Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/08/2001 |
Numero: | 382 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accordo aggiuntivo [...] |
§ 98.1.31317 - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382.
Regolamento di esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta
(G.U. 23 ottobre 2001, n. 247)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 48 della
Visto l'articolo 8, comma 1, del
Visto l'articolo 4, comma 9, della
Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della
Vista la
Preso atto che è stato stipulato, in data 20 dicembre, un accordo aggiuntivo del citato accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.P. e F.N.A.M. - C.I.Pe;
Considerato che il predetto accordo aggiuntivo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal
Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;
Emana
il seguente regolamento:
1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
ALLEGATO
Accordo aggiuntivo contenente modifiche all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta reso esecutivo con
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale pubblicato sul supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzette Ufficiale n. 230 del 2.10.2000:
Preso atto
che la organizzazione sindacale FIMP, firmataria dell'accordo collettivo nazionale di cui al
Vista
la nota n. 1200/SRC/PLS/RA/1985 del 6.10.2000 con la quale il ministero della sanità ha trasmesso agli assessori alla sanità della delegazione di parte pubblica la richiesta della FIMP;
Ritenuto opportuno
apportare le modifiche necessarie per una corretta ed omogenea applicazione dell'accordo collettivo nazionale;
Concordano quanto segue
Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta reso esecutivo con
- all'art. 14–ter, il secondo comma 4 diventa comma 5; il comma 5 diventa comma 6;
- all'articolo 20 “Requisiti e apertura degli studi medici”, deve essere cancellato il comma 1 e di conseguenza deve essere corretta la numerazione che va da 1 a 6.
- all'articolo 26 “Revoche d'ufficio” deve essere cancellata la parola limitrofe posta al termine del comma 2.
- all'articolo 27 “Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici” all'inizio del comma 4, dopo “per i nuovi nati” si aggiunge “.......che non abbiano ancora effettuato la prima scelta...”.
- all'articolo 29 “Compiti del pediatra con compenso a quota fissa” al comma 2, lettera e) dopo “ammissione” si aggiunge “e della riammissione”.
- all'articolo 41 “Trattamento economico”, dopo il comma 7, si evidenzia la mancanza del riferimento ai corrispettivi spettanti per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo per i pediatri che già percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal D.P.R. 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 - fino alla data di approvazione degli accordi regionali.
A tal proposito, all'inizio del comma 7 si aggiunge: “per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo per i pediatri che già percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal D.P.R. 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 - fino alla data di approvazione degli accordi regionali si corrispondono:
dall'1.1.99 al 31.12.99:
PER I PRIMI 250 ASSISTITI |
PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI |
||
DA 0 A 2 ANNI |
163.906 |
DA 0 A 2 ANNI |
128.324 |
DA 2 A 9 ANNI |
171.777 |
DA 2 A 9 ANNI |
136.196 |
DA 9 A 16 ANNI |
179.646 |
DA 9 A 16 ANNI |
144.065 |
DA 16 A 23 ANNI |
187.509 |
DA 16 A 23 ANNI |
151.928 |
OLTRE 23 ANNI |
195.370 |
OLTRE 23 ANNI |
159.789 |
dall' 1.1.2000 alla data di approvazione degli accordi regionali
PER I PRIMI 250 ASSISTITI |
PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI |
||
DA 0 A 2 ANNI |
166.201 |
DA 0 A 2 ANNI |
130.121 |
DA 2 A 9 ANNI |
174.183 |
DA 2 A 9 ANNI |
138.103 |
DA 9 A 16 ANNI |
182.162 |
DA 9 A 16 ANNI |
146.082 |
DA 16 A 23 ANNI |
190.135 |
DA 16 A 23 ANNI |
154.055 |
OLTRE 23 ANNI |
198.106 |
OLTRE 23 ANNI |
162.026 |
- Il comma 8 è così sostituito: i medesimi accordi regionali determinano le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e le percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attività di pediatria di gruppo.
- Al comma 9 viene eliminato il riferimento al comma 8, in quanto modificato come sopra.
- All'articolo 42 “Contributi previdenziali per l'assicurazione di malattia”, al comma 3 è modificata la percentuale dell'onere a carico del servizio pubblico: 0,30%. Ancora al comma 3, terzo rigo, dopo: ”...dei compensi relativi ai punti” si aggiunge “A1) e A2)”.
- Ancora all'art. 42 si aggiunge il seguente comma 4:
”La decorrenza da attribuire alle nuove percentuali relative all'EMPAM e relative all'assicurazione è la data di entrata in vigore dell'accordo collettivo nazionale di cui al
- All'Allegato G “Incentivazione per insediamento in zone disagiate” si modifica il riferimento “art. 30, lett. F”.
- All'Allegato L “Progetto salute infanzia”, il primo comma è modificato: “oltre a “quello” di cui all'art. 29, comma 3” (anziché “oltre al primo di cui all'art. 29, comma 3”).
- Si aggiunge la Norma Transitoria n. 6 che, interpretando, recita:
“Per l'anno di pubblicazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. del 28 luglio 2000, per l'attribuzione degli incarichi di pediatria di libera scelta si utilizzano la graduatoria e i criteri di assegnazione di cui al D.P.R. 613/96; per l'attribuzione degli incarichi relativi alla prima pubblicazione delle zone carenti dell'anno 2001, sarà utilizzata la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. 613, con i criteri di assegnazione previsti dal
Elenco delle parti dell'accordo aggiuntivo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta di cui al D.P.R. n. 272 del 28.7.2000
Regione Veneto:
Regione Lazio:
Regione Toscana:
Regione Campania:
Regione Umbria:
Regione Abruzzo:
Regione Lombardia:
F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):
F.N.A.M. — C.I.Pe)
(Federazione Nazionale Area Medica - Confederazione Italina Pediatri):
Sottoscritto a Roma il 20 dicembre 2000