§ 27.1.3E - Legge 27 dicembre 1975, n. 790.
Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:27/12/1975
Numero:790


Sommario
Art. 1.      Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:
Art. 2.      Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.


§ 27.1.3E - Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

(G.U. 23 gennaio 1976, n. 20)

 

     Art. 1.

     Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:

     "Art. 16 bis.

     Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.

     Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.

     Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.

     Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonchè quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.

     L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.

     In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.

     In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma".

     "Art. 16 ter.

     Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome.

     Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.

     Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

     I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici.

     Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni ed aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le amministrazioni ed aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio".

 

          Art. 2.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.

     La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.