Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/03/2002 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università [...] |
§ 98.1.31327 - D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.
Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(G.U. 3 luglio 2002, n. 154)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 14, della
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 gennaio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati espresso nella seduta del 20 febbraio 2002;
Considerato che in data 3 marzo 2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione istruzione del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento era stato assegnato in data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del
a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";
c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del
e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.";
f) al comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole: "75 unità", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità," e le parole: "non superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30";
g) al comma 8, terzo periodo, le parole: "nel numero massimo di 12" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di 30".
2. All'articolo 6 del
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del