Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 06/11/2003 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni generali) |
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero della salute) |
Art. 4. (Allegati) |
§ 27.1.12a - Legge 6 novembre 2003, n. 301.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.
(G.U. 11 novembre 2003, n. 262, S.O.)
Art. 1. (Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro».
2. Nell'articolo 2, comma 7, della
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero della salute)
1. Nell'articolo 15, comma 7, della
Art. 4. (Allegati)
1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2003 negli allegati 1 e 2 alla
Allegati
(Omissis)