§ 27.1.200 - L. 21 settembre 2010, n. 158.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:21/09/2010
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
Art. 3.  Allegati


§ 27.1.200 - L. 21 settembre 2010, n. 158.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

(G.U. 28 settembre 2010, n. 227 - S.O. n. 225)

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono introdotte, per l'anno finanziario 2010, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

     1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni».

     2. Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».

     3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonchè per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008».

 

     Art. 3. Allegati

     1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il 2010 nell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)