Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/2001 |
Numero: | 352 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 98.1.31315 - D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
(G.U. 26 settembre 2001, n. 224)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 43 del testo unico approvato con
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1° marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, il 17 aprile 2001 ed il 24 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Visto il
Ritenuto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 si è provveduto a disciplinare rispettivamente all'articolo 1, comma 1, la composizione degli organi collegiali e all'articolo 1, comma 2, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Considerato che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ravvisato la necessità di una riconsiderazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 2001, recante regolamento in materia di curricoli della scuola di base ai sensi dell'articolo 8 del
Constatato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, presentando connessioni con la predetta legge, richiede analoghi approfondimenti per cui se ne è richiesta parimenti la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti;
Considerato che nelle more di un'organica riconsiderazione della materia connessa all'attuazione della
Considerato che, in relazione alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, il Consiglio di Stato, nel citato parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 2001 non ha formulato alcuna osservazione, per cui può darsi corso ad un nuovo provvedimento limitato alla riproposizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, con una sola modifica volta ad aggiornarne l'operatività;
Ritenuto opportuno dare corso immediatamente all'emanazione del nuovo provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
1. Al
a) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della
b) all'articolo 14, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della