Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 22/03/1957 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma: |
§ 27.1.23 - Legge 22 marzo 1957, n. 221.
Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.
(G.U. 26 aprile 1957, n. 107).
All'art. 3 della
"A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del