19) alle spese postali, telefoniche e telegrafiche e per altri servizi speciali di corrispondenza;

     20) all'acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, manifestazioni e ricorrenze varie;

     21) alla pulizia, disinfestazione e illuminazione dei locali, aree e spazi recintati dell'Istituto, nonchè al riscaldamento dei locali stessi;

     22) alla provvista di carburante e di lubrificante;

     23) all'acquisto, manutenzione e pulizia di effetti di corredo;

     24) ai servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto.

     L'esecuzione in economia di cui al comma precedente è disposta dai dirigenti, secondo le attribuzioni e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e dai funzionari delegati, ancorchè non dirigenti, nel limite di importo di cui all'art. 8, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Per le spese superiori a lire 10.000.000 deve essere sentito il Comitato amministrativo che esprime parere vincolante.

 

          Art. 2.

     Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

     Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio e tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo una Commissione, nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da quattro funzionari tecnico-professionali, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un dirigente, nonchè da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con funzioni di segretario.

 

          Art. 3.

     Le provviste in economia di presumibile importo superiore a 5.000.000 di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinamento dei servizi, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, dipartimento o servizio tecnico richiedente.

     Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

 

          Art. 4.

     I preventivi sono richiesti a persone o imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

     L'ordine impegna il fornitore, il quale non potrà in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, nè i prezzi stabiliti, nè la qualità e quantità della merce.

     In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di fornitura che dovrà essere accettata per iscritto da parte dell'assuntore.

     Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

 

          Art. 5.

     I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

     Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

     Se la spesa non supera 5.000.000 di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente.

     In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

     E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 6.

     I competenti uffici centrali dell'Istituto disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

     Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, i predetti uffici potranno disporne il pagamento sui fondi accreditati al cassiere.

     I dipartimenti periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 7.

     E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.

     A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.