§ 27.1.12a - Legge 6 novembre 2003, n. 301.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:06/11/2003
Numero:301


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali)
Art. 2.  (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
Art. 3.  (Stato di previsione del Ministero della salute)
Art. 4.  (Allegati)


§ 27.1.12a - Legge 6 novembre 2003, n. 301.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.

(G.U. 11 novembre 2003, n. 262, S.O.)

 

     Art. 1. (Disposizioni generali)

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2002, n. 290, sono introdotte, per l'anno finanziario 2003, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

          Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 290, è sostituito dal seguente:

     «3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro».

     2. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le parole: «2.975 milioni di euro», «400 milioni di euro», «2.800 milioni di euro» e «10.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.475 milioni di euro», «3.747 milioni di euro», «2.500 milioni di euro» e «12.534 milioni di euro».

 

          Art. 3. (Stato di previsione del Ministero della salute)

     1. Nell'articolo 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, dopo le parole: «Ministri della salute» e «Ministeri della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'interno».

 

          Art. 4. (Allegati)

     1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2003 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2002, n. 290, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

 

 

Allegati

(Omissis)