§ 98.1.32065 - D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/03/2000
Numero:112


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente


§ 98.1.32065 - D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112. [1]

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici

(G.U. 10 maggio 2000, n. 107)

 

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

     Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate;

     Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile";

     Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante: "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";

     Sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e per le pari opportunità;

     Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate).

     1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:

     a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;

     b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

     c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.