§ 27.1.64 - Legge 9 novembre 1993, n. 445.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1993.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:09/11/1993
Numero:445


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dei trasporti.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6.  Disposizioni diverse.
Art. 7.  Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 8.  Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 501.
Art. 9.  Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 501.


§ 27.1.64 - Legge 9 novembre 1993, n. 445. [1]

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1993.

(G.U. 10 novembre 1993, n. 264, S.O.).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 23 dicembre 1992, n. 501, nonchè nelle tabelle A e C, sono introdotte, per l'anno finanziario 1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

          Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro.

     1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

     "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 154.500 miliardi".

     2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è sostituito dal seguente:

     "17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.222,480 miliardi, lire 900 miliardi e lire 150 miliardi".

 

          Art. 3. Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

     1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione agli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     1. All'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1993, in relazione alle entrate acquisite per l'attività di competenza dell'Azienda stessa, di cui all'accordo di programma previsto dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 nonchè dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

 

          Art. 6. Disposizioni diverse.

     1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "15-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1993, connesse con l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo".

 

          Art. 7. Soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     1. In relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono abrogati i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 501. La predetta abrogazione opera conseguentemente, per le entrate e le spese riportate negli stati di previsione dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1993 annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2) approvati con la citata legge n. 501 del 1992.

 

          Art. 8. Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 501.

     1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, sotto la voce "Stato di previsione del Ministero del tesoro" sono aggiunti i seguenti capitoli:

     "Capitoli numeri 5032 e 5042".

 

          Art. 9. Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 501.

     1. Nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, è soppressa la voce:

     "Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: capitoli numeri 531, 532 e 539".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.