§ 98.1.31327 - D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.
Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/2002
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università [...]


§ 98.1.31327 - D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(G.U. 3 luglio 2002, n. 154)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

     Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, concernente regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 gennaio 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

     Acquisito il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati espresso nella seduta del 20 febbraio 2002;

     Considerato che in data 3 marzo 2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione istruzione del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento era stato assegnato in data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo può adottare egualmente il regolamento;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";

     b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";

     c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 150 del 2000";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";

     e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.";

     f) al comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole: "75 unità", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità," e le parole: "non superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30";

     g) al comma 8, terzo periodo, le parole: "nel numero massimo di 12" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di 30".

     2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".