Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 09/11/1993 |
Numero: | 445 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro. |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dei trasporti. |
Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
Art. 6. Disposizioni diverse. |
Art. 7. Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. |
Art. 8. Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 501. |
Art. 9. Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 501. |
§ 27.1.64 - Legge 9 novembre 1993, n. 445. [1]
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1993.
(G.U. 10 novembre 1993, n. 264, S.O.).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la
Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro.
1. Il comma 8 dell'articolo 3 della
"8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 154.500 miliardi".
2. Il comma 17 dell'articolo 3 della
"17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dei trasporti.
1. All'articolo 11 della
"2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione agli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al
Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
1. All'articolo 14 della
"3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1993, in relazione alle entrate acquisite per l'attività di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dalla
Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. All'articolo 15 della
"5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all'articolo 2, comma 3, della
Art. 6. Disposizioni diverse.
1. All'articolo 27 della
"15-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1993, connesse con l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1 del
Art. 7. Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
1. In relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevista dalla
Art. 8. Tabella A della
1. Nella tabella A allegata alla
"Capitoli numeri 5032 e 5042".
Art. 9. Tabella C della
1. Nella tabella C allegata alla
"Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: capitoli numeri 531, 532 e 539".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabelle
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del