Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/03/2000 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.32065 - D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112. [1]
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici
(G.U. 10 maggio 2000, n. 107)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e per le pari opportunità;
Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'articolo 2 del
"Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate).
1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del