§ 25.2.16 – D.P.R. 19 aprile 1990, n. 155.
Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:19/04/1990
Numero:155


Sommario
Art. 1.      L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio [...]
Art. 2.      Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella [...]
Art. 3.      La domanda, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, deve essere corredata, ai fini della [...]
Art. 4.      Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. [...]
Art. 5.      Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneità morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 [...]


§ 25.2.16 – D.P.R. 19 aprile 1990, n. 155.

Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

(G.U. 20 giugno 1990, n. 142).

 

     Art. 1.

     L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è consentita:

     a) alle cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli autotrasportatori e muniti di almeno una autorizzazione ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;

     b) alle cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;

     c) ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi.

 

          Art. 2.

     Le cooperative o consorzi indicati all'art. 1 debbono rivolgere istanza di iscrizione nella sezione speciale al comitato provinciale per l'albo della provincia nella quale hanno la sede unica o principale, presentandola all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che svolge le funzioni di segreteria del comitato provinciale stesso.

 

          Art. 3.

     La domanda, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, deve essere corredata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, della seguente documentazione:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo, con gli estremi del deposito ai sensi degli articoli 2612 e 2519 del codice civile, e dello statuto del consorzio o della cooperativa dal quale risulti che lo scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie;

     b) certificato di iscrizione all'albo degli autotrasportatori delle singole imprese socie;

     c) copia autenticata dell'estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie;

     d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'attuale sussistenza del predetto rapporto associativo.

 

          Art. 4.

     Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.

     2. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneità morale, alla capacità finanziaria e professionale di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:

     a) per quanto attiene all'idoneità morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;

     b) per quanto attiene alla capacità finanziaria alle singole imprese socie;

     c) per quanto attiene alla capacità professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

     3. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacità professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attività di trasporto della cooperativa o del consorzio.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneità morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974.