| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato | 
| Data: | 24/12/1987 | 
| Numero: | 525 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente; fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno [...] | 
| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. | 
§ 27.1.51 - Legge 24 dicembre 1987, n. 525. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.
(G.U. 28 dicembre 1987, n. 301).
1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente; fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.
     2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della 
     3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del 
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.
[1] Abrogata dall'art. 24 del