Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.2 consorzi agrari |
Data: | 29/12/1930 |
Numero: | 1737 |
Sommario |
Art. unico. Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori risulti rispondere ad [...] |
§ 25.2.3 – L. 29 dicembre 1930, n. 1737. [1]
Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola.
(G.U. 13 gennaio 1931, n. 9).
Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori risulti rispondere ad effettivi bisogni agricoli della regione, il prefetto, su domanda presentata dalla cooperativa, accompagnata al piano particolareggiato dell'opera, può, con suo decreto, sentito l'ufficio del genio civile e previo parere conforme del consiglio provinciale dell'economia, approvare il progetto e dichiarare la costruzione di pubblica utilità.
La dichiarazione di pubblica utilità fatta dal prefetto vale a tutti gli effetti della
Con lo stesso decreto il prefetto può abbreviare i termini stabiliti dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del