§ 27.2.10 – D.P.R. 27 luglio 1981, n. 489.
Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:27/07/1981
Numero:489


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'annesso regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero [...]
Art. 1.      I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione dell'interno e degli uffici e comandi da essa dipendenti, [...]
Art. 2.      I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente articolo possono essere eseguiti
Art. 3.      Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti [...]
Art. 4.      Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ditte
Art. 5.      L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi, deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni [...]
Art. 6.      I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi al almeno tre persone o ditte ritenute [...]
Art. 7.      Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, [...]
Art. 8.      I capi degli uffici periferici possono ordinare, nel limite delle somme messe a loro disposizione con aperture di credito, le spese in economia, salvo i casi in cui sia [...]
Art. 9.      I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, quando il loro importo superi un [...]
Art. 10.      Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa - salvo il caso di cui al [...]
Art. 11.      Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero mediante aperture [...]
Art. 12.      Per i lavori, le provviste ed i servizi in economia concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono gli uffici centrali e periferici secondo le [...]


§ 27.2.10 – D.P.R. 27 luglio 1981, n. 489.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

(G.U. 28 agosto 1981, n. 236).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, vistato dal Ministro proponente.

     Il regio decreto 31 marzo 1927, n. 715, è abrogato.

 

 

Regolamento

per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi

in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno

 

          Art. 1.

     I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione dell'interno e degli uffici e comandi da essa dipendenti, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

     1) acquisto e riparazione di mobili, materiali elettorali ed arredi; acquisto e legatura libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

     2) acquisto e abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;

     3) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso dell'amministrazione;

     4) manutenzione di attrezzature antincendio;

     5) riparazione, manutenzione e noleggio di automotomezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;

     6) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

     7) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione e riscaldamento di locali; fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;

     8) spese per trasporti, spese per spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

     9) lavori di traduzione; stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e legatoria; noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura;

     10) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

     11) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;

     12) spese per il funzionamento delle sale mediche, acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;

     13) spese per i funerali e trasporto salme del personale deceduto per causa di servizio;

     14) spese per conferenze, mostre e cerimonie; di rappresentanza; di informazione attraverso agenzie di stampa; di propaganda; per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, spese per l'assistenza spirituale e morale del personale; spese per i musei storici del Ministero; spese per la banda musicale della polizia di Stato;

     15) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;

     16) spese per il funzionamento e per i relativi servizi ausiliari degli istituti di istruzione del personale della polizia di Stato, di scuole, di centri e laboratori tecnici, di gabinetti scientifici, di ricerca, di istruzione e di segnalamento; spese per studi, ricerche ed esperienze connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto;

     17) lavatura, rammendo e stiratura di effetti di vestiario e di casermaggio;

     18) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

     19) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

     20) acquisto e mantenimento di cavalli e di cani; acquisto e manutenzione di bardature e ferrature;

     21) spese per l'impianto ed il funzionamento di centri per stranieri; spese per il mantenimento di indigenti; spese per il rimpatrio di rifugiati e di stranieri;

     22) acquisto di prodotti di privativa industriale estera, per i quali i fornitori non convengono di addivenire alla stipula di contratti;

     23) spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, sino all'importo di L. 1.000.000.

     Possono, altresì, eseguirsi in economia, in casi di urgenza - espressamente motivata nell'atto autorizzativo - determinati da esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamità o da altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale le seguenti spese:

     1) acquisto di materiali per cinematografia e fotografia;

     2) acquisto di attrezzature antincendio;

     3) acquisto di materiali ed attrezzi da soccorso;

     4) acquisto e installazione di impianti di distribuzione di carburanti;

     5) acquisto di macchine da scrivere e da calcolo;

     6) acquisto, approntamento, manutenzione, confezione e riparazione di oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio e di materiali e generi assistenziali;

     7) acquisto di impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

     8) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per il centro elettronico del servizio elettorale, per i centri radiotelegrafici, elettronici e meccanografici.

     L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui ai commi precedenti è disposta dai dirigenti nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e dai funzionari delegati, ancorchè non dirigenti, nel limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente articolo possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

          Art. 3.

     Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

     Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi le lire un milione, preventivi con offerte ad almeno tre persone o ditte, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

 

          Art. 4.

     Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ditte.

 

          Art. 5.

     L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi, deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

 

          Art. 6.

     I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1, devono richiedersi al almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi l'importo di un milione di lire.

     I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

     L'amministrazione può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

     Per ciò che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli uffici del genio civile, devono, altresì, essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, recante modificazioni al regio decreto 3 febbraio 1922, n. 422 sulla esecuzione di opere pubbliche.

 

          Art. 7.

     Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della ditta medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

     Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

 

          Art. 8.

     I capi degli uffici periferici possono ordinare, nel limite delle somme messe a loro disposizione con aperture di credito, le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale.

 

          Art. 9.

     I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo, quando il loro importo superi un milione di lire, al netto di ogni onere fiscale.

     Per gli uffici centrali il collaudo dev'essere effettuato da un impiegato o da un esperto appositamente designato dalla amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Per il Dipartimento della pubblica sicurezza, il collaudo verrà effettuato dalle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia.

     Per gli uffici periferici, il collaudo dev'essere effettuato, in mancanza dell'impiegato, dell'esperto o delle commissioni di collaudo indicate nel precedente comma, dall'ufficio tecnico erariale o dall'ufficio del genio civile, salvo che l'importo dei lavori, delle provviste e dei servizi sia inferiore al limite minimo prescritto dagli uffici medesimi, nel qual caso si applica il comma seguente.

     Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi lire un milione o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da una attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o di un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente.

     E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

     Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

 

          Art. 10.

     Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa - salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni - nonchè della dichiarazione od attestazione di cui all'articolo precedente e se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio centrale o periferico liquidatore.

     I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale - da allegare al titolo di spesa - e in copia - da conservare agli atti - e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

 

          Art. 11.

     Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     Per i lavori, le provviste ed i servizi in economia concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono gli uffici centrali e periferici secondo le disposizioni del presente regolamento fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art. 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469.