Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/02/1998 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 98.1.31882 - D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
(G.U. 6 marzo 1998, n. 54)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Al
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova";
b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "nominata dal Ministro" sono aggiunte le seguenti: "e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte";
c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale”.